POST 37/2020

L’articolo 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (oltre ai versamenti IVA scadenti il 16 di marzo) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Lo stesso beneficio è stato poi esteso dall’art. 61, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 anche ai soggetti elencati nel medesimo articolo dalle lettere da a) a q) (nonché alla lettera r); per maggiori dettagli si rinvia all’allegato, pagine 4 e 5, al Post n. 21/2020).

L’Agenzia delle Entrate con due risoluzioni (la n. 12 del 18 marzo e la n. 14 del 21 marzo) ha meglio precisato chi sono i soggetti destinatari di tale sospensiva, attraverso l’elencazione di una serie di codici attività (codici ATECO); tale elenco ha valore indicativo e non esaustivo. 

I codici attività di cui alla Risoluzione n. 12 sono infatti, per espressa indicazione contenuta nella successiva risoluzione n. 14, limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; lo stesso documento di prassi del 21 marzo riporta a titolo esemplificativo ulteriori codici attività che possono beneficiare della sospensione in commento.

Si rinvia all’allegato per un elenco dei codici attività di cui alle citate risoluzioni.

Si rammenta inoltre che i versamenti i cui termini sono sospesi per effetto delle sopra riportate disposizioni dovranno essere effettuati in unica soluzione entro (o in 5 rate costanti a partire da) il 31 maggio 2020.

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre