POST 41/2020

Il MEF con Decreto del 25 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 80 del 26-3-2020 e qui allegato) ha modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020 (vedi POST 34/2020), sostituendolo con quello di cui all’allegato.

Il Decreto inoltre stabilisce alcune prescrizioni specifiche per:

a) le «Attivita’ delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»;

b) le «Attivita’ dei call center» (codice  ATECO  82.20.00);

c) le «Attivita’  e  altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese» (codice ATECO 82.99.99).

Le imprese le cui attivita’ sono sospese per effetto del citato decreto completano le attivita’ necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.