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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Cura Italia: nessuna sospensione dei termini per l’agevolazione prima casa.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 08:42:05

POST 48/2020

Il Decreto Cura Italia ha regolamentato la sospensione di numerosi adempimenti e versamenti tributari. 

In base a quanto chiarito dal Mef nelle Faq, i termini previsti dalla norma per ottenere i benefici prima casa (18 mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile, un anno per il riacquisto di altra prima casa o per l’alienazione della abitazione già acquisita con i benefici non perdere il beneficio e il relativo credito d’imposta) non sono sospesi, in quanto non sono considerati adempimenti di natura strettamente tributaria. 

Il Mef annuncia che comunque è in corso lo studio della deroga a tali termini di decadenza, che potrà quindi essere contenuta nel testo del prossimo decreto legge. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Indennità 600 Euro, il MEF rivede la posizione sugli agenti iscritti all’Enasarco.

Uncategorised Posted on Mon, March 30, 2020 16:12:45

POST 47/2020

Il MEF, rivedendo la propria posizione sul tema, ha chiarito con una FAQ che anche gli agenti di commercio iscritti all’ENASARCO hanno diritto all’indennità dei 600 Euro ex articolo 28 del Decreto Cura Italia (vedi post precedente).

Il MEF alla domanda: “Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?” ha risposto “Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28” (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago). 

Pare, ma sul punto si attendono chiarimenti definitivi, che gli agenti iscritti all’Enasarco abbiano diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (sul tema si rinvia ad un successivo Post).

I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili.



Indennità di 600 Euro per alcune categorie di lavoratori autonomi.

Uncategorised Posted on Sat, March 28, 2020 16:10:51

POST 46/2020

Come anticipato nel POST 26/2020, gli articoli 27 e seguenti del Decreto Cura Italia prevedono una indennità, di 600 Euro per il mese di marzo 2020, a favore di alcune categorie di “lavoratori autonomi”.

L’INPS ha adottato una procedura semplificata per la domanda di tale indennità da parte degli interessati, anche al fine di agevolare al massimo il “fai da te”.

In allegato un approfondimento sul tema.



Credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe: punto della situazione a seguito dei chiarimenti dal Mef in merito a soggetti beneficiari e tipologia contratti ammessi.

Uncategorised Posted on Sat, March 28, 2020 15:31:55

POST 45/2020

Il Decreto Cura Italia ha introdotto a favore dei “soggetti esercenti attività d’impresa”, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 del D.p.c.m del 17 marzo 2020). 

Per espressa previsione normativa, il credito “non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020” (pertanto il credito non si applica alle attività non sospese per obbligo, tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità). 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020, tramite presentazione telematica del Mod. F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), l’anno di riferimento 2020 e l’importo nella colonna “Importi a credito compensati” (secondo quanto disciplinato dalla Risoluzione 13/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella giornata del 27 marzo ha emanato alcune Faq di chiarimento al Decreto Cura Italia e, in merito al credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe, si è espresso con due indicazioni. 

Con la prima, ha testualmente precisato che per poter beneficiare del credito, il soggetto che conduce in locazione l’immobile deve: 

1. essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione a seguito del D.P.C.M. del 11 marzo 2020, in quanto non rientrante tra le attività identificate come essenziali; 

2. essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria C/1.

Con la seconda, ha precisato la tipologia dei contratti ammessi indicando che il credito d’imposta si applica “ai soli contratti di locazione di negozi e botteghe”.

Pertanto, alla luce delle Faq pubblicate: 

a. Soggetti ammessi: 

stante il tenore letterale della Faq, sembrerebbe esser data una interpretazione ulteriormente restrittiva della norma in merito ai soggetti ammessi al credito d’imposta, limitandoli ai soli titolari di attività di “vendita di beni e servizi al pubblico” e, precisa la Faq, di “vendita al dettaglio”. 

Sul punto riteniamo però necessario segnalare che:

i. il testo normativo, individuando i soggetti ammessi al credito, fa testualmente riferimento a “soggetti esercenti attività d’impresa” e prevede che credito d’imposta non si applica alle attività che non sono state sospese a seguito del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; 

ii. il testo della Relazione Tecnica al Decreto, sempre in merito i soggetti ammessi al credito, dà una definizione ancor più ampia dei soggetti ammessi, prevedendo il credito “a favore dei soggetti titolari di partita iva”. 

Considerato il contrasto tra le previsioni contenute nel testo normativo, la relazione tecnica e la faq ministeriale, si attende un definitivo chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. 

b. Tipologia immobili: 

al momento, rientrano nell’agevolazione solo ed esclusivamente gli immobili locati di categoria catastale C/1; 

c. Tipologia contratti: 

dovrebbero invece rimanere esclusi: 

1. i contratti di affitto di azienda e di ramo d’azienda in quanto hanno ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi; 

2. tutti i contratti che pur regolando i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale, utilizzano forme contrattuali diverse dalla locazione.

Sembrerebbe invece poter essere superata l’osservazione evidenziata dalla stampa specializzata in merito alla necessità o meno di aver sostenuto le spese oggetto del credito d’imposta. Anche se il testo normativo fa semplicemente riferimento al canone di locazione “relativo” al mese di marzo 2020, la Relazione Tecnica e la Faq ministeriale concordano del prevedere l’accesso al credito per le “spese sostenute” nel mese di marzo 2020.

A chiusura, segnaliamo che non è ancora stato chiarito il comportamento da tenere nel caso in cui il contratto di locazione preveda la locazione di più unità immobiliari, non tutte rientranti nella categoria catastale C/1 (esempio classico: negozio classificato come C/1 e relativo magazzino classificato invece come C/2), con l’indicazione di un unico canone di locazione. 

In tali situazioni ci si chiede: 1. se tale canone possa essere ammesso al beneficio, come riteniamo debba essere e 2. come determinare l’importo del canone relativo al solo immobile C/1 e quantificare, di conseguenza, l’importo del relativo credito d’imposta. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Aperto il bando per la produzione di dispositivi medici e di protezione.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 16:14:03

POST 44/2020

Partono i nuovi incentivi previsti dal Decreto Cura Italia per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono disponibili in tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea, dopo che la scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo economico aveva immediatamente notificato alla UE la misura introdotta nel DL Cura Italia, in modo da consentirne un veloce utilizzo.

Gestisce gli incentivi Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri, che aprirà lo sportello per la presentazione delle domande il 26 marzo e assicura un iter di valutazione snello (massimo 5 giorni).

Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200.000 e 2 milioni di euro, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero).

Previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15 giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni.

All’ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del DL Cura Italia (17 marzo 2020).

Le domande sono aperte dal 26 marzo alle ore 12.

A cura di Villani & Partners



Decreto Cura Italia. Moratoria sui finanziamenti: ulteriori chiarimenti del MEF.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 16:03:29

POST 43/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio sito (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html) ulteriori risposte a quesiti inerenti sulla moratoria dei finanziamenti prevista dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020):

  • le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance(tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • è utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso;
  • la moratoria non si applica al credito al consumo;
  • la moratoria si applica ai finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista;
  • nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso;
  • per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Decreto Cura Italia. Moratoria sui finanziamenti: nessun declassamento automatico di merito creditizio.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 12:40:22

POST 42/2020

La moratoria dei finanziamenti prevista dal Decreto 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia del creditore durante il periodo di moratoria.

Quest’aspetto, molto importate, viene chiarito dalla relazione illustrativa al decreto e confermato da una risposta (FAQ) pubblicata sul sito del MEF (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html), nella quale viene specificato che chi si avvale della sospensione dei mutui non può essere deferito come “cattivo pagatore”.

Solitamente, infatti, quando una banca concede una moratoria, il credito viene declassato come “Forborne” e segnalato in Centrale Rischi, con conseguenti effetti sul rating del debitore. 

Con la moratoria prevista dal Decreto, quindi, le posizioni non potranno essere automaticamente declassate, cosa che per il momento, invece, non è ancora stata definita a livello normativo per la moratoria prevista dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), anche se, in tal senso, lo stesso ABI con un comunicato stampa del 9 marzo 2020 si impegna a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza. 

Anche CRIF (Centrale Rischi Finanziaria) con una nota pubblicata sul proprio sito in tema di “Emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19”, conferma di propria iniziativa che le sospensioni dei finanziamenti, sia quella prevista dal Decreto, che quella ABI, non saranno oggetto di segnalazione.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Modifica dell’elenco dei codici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 10:05:14

POST 41/2020

Il MEF con Decreto del 25 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 80 del 26-3-2020 e qui allegato) ha modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020 (vedi POST 34/2020), sostituendolo con quello di cui all’allegato.

Il Decreto inoltre stabilisce alcune prescrizioni specifiche per:

a) le «Attivita’ delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»;

b) le «Attivita’ dei call center» (codice  ATECO  82.20.00);

c) le «Attivita’  e  altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese» (codice ATECO 82.99.99).

Le imprese le cui attivita’ sono sospese per effetto del citato decreto completano le attivita’ necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.



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