POST 29/2020

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 –Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19– meglio noto come “Cura Italia”, con i suoi 127 articoli, suddivisi in 5 sezioni (Titoli) e 25 miliardi di spesa rappresenta l’ultima e più significativa risposta del Governo alla gravissima crisi in corso.

Il primo pacchetto di interventi (Titolo I: articoli 1-18) destina 1.410 milioni di euro proprio al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, duramente provato dal diffondersi dei contagi. Tuttavia, sebbene sia sotto gli occhi di tutti il lavoro straordinario che in questo difficile momento stanno facendo le Farmacie per il nostro Servizio sanitario, spiace constatare che gli unici provvedimenti che in qualche modo le riguardano sono quelli volti a risolvere la deplorevole carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale. 

Viceversa nella seconda sezione del Decreto (Titolo II: articoli 19-48), contenente misure a sostegno del lavoro attraverso ammortizzatori sociali, indennità, congedi, permessi e divieti di licenziamento, si leggono diversi articoli che nel bene o nel male interessano anche le Farmacie.

Così per effetto delle nuove disposizioni le Farmacie, al pari delle altre imprese, non solo fino a metà maggio (ovvero per 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) non possono più licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma potrebbero addirittura subire carenze di personale a causa delle richieste di congedo o di permessi retribuiti da parte di quei dipendenti con figli minori di 12 anni o che già usufruiscono della Legge 104/1992. 

L’eventuale restrizione dell’organico, proprio in questo momento di particolare bisogno per le Farmacie, provate dall’aumento degli accessi o (peggio!) per sopraggiunte situazioni di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, rappresenta un problema molto serio che potrebbe addirittura pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività.

Il Decreto -invero- offre anche delle opportunità a quelle Farmacie (non molte!) che a causa del virus stanno registrando una significativa contrazione del lavoro, come per esempio quelle presenti in zone a prevalente o esclusiva vocazione turistica, in quanto ora possono accedere alla Cassa integrazione. 

È invece molto interessante per tutte le Farmacie lo stanziamento di un contributo Inail per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, contenuta all’art. 43 del Decreto.

Anche la terza parte del Decreto (Titolo III: articoli 49-59) con interventi a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, può essere d’interesse per le Farmacie, soprattutto per quelle cche stanno subendo una certa tensione finanziaria a causa del diffondersi del coronavirus. 

La norma dà infatti l’opportunità alle imprese (e quindi anche alle Farmacie) con particolari esigenze di “cassa” di richiedere una “moratoria straordinaria” fino al 30 settembre sui pagamenti dei finanziamenti, dei mutui e dei leasing, attraverso la sospensione delle relative rate. Per accedervi è tuttavia necessario autocertificare, con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art.47, DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea delle carenze di liquidità a causa dell’epidemia COVID-19. 

Nella quarta sezione del Decreto sono presenti alcune misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese (Titolo IV: articoli 60-71) mediante la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’iva.

Al riguardo va osservato che le Farmacie, come del resto i supermercati e quei pochi altri esercizi che non sono stati finora obbligati alla chiusura, hanno potuto beneficiare in via generalizzata solo della “mini-proroga” dei versamenti dal 16 al 20 marzo. Ben poca cosa!

Una maggiore attenzione è stata invece riservata dal Legislatore a quelle imprese e quindi anche a molte Farmacie, che nel corso del 2019 hanno registrato un volume di Ricavi inferiore a 2 milioni di euro. A queste è infatti riconosciuta la facoltà di prorogare i versamenti di marzo al 31 maggio, pagandoli in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Molto interessante per tutte le Farmacie è poi il credito d’imposta, riconosciuto ai sensi dell’art. 64 del Decreto, da calcolarsi nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino all’importo massimo di 20.000 euro. Mentre è purtroppo precluso alle Farmacie il credito d’imposta (art. 65) del 60% del canone di locazione per “botteghe e negozi” dovuto per il mese di marzo. 

Questo credito viene infatti riconosciuto solo a quelle imprese che per Legge hanno dovuto sospendere l’attività per contrastare la diffusione dell’epidemia. Ne deriva però che per un’inaccettabile dimenticanza sono così escluse dal beneficio anche quelle Farmacie (fortunatamente poche per ora) che a causa del contagio avranno dovuto chiudere l’attività al pubblico. 

Vale poi la pena ricordare una misura a sostengo dei dipendenti (compresi quelli impiegati in Farmacia), contenuta all’art. 63 del Decreto, che stabilisce il riconoscimento di un premio fino a 100 euro a tutti coloro che nel mese di marzo hanno lavorato presso la propria sede di lavoro, senza usufruire di congedi, permessi, ferie o smart-working, purché nel 2019 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 euro.

L’ultima parte del Decreto (Titolo V: articoli 72-127) non contiene tra le ulteriori disposizioni provvedimenti riferibili alle Farmacie, se non per quanto concerne quelle poche gestite attraverso Società di capitali. 

Per queste infatti l’art. 106, al fine di superare le restrizioni delle attività che comportano la presenza di più persone in un unico luogo, stabilisce che le assemblee annuali di approvazione del bilancio possano essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con modalità di intervento mediante quegli strumenti (quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione) che non richiedano la presenza fisica dei soci in un unico luogo.

In conclusione il Decreto Cura Italia rappresenta anche per le Farmacie un timido tentativo di arginare una situazione di eccezionale gravità e dovrà necessariamente essere seguito da altri e più incisivi interventi. 

Le Farmacie per il ruolo che svolgono all’interno del Servizio sanitario nazionale e i grandi sforzi che stanno sostenendo, meritano al di là delle molte parole di encomio e riconoscimento da parte delle Istituzioni, anche concrete attenzioni a livello normativo per un maggior supporto economico-finanziario-fiscale oltre che operativo.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia