POST 457

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul tax rate delle imprese abrogando in campo ires l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), ed in campo irap, il credito di imposta ex L.190 del 2014 e i bonus per le assunzioni nel sud.

Il comma 1080 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio si occupa dell’eliminazione dell’Ace seppur prevedendo comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le eccedenze residue al 31 dicembre 2018 non ancora compensate.

Non appare del tutto chiara la decorrenza del provvedimento perché quest’ultimo non prevede una decorrenza specifica. Tuttavia, è ragionevole considerare come tale la data del primo gennaio 2019. Risulta altresì ragionevole che per quanto riguarda i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’efficacia temporale dell’abrogazione vada intesa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Come anticipato, è comunque prevista una specifica norma transitoria grazie alla quale restano salve le disposizioni sul riporto ed utilizzo delle eccedenze Ace esistenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La norma transitoria, però, non chiarisce del tutto se per le eccedenze Ace continui a valere anche la facoltà della loro conversione in crediti di imposta, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del decreto Mef 3 agosto 2017. In sintesi, quest’ultima norma prevede, in alternativa al riporto delle eccedenze Ace, la possibilità della loro conversione in crediti compensabili con l’Irap, ma solo di quelle maturate nell’anno. La norma di salvaguardia richiama solo il comma 2, dedicato al riporto delle eccedenze, e non anche il comma 3, dedicato alla loro eventuale conversione in credito di imposta. Ciononostante, il mancato richiamo al comma 3 appare irrilevante se si considera che comunque tale disposizione è a sua volta richiamata dal comma 2, articolo 3 del Decreto Mef. In ogni caso, poiché è consentito trasformare in crediti Irap unicamente le eccedenze Ace di periodo, le eventuali eccedenze Ace riportabili per il periodo di imposta 2018 (e non convertite) potranno essere utilizzate soltanto a riduzione dei redditi imponibili dei futuri periodi di imposta.

Il comma 1086 dell’articolo 1 abroga il credito d’imposta (ex art. 1 comma 21 della L. 190/2014) pari al 10% dell’irap lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Anche qui non è chiara la decorrenza, ma è ragionevole supporre, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 entra in vigore il primo gennaio 2019, che la sua soppressione riguardi il credito che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data e dunque, dal periodo d’imposta 2019 e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo, dunque, dal periodo d’imposta 2020.

Infine, i commi 1085 e 1087 cancellano le maggiori deduzioni irap relativamente alle assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato under 35 e donne nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso