POST 40/2020
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato oggi nel suo sito internet un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.
Si veda allegato.
Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria
POST 40/2020
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato oggi nel suo sito internet un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.
Si veda allegato.
POST 39/2020
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha emanato in data 24 marzo 2020 una circolare che contiene alcuni chiarimenti sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), anche sulla scorta di alcune FAQ pubblicate in tema sul sito del MEF.
Di seguito, in sintesi, i principali chiarimenti:
In allegato la circolare ABI.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna
POST 38/2020
Il MEF ha pubblicato una nota esplicativa sugli interventi del Governo inseriti nel Decreto Cura Italia a sostegno della liquidità dei soggetti economici danneggiati dall’epidemia di COVID-19.
Il MEF ha chiarito uno dei principali dubbi in relazione ai soggetti beneficiari delle disposizioni in ordine alla moratoria sui finanziamenti.
La nota indica, infatti, che tra le “partite IVA” beneficiarie della moratoria sui prestiti sono compresi anche i professionisti e le ditte individuali, oltre alle microimprese e alle PMI (definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 come le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro).
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia
POST 37/2020
L’articolo 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (oltre ai versamenti IVA scadenti il 16 di marzo) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Lo stesso beneficio è stato poi esteso dall’art. 61, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 anche ai soggetti elencati nel medesimo articolo dalle lettere da a) a q) (nonché alla lettera r); per maggiori dettagli si rinvia all’allegato, pagine 4 e 5, al Post n. 21/2020).
L’Agenzia delle Entrate con due risoluzioni (la n. 12 del 18 marzo e la n. 14 del 21 marzo) ha meglio precisato chi sono i soggetti destinatari di tale sospensiva, attraverso l’elencazione di una serie di codici attività (codici ATECO); tale elenco ha valore indicativo e non esaustivo.
I codici attività di cui alla Risoluzione n. 12 sono infatti, per espressa indicazione contenuta nella successiva risoluzione n. 14, limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; lo stesso documento di prassi del 21 marzo riporta a titolo esemplificativo ulteriori codici attività che possono beneficiare della sospensione in commento.
Si rinvia all’allegato per un elenco dei codici attività di cui alle citate risoluzioni.
Si rammenta inoltre che i versamenti i cui termini sono sospesi per effetto delle sopra riportate disposizioni dovranno essere effettuati in unica soluzione entro (o in 5 rate costanti a partire da) il 31 maggio 2020.
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
POST 36/2020
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato ieri nel suo sito internet un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.
Si veda allegato.
POST 35/2020
Il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere la filiera della stampa, disciplina un aumento della percentuale del credito d’imposta previsto per il c.d. bonus pubblicità.
Ferme restando tutte le condizioni, i soggetti e la spesa massima ammissibile già previste per l’accesso al Bonus Pubblicità, il Decreto Cura Italia prevede che per le spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è concesso nella misura del 30 per cento degli investimenti effettuati dell’anno 2020 (anziché in misura pari al 75 per cento della sola spesa incrementale rispetto all’anno precedente).
Inoltre, il Decreto prevede che, sempre per l’anno 2020, la comunicazione telematica dell’ammontare degli investimenti sostenuti/programmati per l’anno possa essere inviata tra il primo ed il 30 settembre 2020 (anziché tra il primo ed il 30 marzo 2020).
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Ricordiamo che possono beneficiare del suddetto credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, salvo ulteriori chiarimenti, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Per l’applicazione del credito d’imposta valgono le disposizioni già in precedenza previste e regolamentate dall’art. 57 bis del D.L. 50/2017.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso
POST 34/2020
l Presidente del Consiglio ha firmato poco fa un Decreto (DPCM) che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale:
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle in-dicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senti-to il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; con-seguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque pro-seguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del ser-vizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a di-stanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attivi-tà di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua-zione.”
Si vedano allegati.
POST 33/2020
Da oggi, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono le prescrizioni contenute nell’ordinanza in allegato adottata congiuntamente dai ministri della Salute e dell’Interno.