POST 129/2020

Il D.L. n. 18/2020 all’art. 42 ha equiparato il contagio COVID-19 a un infortunio sul lavoro meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail. 

Questa significa che un datore di lavoro rischia un processo penale nel caso in cui un suo dipendente dovesse ammalarsi di Coronavirus sul posto di lavoro. Se il contagio porta poi a un problema di salute grave, fino al decesso, ovviamente si aggrava la posizione del datore di lavoro che potrebbe essere chiamato a rispondere per i reati di lesioni o di omicidio colposo, con la specifica aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’INAIL ha infatti chiarito con nota del 17 marzo 2020 come l’infezione da Covid-19 non sia da considerarsi malattia professionale, bensì infortunio in quanto la “causa virulenta” è equiparabile a quella “violenta”, tipica dell’infortunio.

Con il comunicato stampa del 15 maggio 2020 l’Inail ha tuttavia voluto chiarire che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

In particolare l’Inail ha precisato che 

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.”

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso