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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il regime agevolato per gli “impatriati”.

Uncategorised Posted on Sun, February 02, 2020 09:10:04

POST 5/2020

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal DL 34/2019 e dal DL 124/2019, riconosce un importante regime di tassazione agevolata per i soggetti residenti all’estero che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

Detto regime è anche noto come regime speciale per “lavoratori impatriati”.

In sintesi l’agevolazione consente di godere una esenzione dalla base imponibile dell’IRPEF pari al 70% che può arrivare al 90% se la residenza viene sposta in regioni del sud Italia.

CHI PUO’ USUFURUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Possono usufruire dell’agevolazione tutte le persone fisiche che:

  • non sono state residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • prestano attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.

Si precisa che per attività lavorativa si intende la produzione in Italia di redditi da lavoro dipendente o assimilati (ad esempio i compensi per amministratori di società), di lavoro autonomo o anche di impresa (per coloro i quali avviano un’attività di impresa in Italia).

LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa l’agevolazione contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 consente di usufruire di una esenzione pari al 70% della base imponibile IRPEF (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito prodotto).

L’esenzione inoltre passa dal 70% al 90% nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). 

LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficio ha una durata pari a cinque periodi di imposta e può essere prorogato di ulteriori cinque periodi di imposta qualora il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia, in alternativa:

  • dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà); 
  • abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. 

In entrambi i casi i redditi prodotti negli ulteriori cinque periodi di imposta saranno imponibili nella misura del 50%. 

Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

DA QUANDO SI APPLICA L’AGEVOLAZIONE

Il regime degli impatriati, con l’agevolazione al 70% ovvero al 90%, si applica a partire dal periodo di imposta 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.

SOGGETTI NON ISCRITTI ALL’AIRE

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento.

LE RITENUTE

Per beneficiare dell’agevolazione: 

I lavoratori dipendenti (o chi produce redditi assimilati come ad esempio gli amministratori di società) devono presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro contenente:

  1. le generalità, l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di più assunzioni); 
  2. la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma;
  3. la specifica dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione (prima che sia decorso il periodo minimo richiesto per usufruire dell’agevolazione – 2 anni di residenza in Italia);
  4. l’attestazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali (divieto di cumulo);
  5. una dichiarazione attestante il periodo d’imposta a partire dal quale è richiesta l’agevolazione.

Poi, in sede di certificazione unica,
 il datore dovrà riportare sia i redditi sui quali ha calcolato l’imposta (percentuale agevolata), sia quelli che non hanno concorso a formare l’imponibile.

Se, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non potesse riconoscere l’agevolazione, il soggetto potrà comunque fruirne – avendone i requisiti – direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi: in questa ipotesi, il datore dovrà comunque indicare il reddito già corrisposto nella misura ridotta.

I lavoratori autonomi possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui com-
pensi percepiti; a tal fine, devono presentare:

  • una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, 
  • una dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali. 

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Udine



Agevolazioni: nuovi bandi della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sun, January 26, 2020 10:46:34

POST 4/2020

Internazionalizzazione: nuovo bando per le imprese venete che investono nei mercati esteri

La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un nuovo bando a sostegno dello sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione a per l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri, attraverso l’utilizzo di servizi specialistici erogati da fornitori registrati sul “catalogo” del portale regionale Innoveneto.

Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede in Veneto e Consorzi con attività esterna, società consortili, società cooperative e contratti di «rete soggetto».

Le spese finanziabili fanno riferimento alle seguenti categorie di servizi di assistenza/consulenza su:

– Pianificazione promozionale

– Pianificazione strategica

– Supporto normativo e contrattuale

– Affiancamento specialistico attraverso un Temporary Export Manager (TEM)

Il contributo previsto è dal 30% al 50%, sulla base della tipologia di servizio specialistico e del richiedente, calcolata dalla spesa ammessibile, effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari a 40.000 euro. I progetti dovranno avere durata massima di 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno. Il contributo verrà erogato a saldo, a fronte dell’invio della rendicontazione delle spese.

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento fondi.

Per la presentazione delle domande di contributo sono previsti tre sportelli. Di seguito le scadenze di ogni sportello per la compilazione e l’invio delle domande:

Apertura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 24 febbraio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2:  12 maggio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 10 dicembre 2020 ore 10,00

Chiusura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 19 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 2 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 18 febbraio 2021 ore 17,00

Apertura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 24 marzo 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 7 luglio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 23 febbraio 2021 ore 10,00

Chiusura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 26 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 9 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 25 febbraio 2021 ore 17,00

Veneto: pubblicato il bando per l’acquisto di servizi per l’innovazione

La Regione Veneto ha approvato un bando destinato a sostenere l’acquisizione dei servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’innovazione Tecnologica, Strategica e Organizzativa e nello specifico di:

– Innovazione nella fase di concetto

– Innovazione nelle fasi di progettazione-sperimentazione

– Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale

– Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi

– Innovazione del modello di business

– Up-grading organizzativo

– Efficientamento produttivo

– Processi di innovazione aziendale

– Innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary Management – TM)

I servizi specialistici dovranno essere erogati da fornitori registrati sul” catalogo dei fornitori” pubblicato sul portale regionale INNOVENETO (www.innoveneto.org).

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale dal 30% al 50% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto (a seconda della tipologia di servizio specialistico acquisito e dell’output presentato). Il contributo massimo concedibile per ogni azienda è di 20.000 €.

I progetti dovranno avere durata massima di 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno. L’erogazione del contributo avverrà a saldo, una volta concluso il progetto.

Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande di sostegno e lo stanziamento su ciascun sportello è pari ad 1 milione di euro.

Le domande dovranno essere inviate nel rispetto delle seguenti scadenze:

Apertura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 17 febbraio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 5 maggio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 1° dicembre 2020 ore 10,00

Chiusura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 11 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 25 giugno 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 11 febbraio 2021 ore 17,00

Apertura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 16 marzo 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 30 giugno 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 16 febbraio 2021 ore 10,00

Chiusura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 20 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 7 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 23 febbraio 2021 ore 17,00

Veneto: a breve un nuovo bando per progetti di R&S in aggregazione

La Regione Veneto ha in previsione la pubblicazione di un nuovo bando con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca e sviluppo promossi da aggregazioni di imprese. La misura avrà a disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari a 20 milioni di euro.

Le domande dovranno essere presentate da un partenariato di almeno 3 imprese, aggregate in contratto di rete, consorzio o associazione temporanea di impresa.

Le iniziative finanziabili devono riferirsi allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”, dispositivi avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS).

Sarà previsto un contributo a fondo perduto variabile dal 40% al 50% delle spese ammesse.

Il bando è attualmente in fase di pubblicazione ed è previsto in uscita entro giugno 2020.

A cura di Villani e Partners



Registratori telematici: novità.

Uncategorised Posted on Wed, January 22, 2020 15:08:19

POST 3/2020

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20.12.2019 sono state rilasciate le specifiche tecniche aggiornate per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite idoneo registratore telematico.

Con le nuove specifiche tecniche l’Agenzia delle Entrate:

– conferma che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giornida tale momento;

– stabilisce che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00-5:00;

– precisa che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo “Data Ora Rilevazione” dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”; in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura;

– specifica che il Registratore telematico deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture. Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket restaurant e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento.

L’invio dei dati secondo il nuovo tracciato sarà consentito dal 1° marzo 2020 e reso obbligatorio dal 1° luglio 2020.

Tra gli aggiornamenti è previsto l’adeguamento informatico per l’indicazione nel documento commerciale della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (es. Farmacie).  Si ricorda che anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



La Legge di Bilancio e la detraibilità delle spese sanitarie.

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2020 05:17:14

POST 2/2020

Come noto, l’art. 15 del Tuir prevede la possibilità in sede di compilazione della Dichiarazione dei redditi di portare in detrazione dall’Irpef il 19% del costo sostenuto nell’anno per alcuni oneri (spese sanitarie, veterinarie, funebri, per interessi passivi, per istruzione, per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ecc.).

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) condiziona tuttavia la detraibilità di queste spese a:

  1. Reddito del contribuente;
  2. Tracciabilità dei pagamenti.

All’art.1, comma 629, della Legge n. 160/2019 è infatti previsto che la detrazione del 19% spetti:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo (calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
  3. per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui agrari o per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale nonché per le spese sanitarie.

All’art. 1, commi 678 e 679, della Legge n. 160/2019 è inoltre previsto che la detrazione del 19% spetti a condizione che i pagamenti siano avvenuti con strumenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante i sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997). 

La norma prevede tuttavia una deroga per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

In sostanza non è necessario il pagamento con strumenti tracciabili quando la controparte è lo Stato. Ad esempio, il pagamento di una visita medica in ambito privato o prestazioni odontoiatriche erogate da un dentista non convenzionato per poter essere detraibili nella misura del 19% (ex art. 15, Tuir) dovranno essere pagate con strumenti tracciabili.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Farmacia dei servizi nella Legge di Bilancio.

Uncategorised Posted on Wed, January 01, 2020 14:51:00

POST 1/2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 1° gennaio 2020, conferma l’interesse del Governo per la piena realizzazione della c.d. “Farmacia dei servizi” attraverso due interventi: il primo nella direzione della sperimentazione della remunerazione delle prestazioni, il secondo rivolto alla presa in carico dei pazienti cronici.

L’ultima “Finanziaria”, infatti, prosegue e rafforza la sperimentazione della remunerazione delle prestazioni erogate dalle Farmacie, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 403-406, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), attraverso un deciso:

  1. allungamento del periodo di test (esteso al biennio 2021 e 2022);
  2. ampliamento delle Regioni coinvolte (tutte le Regioni a statuto ordinario oltre alla Sicilia);
  3. impiego di risorse destinate (complessivi euro 50,6 mil., equamente distribuiti tra il 2021 e il 2022).

La sperimentazione -come si ricorderà- intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte della Farmacia ovvero, come sancito dalla Legge n.69/2009, dal D.Lgs n.153/2009 e dai relativi Decreti Ministeriali attuativi, dall’erogazione di prestazioni di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, di servizi di secondo livello e servizi professionali resi da operatori socio-sanitari. 

Il secondo importante intervento, contenuto nella Legge di Bilancio 2020, riguarda la possibilità di usufruire presso le Farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, in attuazione del piano nazionale della cronicità (di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), onde favorire la presa in cura dei pazienti cronici e concorrere all’efficientamento della rete dei servizi. A tal riguardo, attraverso le procedure della ricetta elettronica (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le Farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico (di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012). Le Farmacie sono pertanto chiamate a fornire:

  • ai pazienti interessati, ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti;
  • al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta o al medico prescrittore, informazioni periodiche e ogni volta che risulti necessario, circa la regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o comunque ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.

Si può quindi concludere che la Farmacia dei servizi e la Farmacia in generale, esca rafforzata dall’ultima manovra di Bilancio, vedendo riconosciuta e per certi versi rivalutata quella dimensione professionale, che sempre più dovrebbe caratterizzarla.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Pubblicati dal MISE i nuovi bandi per la valorizzazione di Brevetti, Marchi e Disegni.

Uncategorised Posted on Sat, December 14, 2019 15:40:13

POST 538

È stato pubblicato il decreto di riapertura dei bandi nazionali dedicati alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, già noti come Brevetti +, Marchi + 3 e Disegni +.

Le misure sono state leggermente modificate per quanto riguarda Brevetti +, eliminando la linea di finanziamento per le spese di deposito di brevetti già registrati dalle imprese. Per le Startup innovative invece è stata annunciata una misura ad hoc, il Voucher 3I – Investire In Innovazione.

Brevetti +

Con Brevetti + il Ministero dello Sviluppo Economico intende favorire la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto. Dotazione: 21,8 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi alla valorizzazione di brevetti depositato a partire dal 1° gennaio 2016, i costi ammissibili sono i seguenti:

1)Industrializzazione e ingegnerizzazione:

– studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);

– progettazione produttiva, studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;

– realizzazione firmware per macchine controllo numerico;

– progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;

-test di produzione;

– produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);

-rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

2) Organizzazione e sviluppo:

– servizi di IT Governance;

– studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;

– servizi per la progettazione organizzativa;

– organizzazione dei processi produttivi;

– definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

3) Trasferimento tecnologico:

– proof of concept;

– due diligence;

– predisposizione accordi di segretezza;

– predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;

 – costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

– contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso);

– non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

Il contributo massimo è pari a 140.000 euro nella misura dell’80% delle spese sostenute (che devono essere successive alla presentazione della domanda).

Apertura domande dal 30 gennaio 2020 fino ad esaurimento risorse. La valutazione sarà legata all’ordine cronologico di ricezione delle domande al raggiungimento di un punteggio minimo di merito.

Disegni + 

Il Bando Disegni + promuove la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. La dotazione prevista è pari a 3,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per finanziare le seguenti fasi:

Fase 1 – Produzione ovvero la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato.

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 65 mila euro– nel limite dell’80% delle spese

Fase 2 – Commercializzazione ovvero la commercializzazione di un disegno/modello registrato

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro– nel limite dell’80% delle spese

Domande dal 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento risorse.

Marchi + 3

La misura Marchi + 3 favorisce la registrazione all’estero (sia a livello comunitario che internazionale) di marchi nazionali da parte di pmi, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La dotazione dotazione prevista è pari a 13 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono suddivise in due linee di finanziamento:

Misura A – registrazione di marchi europei: fino a 6.000 euro per ogni domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO;

Misura B – registrazione di marchi internazionali: fino a 6.000 euro (7.000 euro per USA o Cina), per ciascuna domanda relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese, elevato a 7.000 euro (8.000 euro per USA e/o Cina) per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Il bando prevede un contributo in conto capitale fino all’ 80% delle spese. Con un massimo di contributo pari a 30.000 euro per ogni azienda.

Domande dal 30 marzo 2020 fino ad esaurimento risorse.

A cura di Villani & Partners



Finanziamento fruttifero tra soggetti IVA: imposta di registro fissa.

Uncategorised Posted on Sun, December 01, 2019 15:04:11

POST 537

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29383/2019 ha ribadito che il finanziamento fruttifero erogato dai soci soggetti passivi Iva in favore della società deve essere assoggettato a imposta di registro solo in caso d’uso ed in misura fissa.

Tale pronuncia ha ribaltato le pronunce rese dalla CTP di Milano e dalla CTR Lombardia nelle quali, confermando l’operato dell’Amministrazione finanziaria, era stata contestato il mancato assoggettamento ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% di due delibere dell’assemblea dei soci con le quali era stato approvato un finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva.

La Corte in particolare ha statuito che:

a) l’operazione di finanziamento fruttifero, generando interessi, rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque deve scontare, per il principio di alternatività Iva-registro, l’imposta di registro solo in caso d’uso e comunque in misura fissa;

b) l’imposta di registro in misura proporzionale non può ritenersi applicabile al verbale di delibera societaria non costituendo questo un documento negoziale, né potendo avere esso ad oggetto prestazione patrimoniali rappresentando cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci.

La Corte ha quindi ribadito il pacifico principio secondo cui un finanziamento fruttifero effettuato da parte di soci soggetti passivi Iva costituisce un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché esente, ricorrendo la presenza di un corrispettivo (gli interessi) e pertanto in applicazione del principio di alternatività Iva-registro l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e solamente in caso d’uso.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: fattura elettronica e sistema TS nel decreto fiscale.

Uncategorised Posted on Wed, November 20, 2019 22:20:59

POST 536

L’art. 15 del D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) ha previsto la proroga anche per l’anno di imposta 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Come per l’esercizio in corso, nel caso di richiesta del cliente della fattura in luogo del documento commerciale (scontrino fiscale) per un’operazione soggetta alla trasmissione dei dati al sistema TS, la farmacia ha l’obbligo di emettere la fattura in formato cartaceo.

Sempre l’articolo 15, al secondo comma, prevede a decorrere dal 1° luglio 2020 che la trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria venga effettuata esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri attraverso i registratori telematici.

Pur avendo finalità di semplificazione dei processi di lavoro, è molto probabile che il primo semestre del 2020 sarà caratterizzato da una nuova “campagna” di aggiornamenti dei software dei registratori telematici per rendere operative le nuove procedure di invio dei dati al sistema TS.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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