POST 456

L’entrata in vigore della legge di bilancio, che produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2019, prevede anche alcune disposizioni riguardanti la tutela della maternità.

Ø Tra le novità più importanti quella che potrà avere un impatto significativo nell’organizzazione del lavoro e della vita privata della gestante è la possibilità di posticipare il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, prevista dal comma 485 della L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

In particolare le lavoratrici potranno rimanere al lavoro sino al termine della gravidanza, rimandando al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) previsto dall’articolo 16 del D.L. 151/2001.

Affinché questa opzione sia praticabile è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico del lavoro aziendale attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Ø Il comma 278 tratta invece del congedo obbligatorio retribuito del padre che, nell’ottica di un miglioramento della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, viene prorogato anche per il 2019 con l’aumento del numero dei giorni dai 4 ai 5 giorni.

Tali permessi devono essere fruiti, anche in via non continuativa, dal padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e sono totalmente a carico dell’INPS.

E’ confermata, inoltre, per l’anno 2019 la facoltà del padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Le disposizioni sopra indicate sono valide per la nascita dei figli ma anche per i casi di adozione ed affido.

Ø Con il comma 486 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi sindacali per l’esecuzione di lavori in regime di smart working.

Il datore di lavoro dovrà dare priorità alle richieste di adesione alle modalità di lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità

Ø Il comma 488 aggiorna l’importo del buono destinato ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016. Tale agevolazione si riferisce a:

pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati

– introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ciascuno degli anni 2019,2020, 2021 l’ammontare del “bonus nido”è elevato a 1.500 euro su base annua.

Dall’anno 2022 l’importo sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura non inferiore a 1.000 euro su base annua.

Si ricorda che tale buono è erogato dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, previa presentazione, da parte di un genitore, di idonea documentazionerelativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Si sottolinea, infine, che il suddetto buono:

– non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido;

– non è utilizzabile contestualmente ai voucher “baby sitting” previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro