POST 88/2025

Con la prima versione della prossima Legge di Bilancio 2026, attesa in approvazione entro fine anno, l’articolo 14 del DDL al suo ultimo comma prevede la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2025 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione, di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

La futura norma in commento, che richiama integralmente le previsioni di cui all’articolo 1 comma 121 della Legge 208 del 2015, si rivolge, come nelle precedenti versioni, esclusivamente all’imprenditore individuale.

L’agevolazione riguarda, come noto, gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali).

I beni immobili potranno essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2025 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1° gennaio 2026.

L’agevolazione si sostanzia nel pagamento di una imposta sostituiva dell’IRPEF pari all’8% della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale di mercato, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile (solitamente molto inferiore all’ordinario valore di mercato) limitando così la base imponibile dell’imposta.

L’imposta sull’eventuale plusvalenza dovrà essere versata per un ammontare pari al 60% entro il 30 novembre 2026 ed il restante 40% entro il 30 giungo 2027.

L’opzione si perfeziona attraverso il comportamento concludente del contribuente che entro il prossimo 31 maggio 2026 dovrà porre in essere le relative registrazioni contabili rispetto alla scelta di escludere l’immobile dall’attività di impresa.

Lo stesso dovrà altresì, al fine di perfezionare l’opzione, dare comunicazione dell’avvenuta estromissione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi (presumibilmente nel modello Redditi 2027 per il periodo di imposta 2026).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine