POST 516

L’articolo 11 bis del Decreto Crescita modifica l’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, ampliandone la portata, introducendo la possibilità del cosiddetto conferimento di partecipazioni in regime di ‘realizzo controllato’ (e quindi anche in neutralità fiscale) anche per i conferimenti di partecipazioni non di controllo, purche’ “qualificati”.

Il citato articolo 177 mira a favorire l’aggregazione del controllo societario in capo ad una società holding mediante il conferimento, singolo o plurimo, di partecipazioni societarie. La nuova disciplina è rivolta a favorire la creazione di holding individuali che contengano le partecipazioni societarie del socio unico conferente ancorché egli non ne detenga il controllo.

In sostanza, sulla base della nuova normativa, una persona fisica (conferente) può conferire le proprie partertecipazioni (azioni o quote di società di capitali) in una società di capitali (conferitaria) in regime di neutralità fiscale qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento, (per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati le suddette percentuali sono rispettivamente il 2 e il 5 per cento),
b) le partecipazioni siano conferite in societa’, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma stabilisce inoltre che:

1 – per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa’ la cui attivita’ consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (holding), le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le societa’ indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Quindi se, per esempio 1, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 90 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, per l’effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 27 per cento della società Z.
Invece se, per esempio 2, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 50 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X non può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, a causa dell’effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 15 per cento della società Z, percentuale inferiore a quelle sopra indicate.
Si noti che dovendo applicare questa regola a tutte le società partecipate dalla holding, si può arrivare alla conclusione che è sufficiente che, a causa del predetto effetto demoltiplicativo, anche una sola delle società partecipate non rientri nei limiti percentuali stabiliti (2 o 20%, ovvero 5 o 25%), per rendere non applicabile la nuova norma in commento.

2 – il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi e’ esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalita’ di cui sopra. Si tratta della cd. partecipation exemption: è stato previsto che, per beneficiare del predetto regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il cosiddetto «holding period», generalmente pari a dodici mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso