POST 32/2020

Con il DL Cura Italia il governo, tra le varie misure attuate, è intervenuto nel tentativo di limitare obbligazioni e adempimenti a carico delle diverse categorie di contribuenti colpite direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale vi è anche quella contenuta nell’articolo 67 che, per i soli uffici degli enti impositori, prevede la sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini:

  • relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  • entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello presentate.

Sono inoltre sospesi nel medesimo periodo i termini:

  • entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere, per i grandi contribuenti che ne abbiano fatto richiesta, circa la possibilità di accedere al regime della cd. “Cooperative compliance”;
  • concernenti la procedura di adesione alla cd. “cooperazione e collaborazione rafforzata” riservata alle grandi imprese multinazionali;
  • relativi alle procedure per gli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento ex art. 31-ter del DPR 600/1973 e alle cd. «procedure amichevoli» ex art. 31-quater del DPR 600/1973;
  • relativi alle procedure per l’ottenimento dell’agevolazione “Patent Box”.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede inoltre, in tema di consulenza e interpelli, che laddove la presentazione delle istanze avvenga durante il periodo di sospensione delle attività i termini per la risposta, così come il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Come detto il tenore letterale della norma pare riservare la predetta sospensione esclusivamente all’attività dei soli enti impositori così che la stessa non pare potersi applicare anche ai termini relativi alle attività difensive del contribuente come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 Dlgs 218/1997) e le memorie al PVC (ex art. 12 comma 7 L212/2000).

Tuttavia per quanto concerne il procedimento di accertamento con adesione la Circolare n.5/E DELL’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2020 chiarisce alla sua nota 3 che “la sospensione del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato art. 83, fra l’altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 può essere formulata “anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale” e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza”.

Quindi per quanto riguarda le istanze di adesione in essere pare chiaro come la sospensione che va dal 8 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’articolo 83 del DL 18/2020 si cumuli con la sospensione di novanta giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.

Infine il comma 4 dell’articolo 67 prevede altresì, in applicazione dell’articolo 12 dlgs 159/2015, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica la sospensione

In altre parole tale previsione consentirà agli enti impositori di accertare, in tema di imposte dirette IVA e IRAP, l’anno 2015 non già fino al 31.12.2020 (decadenza naturale) bensì fino al 31.12.2022.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine