POST 43/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio sito (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html) ulteriori risposte a quesiti inerenti sulla moratoria dei finanziamenti prevista dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020):

  • le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance(tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • è utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso;
  • la moratoria non si applica al credito al consumo;
  • la moratoria si applica ai finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista;
  • nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso;
  • per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso