POST 64/2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025 (n. 134), il Decreto Legislativo n. 81, entrato in vigore il 13/06/2025, introduce, tra gli altri interventi, misure correttive in tema concordato preventivo biennale (CPB).
1. Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario
Viene completamente abrogato il capo III del D.Lgs. 13/2024, dedicato alla disciplina del CPB per i contribuenti aderenti al regime forfettario. Di conseguenza, l’applicabilità del CPB ai soggetti in regime forfettario è stata possibile solamente per il 2024 e non sarà possibile per aderire ad ulteriori proposte di reddito concordato del Fisco.
2. Estensione definitiva dei termini di adesione
Il termine per aderire al CPB passa definitivamente dal 31 luglio al 30 settembre per tutti i contribuenti “solari”, mentre per quelli con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare viene previsto come termine di adesione l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo.
È una modifica strutturale, non più una proroga temporanea.
3. Tassazione: soglia di 85.000 € per l’imposta sostitutiva
L’articolo 8 del D.Lgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.
Viene infatti stabilita una soglia di 85.000 € dell’eccedenza tra reddito concordato e il reddito dell’esercizio precedente all’adesione al CPB oltre la quale non potranno essere applicate le aliquote sostitutive previste dall’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024 (10%, 12%, 15% a seconda del punteggio ISA).
Sull’importo eccedente oltre 85.000 € si applicheranno le aliquote ordinarie, ossia del 43% per l’IRPEF e 24% per l’IRES.
4. Novità per la determinazione del reddito concordato
Viene esplicitamente esclusa la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per nuove assunzioni (prevista da D.Lgs. 216/2013) tra le componenti non imponibili ai fini del concordato.
Viene infatti modificato l’art. 16 del D.Lgs. 13/2024, al quale viene aggiunta questa nuova voce tra le componenti straordinarie di reddito che non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito concordato.
5. Cause di esclusione e cessazione rafforzate
Vengono introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.
Viene precluso l’accesso al CPB ai professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente un reddito di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad una associazione professione, una società tra professionisti o tra avvocati.
L’esclusione non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce anch’essa al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
Tale causa di esclusione si attiva anche in senso opposto: sono escluse le associazioni professionali, le S.T.P. e le società tra avvocati se negli stessi periodi d’imposta tutti i soci/associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo non aderiscono anch’essi al CPB.
Queste fattispecie vengono previste anche in tema di cessazione del CPB.
Queste cause di cessazione ed esclusione si applicano a decorrere dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.
6. Parametri premiali per contribuenti affidabili
L’art. 14 stabilisce dei tetti all’aumento del reddito concordato basati sul punteggio ISA, con l’obiettivo di limitare proposte eccessivamente alte che penalizzano contribuenti meritevoli. Pertanto, con riferimento al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello concordato (con le rettifiche previste dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024), quest’ultimo non potrà prevedere degli aumenti eccedenti i seguenti limiti:
- +10% per ISA = 10
- +15% per 9 ≤ ISA < 10
- +25% per 8 ≤ ISA < 9
7. Norma di interpretazione autentica sui conferimenti
In tema di conferimenti che precludono l’accesso al CPB, si rimanda ad un articolo precedentemente pubblicato.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso
