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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DL Cura Italia: sospensione dei termini di accertamento.

Uncategorised Posted on Sun, March 22, 2020 18:26:18

POST 32/2020

Con il DL Cura Italia il governo, tra le varie misure attuate, è intervenuto nel tentativo di limitare obbligazioni e adempimenti a carico delle diverse categorie di contribuenti colpite direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale vi è anche quella contenuta nell’articolo 67 che, per i soli uffici degli enti impositori, prevede la sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini:

  • relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  • entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello presentate.

Sono inoltre sospesi nel medesimo periodo i termini:

  • entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere, per i grandi contribuenti che ne abbiano fatto richiesta, circa la possibilità di accedere al regime della cd. “Cooperative compliance”;
  • concernenti la procedura di adesione alla cd. “cooperazione e collaborazione rafforzata” riservata alle grandi imprese multinazionali;
  • relativi alle procedure per gli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento ex art. 31-ter del DPR 600/1973 e alle cd. «procedure amichevoli» ex art. 31-quater del DPR 600/1973;
  • relativi alle procedure per l’ottenimento dell’agevolazione “Patent Box”.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede inoltre, in tema di consulenza e interpelli, che laddove la presentazione delle istanze avvenga durante il periodo di sospensione delle attività i termini per la risposta, così come il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Come detto il tenore letterale della norma pare riservare la predetta sospensione esclusivamente all’attività dei soli enti impositori così che la stessa non pare potersi applicare anche ai termini relativi alle attività difensive del contribuente come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 Dlgs 218/1997) e le memorie al PVC (ex art. 12 comma 7 L212/2000).

Tuttavia per quanto concerne il procedimento di accertamento con adesione la Circolare n.5/E DELL’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2020 chiarisce alla sua nota 3 che “la sospensione del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato art. 83, fra l’altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 può essere formulata “anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale” e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza”.

Quindi per quanto riguarda le istanze di adesione in essere pare chiaro come la sospensione che va dal 8 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’articolo 83 del DL 18/2020 si cumuli con la sospensione di novanta giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.

Infine il comma 4 dell’articolo 67 prevede altresì, in applicazione dell’articolo 12 dlgs 159/2015, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica la sospensione

In altre parole tale previsione consentirà agli enti impositori di accertare, in tema di imposte dirette IVA e IRAP, l’anno 2015 non già fino al 31.12.2020 (decadenza naturale) bensì fino al 31.12.2022.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



DL Cura Italia: Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi , i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Uncategorised Posted on Sun, March 22, 2020 15:40:32

POST 31/2020

Come noto il DL 18/2020, cd. DL “Cura Italia”, tra le varie misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, prevede al proprio interno anche diversi interventi straordinari in materia fiscale.

Dal punto di vista letterale l’articolo 68 del Decreto stabilisce la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti che beneficiano della sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020

maggior chiarimento dei contenuti dell’articolo in commento sono da ultimo intervenute l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, nonché l’Agenzia Entrate Riscossione con la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito internet.

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che le disposizioni di cui all’articolo 68 non possono applicarsi agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del DL 78/2010 in quanto per il pagamento degli stessi in acquiescenza ovvero per la loro impugnazione vi è già un termine dedicato che è quello previsto dall’articolo 83 dello stesso Decreto “Cura Italia” il quale sospende i termini per la proposizione del ricorso in commissione tributaria tra l’8 marzo ed il 15 aprile 2020.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Pertanto, considerata l’interpretazione dell’articolo 68 fornita dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione prevista relativa agli avvisi di accertamento esecutivi deve essere riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

LE CARTELLE

Nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ relative alla sospensione del pagamento delle cartelle previste dall’articolo 68 del DL 18/2020.

Tra i vari aspetti viene chiarito espressamente come, ancorché la norma si riferisca al “pagamento in unica soluzione”, resti comunque possibile per il contribuente debitore richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. La domanda di rateazione quindi potrà essere presentata, per evitare l’inizio di attività cautelative del credito da parte degli uffici, entro il 30 giugno 2020 (anche se nulla vieta di poterla inoltrare in momenti successivi). 

Ulteriore chiarimento è stato poi fornito relativamente alle rate dei ruoli per i quali è già in essere, alla data del 8 marzo 2020, un piano di rateazione. Per le rate scadenti nel periodo di sospensione è stato chiarito che le stesse dovranno essere versate entro il prossimo 30 giugno 2020. Viene così concessa una vera e propria proroga dei pagamenti delle rate. Tuttavia vale la pena di ricordare che qualora le rate sospese non venissero pagate entro il termine del 30 giugno 2020 delle stesse si dovrebbe tener conto in relazione alle regole di decadenza del beneficio di pagamento rateale le quali prevedono il venir meno dell’agevolazione qualora risultino non versate 5 rate, anche non consecutive, del piano di rateazione.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il comma 3 dell’articolo 68 dispone poi anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. 

ULTERIORI PREVISIONI

L’Agenzia Entrate Riscossione ha inoltre precisato che fino al 31 maggio 2020 sono ufficialmente sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Anche in virtù di tale periodo di sospensione, così come previsto per le attività degli enti impositori prevista dall’articolo 67 del Decreto, viene disposta l’applicabilità dell’articolo 12 del dlgs 159/2015 per il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività dell’agente della riscossione che scadono entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.

In ultimo di segnala che Agenzia Entrate Riscossione, con un comunicato dello scorso 17 marzo 2020, ha annunciato che al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto gli sportelli che erogano servizi al pubblico, presenti su tutto il territorio nazionale, rimarranno chiusi dal 18 al 25 marzo 2020. Resteranno invece attivi i servizi di back office per garantire l’operatività dei servizi on line.

AVVISI BONARI E VERSAMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La sospensione in esame tuttavia sembra non riguardare alcune tipologie di versamenti quali gli avvisi bonari, e i versamenti da effettuare in sede di accertamento con adesione.

Per quanto concerne gli avvisi bonari infatti le norme anche residuali ricomprese nel Decreto sembrano non consentire una esplicita sospensione per i versamenti delle rate scadenti dopo l’8 marzo 2020 che per il momento appaiono dunque dovuti.

Come detto il Decreto pare aver tralasciato anche le scadenze derivanti dai procedimenti di adesione e in particolar modo i pagamenti derivanti da tale procedura. Secondo il dettato letterale dell’articolo 68 appare quindi possibile affermare che la sospensione dei versamenti non riguardi le scadenze relative a:

  • il termine dei 20 giorni per il pagamento della prima o unica rata dovuta affinché si perfezioni l’atto di adesione;
  • il versamento delle rate derivanti dalle adesioni sottoscritte in precedenza.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe – codice tributo F24.

Uncategorised Posted on Sun, March 22, 2020 09:26:26

POST 30/2020

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 ha disciplinato l’applicazione del credito d’imposta previsto da Decreto Cura Italia per i canoni di locazione di negozi e botteghe relativi al mese di marzo 2020 (si veda precedenti post 21/2020 e 27/2020).

L’utilizzo del credito d’imposta avviene esclusivamente in compensazione, tramite presentazione telematica del Mod. F24, indicando il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”) nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”. 

L’anno di riferimento sarà 2020. 

Segnaliamo che il codice tributo 6914 (e pertanto la relativa compensazione del credito) è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le misure del Decreto Cura Italia per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sun, March 22, 2020 09:08:53

POST 29/2020

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 –Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19– meglio noto come “Cura Italia”, con i suoi 127 articoli, suddivisi in 5 sezioni (Titoli) e 25 miliardi di spesa rappresenta l’ultima e più significativa risposta del Governo alla gravissima crisi in corso.

Il primo pacchetto di interventi (Titolo I: articoli 1-18) destina 1.410 milioni di euro proprio al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, duramente provato dal diffondersi dei contagi. Tuttavia, sebbene sia sotto gli occhi di tutti il lavoro straordinario che in questo difficile momento stanno facendo le Farmacie per il nostro Servizio sanitario, spiace constatare che gli unici provvedimenti che in qualche modo le riguardano sono quelli volti a risolvere la deplorevole carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale. 

Viceversa nella seconda sezione del Decreto (Titolo II: articoli 19-48), contenente misure a sostegno del lavoro attraverso ammortizzatori sociali, indennità, congedi, permessi e divieti di licenziamento, si leggono diversi articoli che nel bene o nel male interessano anche le Farmacie.

Così per effetto delle nuove disposizioni le Farmacie, al pari delle altre imprese, non solo fino a metà maggio (ovvero per 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) non possono più licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma potrebbero addirittura subire carenze di personale a causa delle richieste di congedo o di permessi retribuiti da parte di quei dipendenti con figli minori di 12 anni o che già usufruiscono della Legge 104/1992. 

L’eventuale restrizione dell’organico, proprio in questo momento di particolare bisogno per le Farmacie, provate dall’aumento degli accessi o (peggio!) per sopraggiunte situazioni di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, rappresenta un problema molto serio che potrebbe addirittura pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività.

Il Decreto -invero- offre anche delle opportunità a quelle Farmacie (non molte!) che a causa del virus stanno registrando una significativa contrazione del lavoro, come per esempio quelle presenti in zone a prevalente o esclusiva vocazione turistica, in quanto ora possono accedere alla Cassa integrazione. 

È invece molto interessante per tutte le Farmacie lo stanziamento di un contributo Inail per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, contenuta all’art. 43 del Decreto.

Anche la terza parte del Decreto (Titolo III: articoli 49-59) con interventi a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, può essere d’interesse per le Farmacie, soprattutto per quelle cche stanno subendo una certa tensione finanziaria a causa del diffondersi del coronavirus. 

La norma dà infatti l’opportunità alle imprese (e quindi anche alle Farmacie) con particolari esigenze di “cassa” di richiedere una “moratoria straordinaria” fino al 30 settembre sui pagamenti dei finanziamenti, dei mutui e dei leasing, attraverso la sospensione delle relative rate. Per accedervi è tuttavia necessario autocertificare, con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art.47, DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea delle carenze di liquidità a causa dell’epidemia COVID-19. 

Nella quarta sezione del Decreto sono presenti alcune misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese (Titolo IV: articoli 60-71) mediante la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’iva.

Al riguardo va osservato che le Farmacie, come del resto i supermercati e quei pochi altri esercizi che non sono stati finora obbligati alla chiusura, hanno potuto beneficiare in via generalizzata solo della “mini-proroga” dei versamenti dal 16 al 20 marzo. Ben poca cosa!

Una maggiore attenzione è stata invece riservata dal Legislatore a quelle imprese e quindi anche a molte Farmacie, che nel corso del 2019 hanno registrato un volume di Ricavi inferiore a 2 milioni di euro. A queste è infatti riconosciuta la facoltà di prorogare i versamenti di marzo al 31 maggio, pagandoli in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Molto interessante per tutte le Farmacie è poi il credito d’imposta, riconosciuto ai sensi dell’art. 64 del Decreto, da calcolarsi nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino all’importo massimo di 20.000 euro. Mentre è purtroppo precluso alle Farmacie il credito d’imposta (art. 65) del 60% del canone di locazione per “botteghe e negozi” dovuto per il mese di marzo. 

Questo credito viene infatti riconosciuto solo a quelle imprese che per Legge hanno dovuto sospendere l’attività per contrastare la diffusione dell’epidemia. Ne deriva però che per un’inaccettabile dimenticanza sono così escluse dal beneficio anche quelle Farmacie (fortunatamente poche per ora) che a causa del contagio avranno dovuto chiudere l’attività al pubblico. 

Vale poi la pena ricordare una misura a sostengo dei dipendenti (compresi quelli impiegati in Farmacia), contenuta all’art. 63 del Decreto, che stabilisce il riconoscimento di un premio fino a 100 euro a tutti coloro che nel mese di marzo hanno lavorato presso la propria sede di lavoro, senza usufruire di congedi, permessi, ferie o smart-working, purché nel 2019 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 euro.

L’ultima parte del Decreto (Titolo V: articoli 72-127) non contiene tra le ulteriori disposizioni provvedimenti riferibili alle Farmacie, se non per quanto concerne quelle poche gestite attraverso Società di capitali. 

Per queste infatti l’art. 106, al fine di superare le restrizioni delle attività che comportano la presenza di più persone in un unico luogo, stabilisce che le assemblee annuali di approvazione del bilancio possano essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con modalità di intervento mediante quegli strumenti (quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione) che non richiedano la presenza fisica dei soci in un unico luogo.

In conclusione il Decreto Cura Italia rappresenta anche per le Farmacie un timido tentativo di arginare una situazione di eccezionale gravità e dovrà necessariamente essere seguito da altri e più incisivi interventi. 

Le Farmacie per il ruolo che svolgono all’interno del Servizio sanitario nazionale e i grandi sforzi che stanno sostenendo, meritano al di là delle molte parole di encomio e riconoscimento da parte delle Istituzioni, anche concrete attenzioni a livello normativo per un maggior supporto economico-finanziario-fiscale oltre che operativo.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, March 21, 2020 15:20:30

POST 28/2020

In allegato al presente post le Ordinanze emanate ieri dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto con le relative misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.



Credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe – alcune prime note sul testo del Decreto Cura Italia.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 19:39:05

POST 27/2020

Come segnalato nella panoramica sulle novità fiscali del Decreto Cura Italia pubblicata ieri (vedi POST 21/2020), è previsto un credito d’imposta a beneficio dei soggetti titolari di reddito d’impresa che detengono in locazione in immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. 

Stante il tenore letterale della norma, sembra che non potranno beneficiare del credito d’imposta: 

  1. i soggetti esercenti arti e professioni (i cosiddetti liberi professionisti); 
  2. i soggetti titolari di reddito d’impresa che detengono in locazione unità non classificate catastalmente come C/1 (come ad esempio i laboratori, i magazzini e i depositi che sono catastalmente classificati come C/2 e C/3). 

Si ricorda che il credito spetta esclusivamente per le attività che sono state obbligatoriamente sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo 2020.

Si segnala inoltre che la norma non fa espresso riferimento al canone “pagato” nel mese di marzo, ma si limita ad indicare “canone relativo al mese di marzo”. E’ plausibile ritenere, anche in base ai chiarimenti forniti della relazione tecnica al Decreto e concordemente alla stampa specializzata, che il diritto al credito sorga solo in relazione al pagamento effettivo del canone di competenza. 

Restano invece ancora da chiarire i seguenti temi, non disciplinati dal Decreto e per i quali si attendono provvedimenti esplicativi, relativi a: 

– data a partire dalla quale il credito potrà essere utilizzato in compensazione di imposte e contributi dovuti; 

– codice tributo da utilizzare nel mod.F24 per la compensazione del credito.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Indennità per particolari categorie di lavoratori autonomi.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 19:32:34

POST 26/2020

Gli articoli 27 e seguenti del Decreto Cura Italia prevedono una indennità, di 600 Euro per il mese di marzo 2020, a favore di alcune categorie di “lavoratori autonomi”.

I soggetti destinatari della norma sono:

·  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

·  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

·  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 

·  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

·  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall’INPS, previa domanda.

Al momento si attendono istruzioni dall’INPS circa le procedure da seguire per la richiesta delle suddette indennità.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



“Decreto Cura Italia”. Approfondimento: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 17:59:52

POST 25/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Di seguito una panoramica delle principali misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.



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