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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DL liquidità e Fallimento in proprio. Prime pronunce sulla procedibilità.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:24:47

POST 136/2020

L’art. 10 del D.L. 8/04/2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) rubricato “Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza“, prevede l’improcedibilità tout court di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento) e 195 (Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), depositati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Tale previsione ha sin da subito destato non poche perplessità con riferimento alla facoltà dell’imprenditore di chiedere il proprio fallimento, negata da una lettura estensiva del citato art. 10, ammessa da una interpretazione letterale. 

Infatti, se condivisibile è l’esigenza di snellire l’attività dei Tribunali per effetto delle misure di contenimento da COVID-19 che hanno comportato organico ridotto e operatività “di emergenza”, se condivisibile è l’intento di disincentivare i debitori dal ricorrere alla richiesta del proprio fallimento per impulsività e sfiducia in una concreta ripresa data dal grave contesto economico in cui ci si trova per non arrecare un danno ancor più grave a creditori e stakeholders, non altrettanto condivisibile può essere il negare all’imprenditore che già versava in stato di insolvenza la possibilità di chiedere il proprio fallimento essendo l’unica (o l’ultima) opzione percorribile.

Invero, se con stato di insolvenza è inteso “lo stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa” (Cass. n. 7252/2014), caratterizzato da un’incapacità ad adempiere oggettiva, generalizzata e non transitoria, provata da inadempimenti e altri fatti indicativi, non pare esservi ragione per cui un soggetto che già versa in tale stato, magari da tempo, e si sta preparando a chiedere il proprio fallimento, debba attendere ulteriori (quasi) quattro mesi per poter intraprendere tale iniziativa che ha il solo scopo di garantire ai creditori la massima soddisfazione possibile mediante la pronta liquidazione degli assets e la ripartizione dell’attivo nel rispetto della par condicio creditorum.

Peraltro, tali iniziative sono generalmente il risultato di un accurato studio preliminare della situazione con i propri consulenti (tantopiù in questa fase dell’anno con la predisposizione e chiusura dei bilanci) che difficilmente sconta l’impulsività.

Da qui la querelle dottrinale e giurisprudenziale che vede emergere i primi orientamenti, primo fra tutti, il recente intervento del Tribunale di Piacenza dell’8 maggio scorso che ha dichiarato il fallimento della società “in proprio” ex art. 14 L.F. depositato durante il periodo di improcedibilità.

In sintesi, la voluntas legis deve rilevare in senso oggettivo e deve desumersi, in primo luogo, dal tenore letterale della norma, restando irrilevante, invece, l’intento “soggettivo” dei rappresentanti del potere legislativo.

Decisione che farà discutere.

È chiamato DL Liquidità, richiamando un qualcosa di palpabile seppur a volte sfuggente, volatile. Pare però che molte cose sfuggano e poche siano palpabili, certe.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



ABI e associazioni estendono moratorie a grandi imprese.

Uncategorised Posted on Sat, May 23, 2020 13:00:04

POST 135/2020

Premessa.

​L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che prevede, in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti. 

Il 6 marzo scorso, all’inizio della crisi del COVID-19, l’ABI e le Associazioni delle imprese hanno sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati a PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19

Novità per le grandi imprese.

L’ABI e le Associazioni delle imprese, con un accordo sottoscritto ieri 22 maggio 2020, hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore le imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal “COVID-19”

Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria. La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle imprese che non presentavano nei confronti della banca, alla 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le imprese classificate in sofferenza. E’ prevista la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al COVID-19: tali misure possono essere applicate anche alle PMI



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: il problema dell’IVA.

Uncategorised Posted on Sat, May 23, 2020 12:37:03

POST 134/2020

La domenica del 26 aprile si concluse per molti italiani davanti alla TV con la conferenza stampa del Presidente Conte e l’annuncio delle nuove disposizioni per l’imminente apertura della Fase 2. In quell’occasione il Presidente fece anche riferimento a quello che ormai è uno dei simboli di questa pandemia: le “mascherine” (!).

“Stiamo pensando – precisò infatti Conte- di stabilire un prezzo per le mascherine chirurgiche che può essere di 50 centesimi. Inoltre, toglieremo l’iva” su questi strumenti di protezione personale.

Il messaggio fu subito accolto con grande favore dai consumatori, ma lasciò un velo di preoccupazione a quei molti Farmacisti che nel frattempo, tra mille difficoltà e per far fronte alle richieste della propria clientela, avevano acquistato scatoloni di mascherine a prezzi decisamente più alti e pagandoci sopra l’iva del 22%. 

A dimostrazione che l’Italia è un Paese che funziona e che le promesse diventano realtà, quella stessa notte il Commissario straordinario Arcuri emanò la discussa Ordinanza n. 11/2020 e fissò il prezzo di vendita delle mascherine chirurgiche a 0,50 euro, al netto dell’iva.

Al di là del prezzo, manifestammo subito la necessità di un chiarimento da parte del Governo circa le proprie intenzioni in materia di iva. L’espressione a-tecnica usata dal Presidente Conte in conferenza stampa (“toglieremo l’iva”), lasciava troppi dubbi (www.epicanews.it, post 86/2020). In particolare non era chiaro se il Presidente Conte intendesse rendere le cessioni “esenti iva” oppure a “iva zero”?

La questione non è di poco conto in quanto la normativa di riferimento (art. 19, DPR n. 633/1972) stabilisce che l’iva relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti non è detraibile a differenza di quanto invece accade per le cessioni a “iva zero”.

Mentre tutti attendavamo l’auspicato chiarimento, lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 34/2020 (meglio noto come “Decreto Rilancio”) che all’art. 124 e nel relativo commento in Relazione illustrativa, stabilisce per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (tra cui le mascherine):

  • la riduzione dell’aliquota iva al 5%;
  • l’esenzione dall’aliquota sull’iva per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020;
  • il riconoscimento per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 di un’aliquota iva pari a zero;
  • il diritto alla detrazione dell’iva (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972).

Insomma, di tutto di più! 

La disposizione, immediatamente operativa, da un lato, lascia tutti gli addetti nella più totale incertezza interpretativa, mentre dall’altro rafforza tra i Farmacisti la convinzione di aver subito un ulteriore danno.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



“Decreto Rilancio”: misure fiscali.

Uncategorised Posted on Thu, May 21, 2020 12:53:36

POST 133/2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «Decreto Rilancio», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

  1. Salute e sicurezza (Titolo I del Decreto);
  2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II del Decreto);
  3. Lavoro e politiche sociali (Titolo III del Decreto);
  4. Fisco e tributi (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle principali misure di cui al precedente punto 4.

Ulteriori temi saranno trattati direttamene sul blog nei prossimi giorni.



“Decreto Rilancio”: Reddito di Emergenza ed Indennità.

Uncategorised Posted on Wed, May 20, 2020 17:55:41

POST 132/2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «Decreto Rilancio», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

1.Salute e sicurezza (Titolo I del Decreto);

2.Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II del Decreto);

3.Lavoro e politiche sociali (Titolo III del Decreto);

4.Fisco e tributi (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle principali misure di cui al precedente punto 3, con riferimento al «Reddito di Emergenza» ed alle Indennità.



“Decreto Rilancio”: interventi in materia sanitaria.

Uncategorised Posted on Wed, May 20, 2020 14:12:43

POST 131/2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «Decreto Rilancio», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di: 

1. Salute e sicurezza (Titolo I del Decreto);

2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II del Decreto); 

3. Lavoro e politiche sociali (Titolo III del Decreto);

4. Fisco e tributi (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica di alcune misure di cui al precedente punto 1.



“Decreto Rilancio”: misure di sostegno alle imprese e all’economia.

Uncategorised Posted on Wed, May 20, 2020 11:29:47

POST 130/2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «Decreto Rilancio», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

  1. Salute e sicurezza (Titolo I del Decreto);
  2. Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II del Decreto);
  3. Lavoro e politiche sociali (Titolo III del Decreto);
  4. Fisco e tributi (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle principali misure di cui al precedente punto 2.



Infortunio sul lavoro per Covid-19. Quale responsabilità per il datore di lavoro?

Uncategorised Posted on Mon, May 18, 2020 10:42:47

POST 129/2020

Il D.L. n. 18/2020 all’art. 42 ha equiparato il contagio COVID-19 a un infortunio sul lavoro meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail. 

Questa significa che un datore di lavoro rischia un processo penale nel caso in cui un suo dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sul posto di lavoro. Se il contagio porta poi a un problema di salute grave, fino al decesso, ovviamente si aggrava la posizione del datore di lavoro che potrebbe essere chiamato a rispondere per i reati di lesioni o di omicidio colposo, con la specifica aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’INAIL ha infatti chiarito con nota del 17 marzo 2020 come l’infezione da Covid-19 non sia da considerarsi malattia professionale, bensì infortunio in quanto la “causa virulenta” è equiparabile a quella “violenta”, tipica dell’infortunio.

Con il comunicato stampa del 15 maggio 2020 l’Inail ha tuttavia voluto chiarire che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

In particolare l’Inail ha precisato che 

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.”

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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