POST 31/2020

Come noto il DL 18/2020, cd. DL “Cura Italia”, tra le varie misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, prevede al proprio interno anche diversi interventi straordinari in materia fiscale.

Dal punto di vista letterale l’articolo 68 del Decreto stabilisce la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti che beneficiano della sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020

maggior chiarimento dei contenuti dell’articolo in commento sono da ultimo intervenute l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, nonché l’Agenzia Entrate Riscossione con la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito internet.

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che le disposizioni di cui all’articolo 68 non possono applicarsi agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del DL 78/2010 in quanto per il pagamento degli stessi in acquiescenza ovvero per la loro impugnazione vi è già un termine dedicato che è quello previsto dall’articolo 83 dello stesso Decreto “Cura Italia” il quale sospende i termini per la proposizione del ricorso in commissione tributaria tra l’8 marzo ed il 15 aprile 2020.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Pertanto, considerata l’interpretazione dell’articolo 68 fornita dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione prevista relativa agli avvisi di accertamento esecutivi deve essere riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

LE CARTELLE

Nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ relative alla sospensione del pagamento delle cartelle previste dall’articolo 68 del DL 18/2020.

Tra i vari aspetti viene chiarito espressamente come, ancorché la norma si riferisca al “pagamento in unica soluzione”, resti comunque possibile per il contribuente debitore richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. La domanda di rateazione quindi potrà essere presentata, per evitare l’inizio di attività cautelative del credito da parte degli uffici, entro il 30 giugno 2020 (anche se nulla vieta di poterla inoltrare in momenti successivi). 

Ulteriore chiarimento è stato poi fornito relativamente alle rate dei ruoli per i quali è già in essere, alla data del 8 marzo 2020, un piano di rateazione. Per le rate scadenti nel periodo di sospensione è stato chiarito che le stesse dovranno essere versate entro il prossimo 30 giugno 2020. Viene così concessa una vera e propria proroga dei pagamenti delle rate. Tuttavia vale la pena di ricordare che qualora le rate sospese non venissero pagate entro il termine del 30 giugno 2020 delle stesse si dovrebbe tener conto in relazione alle regole di decadenza del beneficio di pagamento rateale le quali prevedono il venir meno dell’agevolazione qualora risultino non versate 5 rate, anche non consecutive, del piano di rateazione.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il comma 3 dell’articolo 68 dispone poi anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. 

ULTERIORI PREVISIONI

L’Agenzia Entrate Riscossione ha inoltre precisato che fino al 31 maggio 2020 sono ufficialmente sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Anche in virtù di tale periodo di sospensione, così come previsto per le attività degli enti impositori prevista dall’articolo 67 del Decreto, viene disposta l’applicabilità dell’articolo 12 del dlgs 159/2015 per il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività dell’agente della riscossione che scadono entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.

In ultimo di segnala che Agenzia Entrate Riscossione, con un comunicato dello scorso 17 marzo 2020, ha annunciato che al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto gli sportelli che erogano servizi al pubblico, presenti su tutto il territorio nazionale, rimarranno chiusi dal 18 al 25 marzo 2020. Resteranno invece attivi i servizi di back office per garantire l’operatività dei servizi on line.

AVVISI BONARI E VERSAMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La sospensione in esame tuttavia sembra non riguardare alcune tipologie di versamenti quali gli avvisi bonari, e i versamenti da effettuare in sede di accertamento con adesione.

Per quanto concerne gli avvisi bonari infatti le norme anche residuali ricomprese nel Decreto sembrano non consentire una esplicita sospensione per i versamenti delle rate scadenti dopo l’8 marzo 2020 che per il momento appaiono dunque dovuti.

Come detto il Decreto pare aver tralasciato anche le scadenze derivanti dai procedimenti di adesione e in particolar modo i pagamenti derivanti da tale procedura. Secondo il dettato letterale dell’articolo 68 appare quindi possibile affermare che la sospensione dei versamenti non riguardi le scadenze relative a:

  • il termine dei 20 giorni per il pagamento della prima o unica rata dovuta affinché si perfezioni l’atto di adesione;
  • il versamento delle rate derivanti dalle adesioni sottoscritte in precedenza.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine