POST 513

La legge di conversione del “decreto crescita” 28/6/2019, n. 58, modificando parzialmente la disciplina dell’accertamento con adesione, ha introdotto l’obbligo per gli Uffici finanziari, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di notificare al contribuente l’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Tale previsione recepisce il principio comunitario del “contraddittorio preventivo” in funzione di garanzia per il contribuente sottoposto ad accertamento, dando seguito altresì alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne ha sancito l’obbligatorietà in materia di tributi armonizzati. L’invito infatti deve indicare, oltre al giorno e al luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, anche i periodi di imposta suscettibili di accertamento, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione.
Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall’art. 41-bis, D.P.R. 1973, n. 600, e dell’art. 54, terzo e quarto comma, decreto Iva.
In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Una motivazione specifica è richiesta altresì per i casi di particolare urgenza o le ipotesi di fondato pericolo per la riscossione che consentono all’Ufficio di notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito.
Fuori di questi casi, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Tutte le citate disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° Luglio 2020.

Avv. Claudio Tiberti