POST 26/2020

Gli articoli 27 e seguenti del Decreto Cura Italia prevedono una indennità, di 600 Euro per il mese di marzo 2020, a favore di alcune categorie di “lavoratori autonomi”.

I soggetti destinatari della norma sono:

·  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

·  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

·  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 

·  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

·  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall’INPS, previa domanda.

Al momento si attendono istruzioni dall’INPS circa le procedure da seguire per la richiesta delle suddette indennità.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso