POST 89/2025
La bozza della Legge di Bilancio 2026, al suo articolo 23, ripropone una nuova edizione della cd. rottamazione delle cartelle arrivata dunque alla sua quinta edizione.
L’obiettivo, come sempre, è quello di offrire ai contribuenti una possibilità di regolarizzazione la propria posizione debitoria con il fisco beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi ma, questa volta, con criteri più selettivi rispetto al passato.
AMBITO TEMPORALE E OGGETTO DELLA DEFINIZIONE
Quella che è già stata ribattezzata come rottamazione-quinquies riguarderà, con ogni probabilità, i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la definizione sarà limitata ai debiti derivanti da:
- liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72);
- controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73 e art. 54-ter DPR 633/72);
- omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e agli aggi di riscossione.
Saranno quindi, al momento, esclusi dalla definizione agevolata i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di accertamento o liquidazione, atti di contestazione, recupero di crediti d’imposta e imposte indirette come registro, successioni e donazioni.
Sono tuttavia ammessi alla nuova definizione agevolata anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017 già oggetto delle precedenti rottamazioni (rottamazione, rottamazione bis e ter e saldo e stralcio) anche nel caso in cui in riferimento agli stessi si sia poi determinata l’inefficacia, per decadenza, dalla relativa definizione.
Allo stesso modo possono essere definiti anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-30.06.2022, oggetto della cd. rottamazione quater, per quali si è determinata l’inefficacia della definizione a causa di decadenza.
MODALITÀ DI ADESIONE
Come nelle precedenti edizioni, il contribuente interessato a definire la propria posizione, potrà presentare una istanza telematica entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dall’agente della riscossione. Nella dichiarazione dovranno essere indicati:
- i carichi che si intendono definire;
- l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciarvi;
- il numero di rate prescelto, fino a un massimo di 54 bimestrali.
È possibile integrare la dichiarazione entro il medesimo termine del 30 aprile 2026.
Successivamente, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la richiesta di accesso alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non potrà essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
PAGAMENTO E CONDIZIONI
Il versamento delle somme dovute può avvenire:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- In rate bimestrali di pari importo, con scadenze prestabilite fino al 31 maggio 2035.
A partire dal 1° agosto 2026, sulle rate si applicano interessi al tasso del 4% annuo. La rata minima, come detto, non potrà essere inferiore a 100 euro.
I VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il contribuente ammesso alla rottamazione sarà quindi tenuto al versamento del solo capitale e delle spese di notifica ed esecuzione. Di conseguenza l’accesso alla definizione agevolata comporta l’integrale stralcio di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e degli aggi di riscossione.
DECADENZA E CONSEGUENZE
La definizione agevolata decade in caso di:
- mancato pagamento dell’unica rata prescelta;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata.
Non è più prevista la “tolleranza” nei termini di pagamento, come quella di cinque giorni concessa nella rottamazione-quater.
In caso di decadenza, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero del debito residuo.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
Con la presentazione della domanda vi sono degli effetti immediati a beneficio del Contribuente istante ovvero:
- la sospensione delle attività esecutive e cautelari;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la revoca automatica delle dilazioni in essere alla data del 31 luglio 2026;
- la possibilità di ottenere il DURC per i debiti contributivi;
- la estinzione dei giudizi pendenti, subordinata al pagamento della prima rata.
ROTTAMAZIONE TRIBUTI ENTI LOCALI
Viene infine riproposta, all’articolo 24 della bozza di Legge di Bilancio 2026, la possibilità per Regioni ed enti locali di istituire autonomamente delle definizioni agevolate sui tributi di propria competenza, in particolare per i crediti di difficile esigibilità.
La misura riprende quanto già previsto dal futuro decreto legislativo di riforma dei tributi locali (attuazione della L. 111/2023), ancora in fase di approvazione.
Secondo quanto previsto in bozza regioni e enti locali potranno disciplinare le definizioni agevolate tramite leggi o regolamenti propri, prevedendo riduzioni o esclusioni di interessi e sanzioni sui tributi locali.
Il contribuente dovrà regolarizzare i debiti entro un termine fissato dall’ente (che non potrà tuttavia essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale).
Rispetto all’adozione dei regolamenti è prevista poi una “pubblicazione semplificata” tale per cui questiavranno efficacia con la sola pubblicazione online.
La definizione potrà riguardare:
- tutti o solo alcuni tributi locali;
- entrate patrimoniali, come le sanzioni del Codice della Strada o il canone unico patrimoniale.
Non potrà invece riguardare IRAP, compartecipazioni o addizionali a tributi erariali.
In ogni caso le definizioni potranno applicarsi anche a tributi già oggetto di accertamento o contenzioso e le regioni e gli enti locali potranno adottare, per i propri tributi, misure analoghe di “rottamazione” a quelle previste in sede statale per la “rottamazione quinquies”, prevedendo:
- riferimento a periodi di tempo circoscritti;
- procedure digitali per gli adempimenti da parte dei Contribuenti interessati.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine
