Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tutele a sostegno della genitorialità.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 10:11:25

POST 456

L’entrata in vigore della legge di bilancio, che produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2019, prevede anche alcune disposizioni riguardanti la tutela della maternità.

Ø Tra le novità più importanti quella che potrà avere un impatto significativo nell’organizzazione del lavoro e della vita privata della gestante è la possibilità di posticipare il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, prevista dal comma 485 della L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

In particolare le lavoratrici potranno rimanere al lavoro sino al termine della gravidanza, rimandando al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) previsto dall’articolo 16 del D.L. 151/2001.

Affinché questa opzione sia praticabile è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico del lavoro aziendale attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Ø Il comma 278 tratta invece del congedo obbligatorio retribuito del padre che, nell’ottica di un miglioramento della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, viene prorogato anche per il 2019 con l’aumento del numero dei giorni dai 4 ai 5 giorni.

Tali permessi devono essere fruiti, anche in via non continuativa, dal padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e sono totalmente a carico dell’INPS.

E’ confermata, inoltre, per l’anno 2019 la facoltà del padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Le disposizioni sopra indicate sono valide per la nascita dei figli ma anche per i casi di adozione ed affido.

Ø Con il comma 486 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi sindacali per l’esecuzione di lavori in regime di smart working.

Il datore di lavoro dovrà dare priorità alle richieste di adesione alle modalità di lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità

Ø Il comma 488 aggiorna l’importo del buono destinato ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016. Tale agevolazione si riferisce a:

pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati

– introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ciascuno degli anni 2019,2020, 2021 l’ammontare del “bonus nido”è elevato a 1.500 euro su base annua.

Dall’anno 2022 l’importo sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura non inferiore a 1.000 euro su base annua.

Si ricorda che tale buono è erogato dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, previa presentazione, da parte di un genitore, di idonea documentazionerelativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Si sottolinea, infine, che il suddetto buono:

– non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido;

– non è utilizzabile contestualmente ai voucher “baby sitting” previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Legge di Bilancio 2019: Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things (IoT).

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:54:39

POST 455

Come è noto dal 2009 si è sviluppato un mercato “monetario” parallelo che ha visto la sua massima esposizione mediatica alla fine del 2017: stiamo parlando delle criptovalute, capitanate dal bitcoin.

Le criptovalute sono normativamente considerate valuta virtuale la cui definizione, ai sensi dell’art.1, c.2, qq) del D.Lgs. n. 90/2017, è la seguente: rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

L’esposizione mediatica del bitcoin ha portato ad incrementare l’interesse, da parte delle istituzioni bancarie e finanziarie, nella tecnologia a cui sottostà: la Blockchain.

L’interesse ha raggiunto un livello talmente elevato che a Settembre 2018 il Governo ha firmato l’adesione dell’Italia alla Blockchain Partnership.

L’articolo 1 comma 226 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di un Fondo (senza obbligo di restituzione) per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain e Internet of Things (IoT), con una dotazione di 15 milioni di euro annuali dal 2019 al 2021.

Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Sono altresì rilevanti per questo settore di attività le norme che riguardano:

Credito di imposta per investimenti in start-up innovative (art.1 comma 218);

Credito di imposta per formazione. 4.0 (art.1 commi 78-80);

Contributo a fondo perduto per consulenza 4.0 (art.1 comma 228).

Dr. Mattia Agnoletto
Studio Epica – Mestre Venezia



Bonus Formazione 4.0: come utilizzare il credito in compensazione.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:48:01

POST 454

Introdotto dal 1° gennaio 2018 e confermato fino alla fine del 2019, il bonus per investimenti nella formazione dei dipendenti alle tecnologie di Industria 4.0 consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% per le spese sostenute nel 2018. Con l’entrata in vigore della nuova leggere di bilancio, le spese effettuate nel 2019 saranno soggette alla seguente rimodulazione dell’intensità del contributo:

-50% per le piccole imprese;

-40% per le medie imprese;

-30% per le grandi imprese.

La fruizione di questo incentivo è prevista esclusivamente tramite compensazione in F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello per cui si sta richiedendo l’agevolazione e non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap.

L’invio del modello F24 potrà essere effettuato solamente attraverso i servizi telematici Fisconline e Entretel forniti appositamente dall’Agenzia delle Entrate.

È importante evidenziare che a questo credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo di crediti né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro.

Tutte le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti saranno tenute ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile prodotta dall’impresa attraverso un’apposita certificazione rilasciata dal revisore incaricato o da un professionista iscritto al registro dei revisori legali. La certificazione dovrà essere anch’essa allegata al bilancio dell’impresa. Si segnala che anche i costi sostenuti per la certificazione contabile possono essere agevolati nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, la responsabilità del revisore, egli è tenuto a prestare molta attenzione nell’esecuzione degli atti richiesti in quanto errori gravi nella certificazione possono essere sanzionabili con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.

A cura di Villani & Partners