POST 42/2020

La moratoria dei finanziamenti prevista dal Decreto 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia del creditore durante il periodo di moratoria.

Quest’aspetto, molto importate, viene chiarito dalla relazione illustrativa al decreto e confermato da una risposta (FAQ) pubblicata sul sito del MEF (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html), nella quale viene specificato che chi si avvale della sospensione dei mutui non può essere deferito come “cattivo pagatore”.

Solitamente, infatti, quando una banca concede una moratoria, il credito viene declassato come “Forborne” e segnalato in Centrale Rischi, con conseguenti effetti sul rating del debitore. 

Con la moratoria prevista dal Decreto, quindi, le posizioni non potranno essere automaticamente declassate, cosa che per il momento, invece, non è ancora stata definita a livello normativo per la moratoria prevista dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), anche se, in tal senso, lo stesso ABI con un comunicato stampa del 9 marzo 2020 si impegna a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza. 

Anche CRIF (Centrale Rischi Finanziaria) con una nota pubblicata sul proprio sito in tema di “Emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19”, conferma di propria iniziativa che le sospensioni dei finanziamenti, sia quella prevista dal Decreto, che quella ABI, non saranno oggetto di segnalazione.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso