POST 45/2020

Il Decreto Cura Italia ha introdotto a favore dei “soggetti esercenti attività d’impresa”, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 del D.p.c.m del 17 marzo 2020). 

Per espressa previsione normativa, il credito “non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020” (pertanto il credito non si applica alle attività non sospese per obbligo, tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità). 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020, tramite presentazione telematica del Mod. F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), l’anno di riferimento 2020 e l’importo nella colonna “Importi a credito compensati” (secondo quanto disciplinato dalla Risoluzione 13/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella giornata del 27 marzo ha emanato alcune Faq di chiarimento al Decreto Cura Italia e, in merito al credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe, si è espresso con due indicazioni. 

Con la prima, ha testualmente precisato che per poter beneficiare del credito, il soggetto che conduce in locazione l’immobile deve: 

1. essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione a seguito del D.P.C.M. del 11 marzo 2020, in quanto non rientrante tra le attività identificate come essenziali; 

2. essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria C/1.

Con la seconda, ha precisato la tipologia dei contratti ammessi indicando che il credito d’imposta si applica “ai soli contratti di locazione di negozi e botteghe”.

Pertanto, alla luce delle Faq pubblicate: 

a. Soggetti ammessi: 

stante il tenore letterale della Faq, sembrerebbe esser data una interpretazione ulteriormente restrittiva della norma in merito ai soggetti ammessi al credito d’imposta, limitandoli ai soli titolari di attività di “vendita di beni e servizi al pubblico” e, precisa la Faq, di “vendita al dettaglio”. 

Sul punto riteniamo però necessario segnalare che:

i. il testo normativo, individuando i soggetti ammessi al credito, fa testualmente riferimento a “soggetti esercenti attività d’impresa” e prevede che credito d’imposta non si applica alle attività che non sono state sospese a seguito del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; 

ii. il testo della Relazione Tecnica al Decreto, sempre in merito i soggetti ammessi al credito, dà una definizione ancor più ampia dei soggetti ammessi, prevedendo il credito “a favore dei soggetti titolari di partita iva”. 

Considerato il contrasto tra le previsioni contenute nel testo normativo, la relazione tecnica e la faq ministeriale, si attende un definitivo chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. 

b. Tipologia immobili: 

al momento, rientrano nell’agevolazione solo ed esclusivamente gli immobili locati di categoria catastale C/1; 

c. Tipologia contratti: 

dovrebbero invece rimanere esclusi: 

1. i contratti di affitto di azienda e di ramo d’azienda in quanto hanno ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi; 

2. tutti i contratti che pur regolando i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale, utilizzano forme contrattuali diverse dalla locazione.

Sembrerebbe invece poter essere superata l’osservazione evidenziata dalla stampa specializzata in merito alla necessità o meno di aver sostenuto le spese oggetto del credito d’imposta. Anche se il testo normativo fa semplicemente riferimento al canone di locazione “relativo” al mese di marzo 2020, la Relazione Tecnica e la Faq ministeriale concordano del prevedere l’accesso al credito per le “spese sostenute” nel mese di marzo 2020.

A chiusura, segnaliamo che non è ancora stato chiarito il comportamento da tenere nel caso in cui il contratto di locazione preveda la locazione di più unità immobiliari, non tutte rientranti nella categoria catastale C/1 (esempio classico: negozio classificato come C/1 e relativo magazzino classificato invece come C/2), con l’indicazione di un unico canone di locazione. 

In tali situazioni ci si chiede: 1. se tale canone possa essere ammesso al beneficio, come riteniamo debba essere e 2. come determinare l’importo del canone relativo al solo immobile C/1 e quantificare, di conseguenza, l’importo del relativo credito d’imposta. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso