POST 514

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 81-2019 è recentemente tornata a pronunciarsi sulla controversa questione della configurazione o meno di un trasferimento d’azienda.

Nel caso in esame una società che presta servizi di gestione elettronica, integramente erogati da una società terza in forza di un contratto di concessione, ha intenzione di trasferire a tale società tutti i contratti attivi con i propri clienti e contestualmente di risolvere il contratto di concessione in essere.

I contraenti nel dubbio che la prospettata operazione, pur non essendovi un trasferimento di beni materiali e dipendenti, possa comunque configurare un’ipotesi di cessione d’azienda hanno interpellato l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha ravvisato nella descritta operazione i requisiti minimi atti a configurare un trasferimento d’azienda riscontrando la sussistenza dell’elemento organizzativo e finalistico necessario ai fini della configurazione di un’azienda.

Dottrina e giurisprudenza sono in fatti unanimi nel ritenere che per configurare un’azienda devono concorrere almeno due elementi fondamentali:

a) un elemento oggettivo: il complesso di beni;

b) un elemento finalistico: l’organizzazione intesa come l’opera dell’imprenditore idonea a realizzare, perdendo da un insieme di beni e risorse, uno strumento diretto all’esercizio di attività economica d’impresa.

Orbene nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:

a) vi fosse un’azienda costituita dai contratti con la clientela (attivo) e dal contratto di concessione (passivo);

b) oggetto del trasferimento non sia dunque un insieme di contratti bensì proprio l’attività, (azienda) che prima della cessione, veniva svolta dall’impresa cedente per mezzo di quel contratto di concessione – all’impresa cessionaria – che le parti andranno proprio a risolvere contestualmente alla vendita.

Ne consegue che, sostanziandosi l’operazione in una cessione d’azienda, saranno dovute le relative imposte sul reddito e le imposte indirette.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso