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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il contratto preliminare di vendita immobiliare e l’imposta di registro sugli acconti.

Uncategorised Posted on Sat, September 21, 2019 15:13:43

POST 522

Con una recente risposta all’istanza di interpello n. 311 del 24.07.2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano gli oneri dovuti in sede di registrazione di un contratto preliminare immobiliare qualora sia prevista la dazione di acconti prezzo.

In particolare l’Agenzia ha precisato che nel caso di contratti preliminare relativi ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità Iva agli acconti si applica l’imposta di registro in misura fissa, pari ad Euro 200,00. 

Pertanto per la registrazione di tali contratti deve essere applicata la tassazione di Euro 200 per il contratto preliminare oltre ad una seconda imposta fissa di Euro 200,00 per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti assoggettati da Iva.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Stretta sui contanti da parte di Bankitalia: abbassata la soglia ad Euro 10.000.

Uncategorised Posted on Fri, September 20, 2019 06:09:13

POST 521

Bankitalia ha ridotto ad Euro 10.000,00 mensili il limite relativo alle movimentazioni di denaro contante, comprensivo di prelievi e versamenti, al superamento del quale le banche, gli uffici postali e gli altri istituti di pagamento sono tenuti ad effettuare la segnalazione alle autorità di vigilanza.

La segnalazione dello sforamento non farà scattare la “segnalazione di operazione sospetta” ma comporterà comunque l’accensione di un faro da parte delle autorità di vigilanza.

Il primo invio sarà effettuato entro il 15 settembre e riguarderà tutti i dati relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cedolare secca “commerciale” estesa ai rinnovi dei contratti.

Uncategorised Posted on Thu, September 19, 2019 11:28:51

POST 520

Con una recente risposta all’istanza di interpello n. 279/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

a) la cedolare secca per le locazioni dei locali commerciali è applicabile anche se nel corso dell’anno 2019 si verifica la proroga contrattuale a seguito della scadenza del sessennio di validità del contratto;

b) i casi di subentro nel contratto (ad esempio per la morte del locatore) non realizzano la condizione della stipula di un nuovo contratto.

L’apertura di cui al punto a) estende dunque anche all’ipotesi di rinnova la facoltà di optare per il regime della cedolare prima riservato ai soli nuovi contratti stipulati nell’anno 2019.

Ciò premesso restano ancora diversi punti da chiarire relativamente a tale norma e segnatamente:

1) la legge prevede che anche quando il contratto è stipulato nel 2019 l’applicazione della cedolare è preclusa se alla data del 15.10.2018 era già in corso, tra le stesse parti e per lo stesso immobile, un contratto non scaduto e poi interrotto in anticipo. Nulla viene però detto nel caso di interruzione del contratto e stipula di un nuovo contratto con una parte “correlata” al conduttore originario;

2) è dubbio se si possa applicare la cedolare in caso di canoni di locazione crescenti. La questione sembra potersi risolvere in senso positivo a condizione che l’incremento del canone non serva a mascherare un adeguamento dello stesso all’inflazione;

3) l’Agenzia delle Entrate ritiene che le pertinenze locate con il negozio debbano essere catastalmente censite come C/2, C/6 e C/7. Tale interpretazione non appare condivisibile stante il silenzio sul punto della norma, ditalchè la pertinenza andrebbe individuata alla luce dei soli criteri civilistici.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cessione d’azienda e debiti ai fini della determinazione dell’imposta di registro.

Uncategorised Posted on Tue, September 17, 2019 14:05:32

POST 519

La determinazione del valore dell’azienda ai fini del calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di registro nel caso di cessione d’azienda ha data luogo a diversi contenziosi ed interpretazioni legati alle modalità di imputazione dei debiti aziendali trasferiti.

In particolare muovendo da un’infelice formulazione dell’articolo 51 comma 4 del Dpr 131/86 alcuni arresti della Corte di Cassazione sono giunti ad affermare che le passività aziendali traferite al cessionario potrebbero essere scomputate dal valore dell’azienda solamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Tale orientamento fortemente criticato è stato sconfessato dalla stessa amministrazione (nota del 28.12.2017 della Dre Lombardia) oltre che dalla giurisprudenza di merito (Ctp Modena 417/2/2018) che ha precisato che in caso di cessione d’azienda la base imponibile è determinata al netto delle passività aziendali trasferite.

Si segnala tuttavia che alcuni uffici hanno adottato la prassi di disconoscere la deducibilità dall’imponibile dell’imposta di registro di quelle passività che il Fisco qualifica come “non inerenti” all’azienda. Come evidenziato anche dal Notariato (studio 99-2017/T) non è, infatti, sufficiente che la posta passiva sia presente nelle scritture contabili dell’azienda ceduta: per essere deducibile, essa deve risultare pertinente alle esigenze e finalità aziendali.

Quanto alla qualificazione dei debiti come inerenti o non inerenti all’azienda si segnala che è errato considerare i debiti come “non inerenti a prescindere” (cfr. Cass 2048/2017), mentre è controverso se l’onere probatorio gravi sul contribuente (Cass. 9888/2017) o sul Fisco (Cass. 10218/2016).

E’ pertanto consigliabile nella formulazione degli atti di cessione d’azienda evidenziare la riconducibilità delle passività trasferite all’azienda.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto Crescita: ammesso il ravvedimento frazionato.

Uncategorised Posted on Mon, September 02, 2019 10:42:23

POST 518

L’articolo 4-decies contenuto nel DL 34/2019 convertito dalla L. 58/2019 (così detto decreto crescita) introduce il nuovo articolo 13-bis al d.lgs. 472/1997 il quale contiene una riforma significativa in tema di ravvedimento operoso.

La nuova norma in commento viene infatti qualificata come norma di interpretazione autentica e fa riferimento a tre fattispecie di ravvedimento:

  1. Il ravvedimento frazionato;
  2. Il ravvedimento con versamento successivo della sanzione;
  3. Il ravvedimento dei versamenti rateali.

Per quanto attiene la prima ipotesi di ravvedimento frazionato la norma interviene rendendo “ufficiale” una prassi già consentita dall’amministrazione finanziaria. Secondo tale schema viene ammessa la possibilità di frazionare il ravvedimento versando la quota dell’imposta con le relative sanzioni e interessi commisurate alle singole finestre previste dall’articolo 13 del d.lgs. 472/1997. Resta inteso che per frazionamento non deve intendersi versamento rateale del ravvedimento in quanto appunto non è lecito versare gli importi dovuti per il ravvedimento in maniera rateale.

Quanto alla seconda ipotesi questa ammette ora la possibilità di versare le sanzioni dovute sul ravvedimento anche in un momento successivo a quello del versamento della sola imposta. In questo caso le sanzioni sono commisurate all’intera imposta versata in ritardo e la riduzione prevista dall’articolo 13 d.lgs. 472/1997 è riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

L’ultimo caso disciplinato è invece quello del ravvedimento per i pagamenti rateali (ad esempio per quelli che derivano da accertamenti con adesione). A questo tipo di ravvedimenti è possibile applicare la medesima logica del ravvedimento frazionato in quanto, anche per questa tipologia di pagamenti, è possibile ravvedere le singole rate del debito (anche in più frazioni) fiscale o ravvedere il versamento complessivo, ferme restando le decadenze ordinariamente previste dal versamento tardivo.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Ritardata iscrizione all’AIRE: possibili scenari.

Uncategorised Posted on Sun, September 01, 2019 09:39:47

POST 517

Secondo quanto previsto dall’ordinamento fiscale italiano, ed in particolar modo da quanto contenuto nell’articolo 2 comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), un soggetto è considerato residente in Italia qualora, per la maggior parte del periodo di imposta (183 gg), risulti avere nel territorio dello Stato alternativamente:

  • l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
  • Il proprio domicilio;
  • o la residenzaai sensi del codice civile.

Se il requisito dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è di facile lettura il requisito del domicilio e della residenza si rifanno invece a quanto previsto dal codice civile all’articolo art. 43 il quale lo individua come il luogo nel quale vi sono la sede principale degli affari e degli interessi. 

Per individuare il centro degli interessi sia la Cassazione che la Corte Europea hanno pacificamente stabilito il principio secondo cui viene data sempre prevalenza agli interessi di tipo personale (famiglia) rispetto a quelli di carattere economico (lavoro o altro).

In tema di residenza fiscale e iscrizione all’AIRE l’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta fornendo importanti chiarimenti in chiave interpretativa con la risposta all’istanza di interpello n. 203 del 25.06.2019.

Qui, nel delineare i classici elementi caratterizzanti la residenza, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che qualora, anche per meri vizi burocratici, l’iscrizione all’AIRE risulti tardiva e quindi per il periodo di imposta il soggetto risulti residente in Italia ai sensi della normativa interna lo stesso, i redditi prodotti all’estero come lavoratore dipendente, saranno assoggettati (ai sensi dell’articolo 15 delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo lo standard OCSE) a tassazione concorrente in entrambi gli stati (stato estero dove viene svolta l’attività lavorativa e stato della residenza ovvero l’Italia).

Per evitare i fenomeni di doppia imposizione l’articolo 24 dei modelli di convenzione OCSE richiamo poi il diritto al riconoscimento al credito di imposta per le tasse pagate all’estero, principio per altro contenuto anche nell’ordinamento interno e precisamente nell’articolo 165 del TUIR.

Qualora tuttavia il soggetto risultasse, ai sensi delle rispettive normative interne, residente sia in Italia che nello stato estero diverrà fondamentale delineare quale sia lo Stato di residenza in ragione dei principi contenuti dall’articolo 4 paragrafo 2 delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e lo stato estero (dove esistenti). Tale diposizione contiene le così dette “Tie Breaker Rules” le quali mirano a dirimere i problemi di residenza di un soggetto tra uno Stato contraente e l’altro. Secondo il modello standard OCSE di convenzione (che vanno ovviamente verificate convenzione per convenzione) qualora un soggetto, ai sensi della normativa interna di entrambi gli Stati contraenti, possa essere considerato residente in entrambi gli Stati dovrà essere considerato residente nel paese dove (in ordine decrescente di prevalenza):

  • ha un’abitazione permanente;
  • qualora detenga una abitazione permanente in entrambi gli stati il soggetto sarà considerato residente nel Paese ove il soggetto ha il centro dei propri interessi vitali (primo tra tutti la famiglia);
  • qualora non sia possibile determinare la residenza secondo quanto previsto dai due punti precedenti il soggetto verrà considerato residente nel Paese ove dimora abitualmente;
  • se anche dopo i tre punti precedenti il soggetto non possa essere considerato residente in uno Stato piuttosto che nell’altro lo stesso dovrà essere considerato residente nello Stato contraente di cui ha la nazionalità;
  • in ultima istanza la questione dovrà essere risolta di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine 



Il decreto crescita facilita la creazione delle “holding individuali”.

Uncategorised Posted on Wed, August 14, 2019 14:14:28

POST 516

L’articolo 11 bis del Decreto Crescita modifica l’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, ampliandone la portata, introducendo la possibilità del cosiddetto conferimento di partecipazioni in regime di ‘realizzo controllato’ (e quindi anche in neutralità fiscale) anche per i conferimenti di partecipazioni non di controllo, purche’ “qualificati”.

Il citato articolo 177 mira a favorire l’aggregazione del controllo societario in capo ad una società holding mediante il conferimento, singolo o plurimo, di partecipazioni societarie. La nuova disciplina è rivolta a favorire la creazione di holding individuali che contengano le partecipazioni societarie del socio unico conferente ancorché egli non ne detenga il controllo.

In sostanza, sulla base della nuova normativa, una persona fisica (conferente) può conferire le proprie partertecipazioni (azioni o quote di società di capitali) in una società di capitali (conferitaria) in regime di neutralità fiscale qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento, (per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati le suddette percentuali sono rispettivamente il 2 e il 5 per cento),
b) le partecipazioni siano conferite in societa’, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma stabilisce inoltre che:

1 – per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa’ la cui attivita’ consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (holding), le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le societa’ indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Quindi se, per esempio 1, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 90 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, per l’effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 27 per cento della società Z.
Invece se, per esempio 2, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 50 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X non può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, a causa dell’effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 15 per cento della società Z, percentuale inferiore a quelle sopra indicate.
Si noti che dovendo applicare questa regola a tutte le società partecipate dalla holding, si può arrivare alla conclusione che è sufficiente che, a causa del predetto effetto demoltiplicativo, anche una sola delle società partecipate non rientri nei limiti percentuali stabiliti (2 o 20%, ovvero 5 o 25%), per rendere non applicabile la nuova norma in commento.

2 – il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi e’ esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalita’ di cui sopra. Si tratta della cd. partecipation exemption: è stato previsto che, per beneficiare del predetto regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il cosiddetto «holding period», generalmente pari a dodici mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Le Farmacie in difficoltà nell’invio telematico dei corrispettivi possono ora contare sui nuovi servizi on line dell’Agenzia delle entrate

Uncategorised Posted on Mon, August 05, 2019 09:54:02

POST 515

Come ormai noto, la maggior parte delle Farmacie italiane, avendo un volume d’affari superiore a euro 400 mila, è obbligata a decorrere dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’art. 2 del DLgs n.127 del 5 agosto 2015, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per le restanti Farmacie più piccole l’obbligo scatterà invece dal 1° gennaio 2020. 

L’art. 12-quinquies del DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha tuttavia previsto che per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo (ovvero fino al 31.12.2019 per quelli con volume d’affari superiore a euro 400 mila e fino al 30.06.2020 per gli altri) non sia sanzionata la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione (ovvero i corrispettivi di luglio, entro agosto; quelli di agosto, entro settembre; ecc.), fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E pubblicata il 29 giugno scorso, è poi ulteriormente andata in soccorso di quei molti esercenti, che non hanno ancora la disponibilità di un “registratore telematico”, stabilendo che fino alla attivazione del registratore telematico, ma non oltre il 31 dicembre 2019, potranno utilizzare:

  • i “vecchi registratori di cassa in uso”, rilasciando lo scontrino fiscale al cliente, compilando il Registro dei corrispettivi;
  • una delle tre modalità definite nel successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 236086/2019 del 4 luglio scorso, divenute disponibili on line, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/), dallo scorso 29 luglio, per la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala quindi che sono ora attivi sul web, in conformità alle specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento, tre nuovi servizi:

a) un servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; 

b) un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”;

c) un servizio di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

L’Agenzia nel citato Provvedimento ha inoltre specificato che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata attraverso questi tre nuovi servizi direttamente dal contribuente oppure da un suo intermediario, appositamente incaricato della trasmissione telematica. 

L’intermediario è obbligato a rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesti il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Il Provvedimento precisa inoltre che tutti i dati inviati all’Anagrafe Tributaria (partita IVA del soggetto obbligato, data dei corrispettivi, importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”) sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA al fine di supportarli nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva. 

I dati e le notizie raccolti, che sono “ovviamente” trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati nel pieno rispetto della privacy (come stabilito dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101). Il trattamento dei dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate è del resto riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio Epica – Venezia



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