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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Legge di Bilancio confonde ai fini Iva medicinali e dispositivi medici.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 17:46:59

POST 451

I dispositivi medici consistono in generale, ai sensi dell’art. 1, lett. a), D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, in qualsiasi apparecchio, sostanza, strumento, ovvero in ogni altro prodotto utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia, purché non esercitino la loro azione principale con mezzi farmacologici o immunologici o mediante un processo metabolico.

In particolare i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, sono medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto, incluse le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto.

Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se riportano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso, una dichiarazione concernente le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto dev’essere utilizzato, la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione, il dosaggio e le modalità di assunzione. Tale voce include anche le preparazioni medicinali omeopatiche nel caso in cui rispondano alle suddette condizioni, mentre nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -meglio nota come Legge di Bilancio per l’anno 2019- all’art. 1, comma 3, prevede che le cessioni di dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per le cure mediche, per la prevenzione di malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificati alla voce 3004 della nomenclatura, passi dal regime ordinario dell’iva al 22% al regime agevolato del 10%.

Ai fini dell’applicazione dell’iva, i dispositivi medici di cui alla voce 3004, vengono di fatto equiparati dalla Legge di Bilancio ai “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, classificati al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: novità importanti per il Credito d’imposta R&S.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:43:25

POST 450

Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo consiste in un risparmio fiscale per le imprese che effettuano spese in ricerca e sviluppo di ammontare pari ad ameno 30.000€ calcolato sulla differenza tra il totale delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014.

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il Bonus Ricerca & Sviluppo ma con alcune importanti modifiche in materia di intensità del beneficio. Se la Legge di Bilancio 2017 aveva potenziato il bonus R&S, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili ed elevando l’importo massimo dell’incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019, invece rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta. In particolare, a decorrere dal 2019, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta solo per:

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra reintroduce anche la differenziazione di aliquota tra le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25%.

La stessa differenziazione si applica anche per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si adotterà l’aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande rilevanza è la diminuzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2019 interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, rendendo agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, la nuova Legge di Bilancio estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari. La fruizione del bonus viene poi subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, ciò significa che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. L’impresa, inoltre, è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Si evidenzia, infine, che le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, avranno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

A cura di Villani & Partners



Legge di Bilancio 2019: introdotto il credito d’imposta per il riciclo delle plastiche miste.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:39:52

POST 449

La Legge di Bilancio 2019 ha aprovato definitivamente l’introduzione di un nuovo bonus finalizzato ad agevolare le imprese che utilizzano materiali provenienti dal riciclo delle plastiche miste.

L’incentivo consiste in un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute da parte delle aziende per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali ottenuti da scarti di plastiche miste, il cosiddetto plasmix. Nello specifico la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che il bonus in oggetto sarà concesso per un importo massimo annuale di 20.000 euro, per le aziende che, nei prossimi tre anni, acquisteranno prodotti realizzati con materiali ottenuti da plasmix proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui i quali, essendo più difficili da riciclare meccanicamente rispetto a materie plastiche come ad esempio il PET, vengono riutilizzati meno frequentemente.

La finalità dell’introduzione di questo credito d’imposta è dunque quella di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio e di incentivare l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero, imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta potrà disporre di una dotazione finanziaria pari ad un milione di euro annui per le annualità 2020 e 2021. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante compilazione del modello F24, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, verranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti.

A cura di Villani & Partners



Bonus Formazione 4.0: approvata la proroga per il 2019 nella Legge di Bilancio.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:37:41

POST 448

Il bonus Formazione 4.0 è un incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle aziende nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali; sia in maniera tradizionale sia con corsi in modalità e-learning.

Nella nuova manovra finanziaria, tale bonus è stato confermato per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (quindi, dal 1° gennaio 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

La precedente versione dell’agevolazione prevedeva che il credito d’imposta Formazione 4.0 fosse riconosciuto nella misura del 40% per tutte le imprese, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, invece, vengono istituite diverse intensità di aiuto in base alla dimensione aziendale:

-50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;

-40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;

-30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.

Un’altra importante modifica riguarda l’importo massimo che ciascuna impresa potrà ottenere per la formazione aziendale. In base alle nuove disposizioni, il credito d’imposta resta confermato, come previsto dall’impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2018, fino a 300.000 euro solo per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese il bonus spetterà nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

A cura di Villani & Partners