POST 515

Come ormai noto, la maggior parte delle Farmacie italiane, avendo un volume d’affari superiore a euro 400 mila, è obbligata a decorrere dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’art. 2 del DLgs n.127 del 5 agosto 2015, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per le restanti Farmacie più piccole l’obbligo scatterà invece dal 1° gennaio 2020. 

L’art. 12-quinquies del DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha tuttavia previsto che per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo (ovvero fino al 31.12.2019 per quelli con volume d’affari superiore a euro 400 mila e fino al 30.06.2020 per gli altri) non sia sanzionata la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione (ovvero i corrispettivi di luglio, entro agosto; quelli di agosto, entro settembre; ecc.), fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E pubblicata il 29 giugno scorso, è poi ulteriormente andata in soccorso di quei molti esercenti, che non hanno ancora la disponibilità di un “registratore telematico”, stabilendo che fino alla attivazione del registratore telematico, ma non oltre il 31 dicembre 2019, potranno utilizzare:

  • i “vecchi registratori di cassa in uso”, rilasciando lo scontrino fiscale al cliente, compilando il Registro dei corrispettivi;
  • una delle tre modalità definite nel successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 236086/2019 del 4 luglio scorso, divenute disponibili on line, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/), dallo scorso 29 luglio, per la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala quindi che sono ora attivi sul web, in conformità alle specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento, tre nuovi servizi:

a) un servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; 

b) un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”;

c) un servizio di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

L’Agenzia nel citato Provvedimento ha inoltre specificato che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata attraverso questi tre nuovi servizi direttamente dal contribuente oppure da un suo intermediario, appositamente incaricato della trasmissione telematica. 

L’intermediario è obbligato a rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesti il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Il Provvedimento precisa inoltre che tutti i dati inviati all’Anagrafe Tributaria (partita IVA del soggetto obbligato, data dei corrispettivi, importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”) sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA al fine di supportarli nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva. 

I dati e le notizie raccolti, che sono “ovviamente” trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati nel pieno rispetto della privacy (come stabilito dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101). Il trattamento dei dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate è del resto riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio Epica – Venezia