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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Cessione di contratti o cessione d’azienda?

Uncategorised Posted on Tue, July 30, 2019 17:26:40

POST 514

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 81-2019 è recentemente tornata a pronunciarsi sulla controversa questione della configurazione o meno di un trasferimento d’azienda.

Nel caso in esame una società che presta servizi di gestione elettronica, integramente erogati da una società terza in forza di un contratto di concessione, ha intenzione di trasferire a tale società tutti i contratti attivi con i propri clienti e contestualmente di risolvere il contratto di concessione in essere.

I contraenti nel dubbio che la prospettata operazione, pur non essendovi un trasferimento di beni materiali e dipendenti, possa comunque configurare un’ipotesi di cessione d’azienda hanno interpellato l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha ravvisato nella descritta operazione i requisiti minimi atti a configurare un trasferimento d’azienda riscontrando la sussistenza dell’elemento organizzativo e finalistico necessario ai fini della configurazione di un’azienda.

Dottrina e giurisprudenza sono in fatti unanimi nel ritenere che per configurare un’azienda devono concorrere almeno due elementi fondamentali:

a) un elemento oggettivo: il complesso di beni;

b) un elemento finalistico: l’organizzazione intesa come l’opera dell’imprenditore idonea a realizzare, perdendo da un insieme di beni e risorse, uno strumento diretto all’esercizio di attività economica d’impresa.

Orbene nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:

a) vi fosse un’azienda costituita dai contratti con la clientela (attivo) e dal contratto di concessione (passivo);

b) oggetto del trasferimento non sia dunque un insieme di contratti bensì proprio l’attività, (azienda) che prima della cessione, veniva svolta dall’impresa cedente per mezzo di quel contratto di concessione – all’impresa cessionaria – che le parti andranno proprio a risolvere contestualmente alla vendita.

Ne consegue che, sostanziandosi l’operazione in una cessione d’azienda, saranno dovute le relative imposte sul reddito e le imposte indirette.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



L’emissione dell’avviso di accertamento deve per legge essere preceduta dall’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione.

Uncategorised Posted on Fri, July 26, 2019 19:24:11

POST 513

La legge di conversione del “decreto crescita” 28/6/2019, n. 58, modificando parzialmente la disciplina dell’accertamento con adesione, ha introdotto l’obbligo per gli Uffici finanziari, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di notificare al contribuente l’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Tale previsione recepisce il principio comunitario del “contraddittorio preventivo” in funzione di garanzia per il contribuente sottoposto ad accertamento, dando seguito altresì alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne ha sancito l’obbligatorietà in materia di tributi armonizzati. L’invito infatti deve indicare, oltre al giorno e al luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, anche i periodi di imposta suscettibili di accertamento, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione.
Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall’art. 41-bis, D.P.R. 1973, n. 600, e dell’art. 54, terzo e quarto comma, decreto Iva.
In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Una motivazione specifica è richiesta altresì per i casi di particolare urgenza o le ipotesi di fondato pericolo per la riscossione che consentono all’Ufficio di notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito.
Fuori di questi casi, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Tutte le citate disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° Luglio 2020.

Avv. Claudio Tiberti



Tassazione dei canoni di locazione non riscossi.

NEWS Posted on Tue, July 23, 2019 08:04:13


POST 512

L’articolo 3-quinquies del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato il disposto dell’articolo 26 del Tuir anticipando il momento in cui è possibile evitare la tassazione dei canoni di locazione non riscossi relativi ai contratti di locazione di immobili abitativi.

L’articolo 26 del Tuir prevede infatti che la tassazione dei canoni di locazione non percepiti deve avvenire fino a che non giunga a termine il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d’imposta (già tassati) è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta.

Con la modifica apportata dal Decreto Crescita il momento in cui è possibile escludere dalla tassazione i canoni non percepiti è anticipato alla data dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

La modifica opera, tuttavia, esclusivamente per i nuovi contratti di locazione abitativa stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.

Si precisa infine che relativamente ai contratti di locazione ad uso non abitativo l’articolo 26 Tuir non prevede alcun rimedio, ragione per cui è necessario ottenere la risoluzione del contratto per evitare la tassazione dei canoni non percepiti.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Credito d’imposta per fiere internazionali è legge: a breve il decreto attuativo.

NEWS Posted on Thu, July 11, 2019 06:32:34

POST 511

Il 29 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Conversione n. 58-2019 del Decreto Crescita. La Legge conferma l’introduzione di un Credito d’imposta volto a supportare la partecipazione delle imprese italiane, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, a fiere internazionali.

Il Credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 60.000 euro e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel rispetto del regime De minimis.

Le spese ammissibili saranno:

– Spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi;

– Allestimento degli spazi espositivi;

Attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Una novità importante introdotta nella Legge di Conversione del Decreto è la possibilità di usufruire dell’agevolazione per partecipare anche per fiere internazionali che si svolgono in Italia e non più solo all’estero.

L’incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato dalla Legge di Conversione, che è pari a 5 milioni di euro per il 2020.

Con successivo provvedimento il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, approverà le disposizioni attuative della misura che, oltre all’elenco delle fiere internazionali per cui sarà ammesso il credito, riguarderanno anche le tipologie di spese ammesse e le procedure per l’ammissione al beneficio.

A cura di Villani & Partners



La Farmacia entra nell’era dello scontrino elettronico.

NEWS Posted on Mon, July 01, 2019 10:48:16

POST 510

Malgrado la fatturazione elettronica sia già una realtà fin dal 1° gennaio scorso, pur con le deroghe per quanto concerne le cessioni e prestazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria; malgrado l’esclusione prevista fino al 1° gennaio 2020 per tutte le farmacie con un volume d’affari inferiore a euro 400 mila; malgrado la “proroga di fatto” operata attraverso la moratoria delle sanzioni per i primi 6 mesi, prevista dall’art. 12-quinquies del DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019; malgrado tutto ciò, a decorrere dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’art. 2 del DLgs n.127 del 5 agosto 2015, la maggior parte delle nostre farmacie (che hanno un volume d’affari superiore a euro 400 mila!) è obbligata alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Da oggi quindi anche lo scontrino, che rispetto alla fattura è certamente il documento di certificazione fiscale prevalente in farmacia, è diventato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E pubblicata il 29 giugno scorso è andata in soccorso di quelle molte farmacie che non si sono attrezzate per tempo, magari perché hanno sperato fino all’ultimo in una più decisa proroga (poi non arrivata) oppure con la scusa della (del resto reale) carenza nel mercato di registratori di cassa telematici (in grado di assolvere ai nuovi obblighi),

L’Agenzia ha chiarito che questi “ritardatari”, che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno fino all’attivazione di un Registratore Telematico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovvero i corrispettivi di luglio, entro agosto; quelli di agosto, entro settembre; ecc.) servendosi dei “vecchi registratori di cassa in uso”, rilasciando lo scontrino fiscale al cliente e compilando Il Registro dei corrispettivi.

La Circolare ha anche preannunciato che le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri saranno presto definite da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel frattempo è stato attivato all’interno dell’Area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) un nuovo servizio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che consente ai soggetti interessati di predisporre online un documento commerciale, inserendo i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico) e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Il documento potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se il cliente è d’accordo, trasmesso via email.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



E’ ufficiale la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA.

NEWS Posted on Sat, June 29, 2019 07:58:10

POST 509

Nella giornata di ieri 27 giugno 2019, è stata confermata la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte Irpef, Ires, Irap e dell’Iva, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La disposizione di legge, approvata dal Senato, prevede che: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamentirisultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.

Sembra possibile affermare che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); il fattore discriminante sembra essere rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere inclusa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Inoltre, possono beneficiaredella proroga i soci delle societàche svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Restano esclusi della prorogai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Corrispettivi telematici: niente proroga.

NEWS Posted on Fri, June 28, 2019 11:38:25


POST 508

Con l’approvazione del cd. Decreto Crescita è stata confermato l’avvio dal prossimo 1° luglio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

Per i soggetti con volume d’affari inferiore a detto limite l’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio.

Abbandonata ogni speranza di una proroga, più che giustificabile considerati i problemi nell’approvvigionamento dei registratori di cassa di nuova generazione, il provvedimento ha però previsto le seguenti novità:

trasmissione dei dati: pur rimanendo con frequenza giornaliera la memorizzazione dei dati, l’invio dei dati dei corrispettivi dovrà essere effettuato entro 12 gg. dall’effettuazione dell’operazione;

regime sanzionatorio: non verranno applicate sanzioni se la trasmissione telematica viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’IVA. La moratoria delle sanzioni è prevista per i primi 6 mesi.

Es: la trasmissione dei dati dei corrispettivi di luglio 2019 può essere effettuata entro il mese di agosto.

Si ricorda che è stato previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’adeguamento al nuovo obbligo, con un massimo di € 250 in caso di acquisto di un nuovo registratore o di € 50 in caso di adattamento del registratore in uso.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 successivamente alla registrazione della fattura di acquisto e a condizione che la fattura sia stata pagata con modalità tracciabili.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Scambio di lettere brevi manu equiparato alla spedizione.

NEWS Posted on Mon, June 17, 2019 22:52:36

POST 507

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19799/2018, confermando l’orientamento già espresso con la propria sentenza n. 30179/2017, ha statuito che, ai fini della formalizzazione di un accordo commerciale a mezzo “scambio di corrispondenza”, lo scambio delle lettere perfezionato mediante la consegna brevi manu è equiparato a quello realizzato a mezzo servizio postale con la conseguente che diviene del tutto irrilevante la mancanza della prova dell’avvenuta spedizione da una parte all’altra dei documenti redatti in forma di proposta e accettazione spesso contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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