POST 520

Con una recente risposta all’istanza di interpello n. 279/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

a) la cedolare secca per le locazioni dei locali commerciali è applicabile anche se nel corso dell’anno 2019 si verifica la proroga contrattuale a seguito della scadenza del sessennio di validità del contratto;

b) i casi di subentro nel contratto (ad esempio per la morte del locatore) non realizzano la condizione della stipula di un nuovo contratto.

L’apertura di cui al punto a) estende dunque anche all’ipotesi di rinnova la facoltà di optare per il regime della cedolare prima riservato ai soli nuovi contratti stipulati nell’anno 2019.

Ciò premesso restano ancora diversi punti da chiarire relativamente a tale norma e segnatamente:

1) la legge prevede che anche quando il contratto è stipulato nel 2019 l’applicazione della cedolare è preclusa se alla data del 15.10.2018 era già in corso, tra le stesse parti e per lo stesso immobile, un contratto non scaduto e poi interrotto in anticipo. Nulla viene però detto nel caso di interruzione del contratto e stipula di un nuovo contratto con una parte “correlata” al conduttore originario;

2) è dubbio se si possa applicare la cedolare in caso di canoni di locazione crescenti. La questione sembra potersi risolvere in senso positivo a condizione che l’incremento del canone non serva a mascherare un adeguamento dello stesso all’inflazione;

3) l’Agenzia delle Entrate ritiene che le pertinenze locate con il negozio debbano essere catastalmente censite come C/2, C/6 e C/7. Tale interpretazione non appare condivisibile stante il silenzio sul punto della norma, ditalchè la pertinenza andrebbe individuata alla luce dei soli criteri civilistici.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso