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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DL Rilancio: IVAFE fissa a 100 euro per i conti correnti esteri detenuti da soggetti residenti diversi dalle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 07:03:28

POST 144/2020

A partire dal primo gennaio 2020, secondo quanto previsto dai commi 710 e 711 dell’articolo 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), l’IVAFE (imposta sui valori finanziari all’estero) su conti correnti e i prodotti finanziari detenuti all’estero sarà dovuta oltreché dalle persone fisiche anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Dovranno versare quindi l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero anche:

  • gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • le società semplici e gli enti equiparati.

Dal 2020 l’imposta sarà dovuta in sintesi da tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale ex art. 4 Dl 167/1990.

Con il “Decreto Rilancio” infine viene stabilito che, uniformando la disciplina IVAFE a quella dell’imposta di bollo sulle attività “italiane”, l’imposta sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti diversi dalle persone fisiche sarà pari a 100 euro.

Per tali soggetti inoltre, sempre a partire dal 2020, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto il versamento dell’IVAFE anche sul possesso di prodotti finanziari detenuti all’estero. Per i prodotti finanziari l’imposta non è fissa bensì proporzionale con aliquota pari al 0,2%.

Il Dl Rilancio ha poi fissato il limite massimo dell’IVAFE dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche a 14 mila euro.

Per quanto attiene i prodotti finanziari si ricorda che questi si riferiscono all’insieme di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine, derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziarie e non finanziaria ecc.. 

Non costituiscono invece prodotti finanziari, e quindi non scontano l’IVAFE, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, i finanziamenti soci, le banconote o le monete “estere” ed i metalli preziosi. Attività, queste ultime, comunque sempre soggette alla disciplina sul monitoraggio fiscale ex art. 4 DL 167/1990.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Lockdown e tutela assicurativa.

Uncategorised Posted on Fri, May 29, 2020 11:25:47

POST 143/2020

Con una recente sentenza che potrebbe avere importanti riflessi anche nell’ordinamento italiano il Tribunale Commerciale di Parigi ha stabilito che la compagnia assicurativa Axa dovrà risarcire un imprenditore parigino proprietario di quattro ristoranti per il danno economico in termini di perdite operative provocate dal lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19.

Tale condanna scaturisce dalla presenza nel contratto di assicurazione di una clausola che prevede l’indennizzo in caso di chiusura amministrativa imposta dai servizi di polizia o d’igiene.

Axa si era rifiutata di pagare il proprio assicurato «ritenendo che il decreto del Governo francese del 14 marzo scorso, che ha imposto la chiusura degli esercizi pubblici per ragioni sanitarie, non costituisse una decisione di chiusura amministrativa, contemplata in quanto tale dal contratto”.

I giudici hanno contestato le motivazioni addette da Axa affermando che «Axa non adduce alcuna disposizione legale d’ordine pubblico che menzioni il carattere inassicurabile di una conseguenza di una pandemia e dunque incombeva ad Axa di escludere convenzionalmente questo rischio. Invece questo rischio non è stato escluso dal contratto sottoscritto fra le parti».

Si raccomanda dunque di verificare se nei propri contratti di assicurazione sia previsto un indennizzo in caso di chiusura amministrativa imposta dai servizi di polizia o d’igiene. 

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Le misure del Decreto Rilancio per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Fri, May 29, 2020 07:05:08

POST 142/2020

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 –Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19- rappresenta la terza Manovra messa in campo dal Governo in questi ultimi due mesi per fronteggiare la gravissima crisi sanitaria ed economica che ha investito il nostro Paese. 

Battezzato dal Presidente Conte “Decreto Rilancio”, prevede interventi per 55 miliardi, 266 articoli, suddivisi in 8 Titoli (I° “Salute e sicurezza”, II° “Sostegno alle imprese e all’economia”, III° “Misure in favore dei lavoratori”, IV° “Misure per la disabilità e la famiglia”, V° “Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali”, VI° “Misure fiscali”, VII° “Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, VIII° “Misure di settore”). 

Si tratta di una Manovra ad ampio raggio, finalizzata a far ripartire l’Italia, dopo il lock-down e la serrata generale di negozi e attività produttive. Una Manovra quindi che per diversi aspetti impatta anche sulle Farmacie.

Il Titolo I° (“Salute e sicurezza”), stanzia circa 3,250 miliardi di spesa per il potenziamento e il riordino del Sistema sanitario nazionale con riguardo sia alle Strutture ospedaliere, che in questi mesi hanno evidenziato più di qualche problema, sia soprattutto alla rete assistenziale territoriale. 

Purtroppo, anche in questa occasione, come già avvenuto con il Decreto Cura Italia, riscontriamo che il legislatore nel ridisegnare l’architettura del nuovo Sistema sanitario, in senso più territoriale, che ospedalecentrico, si sia dimenticato delle Farmacie, mentre ha prestato attenzione ai “medici di medicina territoriale”, agli “infermieri di famiglia o di comunità” ai “Dipartimenti di prevenzione”, alle “Unità assistenziali speciali di continuità”. 

Riteniamo invece che le Farmacie, quali «Farmacie di servizi», possano (o meglio: debbano!) svolgere un ruolo fondamentale all’interno della sanità territoriale. Si pensi per esempio alla vigilanza rispetto a eventuali alterazioni nella salute pubblica, attraverso campagne di screening diffuso della popolazione, oppure rispetto a politiche di deospedalizzazione, tramite la necessaria assistenza professionale, organizzativa, di servizi e prodotti.

Al di là delle considerazioni carattere generale, di Sistema, il Titolo I° contiene anche alcune disposizioni che impattano immediatamente nell’operatività quotidiana delle Farmacie. In tal senso l’art. 8 prevede limitatamente al periodo emergenziale, che il periodo di validità delle prescrizioni mediche di medicinali di Fascia A, sia prolungato per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Inoltre, per i pazienti in trattamento con medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità sia prorogata di ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza. Mentre per le nuove prescrizioni, la validità della ricetta sia estesa a 60 giorni, per un numero massimo di 6 pezzi, fatte salve comunque le disposizioni più favorevoli già previste per determinate patologie croniche o rare. 

Nella stessa direzione, il successivo art. 9 stabilisce che, durante il periodo emergenziale, i Piani terapeutici, che includono la fornitura di ausili, dispositivi protesici e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, siano prorogati di ulteriori 90 giorni.

Passando al Titolo II° (“Sostegno alle imprese e all’economia”), tra le norme d’interesse per le Farmacie, vi è l’art. 24, che prevede uno sconto nei versamenti irap di prossima scadenza. La norma stabilisce che non è dovuto per quest’anno il saldo relativo al 2019 e il primo acconto (pari al 40%) dell’imposta relativa al 2020. Acconto che sarà anche escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo l’anno successivo.

In più, le Farmacie che nel mese di aprile hanno subito una riduzione di fatturato superiore ad 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019, oppure che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (si pensi ad esempio alle Farmacie vinte in base al concorso straordinario indetto ai sensi della Legge n.27/2012), potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per le Farmacie con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019;

b) 15% per le Farmacie con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel 2019;

c) 10% per le Farmacie con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro 2019.

L’ammontare del contributo eventualmente spettante alle Farmacie non potrà essere inferiore a 2 mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile irpef e irap.

Le Farmacie che abbiano subito una riduzione dei ricavi durante la Fase 1, nei mesi di marzo, aprile e maggio, superiore al 50% rispetto all’anno precedente potranno beneficiare di un credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione pagati con riferimento a ciascuno dei tre mesi. Anche in questo caso il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile irpef e irap.

Sempre all’interno del Titolo II° un’ultima disposizione interessante per le Farmacie, in particolare per quelle che hanno fatto investimenti agevolati con il cd “superammortamento”, è quella contenuta all’art. 50, che prevede che il termine di consegna del bene sia prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020.

Anche dalla lettura del Titolo III°, contenente “Misure in favore dei lavoratori”, si evincono diverse disposizioni che nel bene o nel male possono riguardare le Farmacie, in quanto “datrici di lavoro”.

Così, per effetto delle nuove disposizioni (art. 80), risulta ancora preclusa e lo sarà per 5 mesi, la possibilità delle Farmacie di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Viene quindi prorogato il termine di 60 giorni inizialmente previsto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia. Si tratta di una disposizione troppo sbilanciata a favore del lavoratore, che lo tutela anche nel caso di “evidente infedeltà”.

Gli artt. 72 e 73 prorogano i termini concessi dal Decreto Cura Italia per congedi o permessi da parte di quei dipendenti con figli minori di 12 anni (o in via innovativa, a determinate condizioni, con figli minori di 16 anni) o infine che già usufruiscono della Legge 104/1992. Tali disposizioni se, da un lato, vanno incontro alle comprensibili necessità di lavoratori e famiglie, dall’altro, potrebbero comportare una restrizione dell’organico operativo delle Farmacie, soprattutto in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, con potenziali ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività o comunque con il rischio di maggiori costi per straordinari.

Nell’art. 88 è previsto il nuovo obbligo per le aziende di garantire la “sorveglianza sanitaria eccezionale” a quei dipendenti che per età o patologie, risultino maggiormente esposti al rischio di contagio da covid-19.

Ancora in materia di lavoro, va segnalato che il Decreto Rilancio, prorogando le disposizioni del “Cura Italia”, conferma la possibilità di accedere alla Cassa integrazione e pertanto anche quelle Farmacie (non molte!) che a causa del virus hanno subito una significativa contrazione di attività potranno usufruirne ancora. 

Passando al Titolo VI° “Misure fiscali”, evidenziamo diverse misure che incidono sulle Farmacie. Tra queste dobbiamo però precisare che, al momento, non rientra il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento dei locali in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus. L’art. 120 del Titolo VI° stabilisce infatti che tale agevolazione spetti solo ai soggetti indicati nell’allegato 1 e tra questi non vi sono le Farmacie. In sostanza il legislatore ha fornito un’importante agevolazione a quelle aziende che durante la Fase 1 hanno dovuto chiudere, ma non ha considerato le Farmacie che invece durante il picco epidemiologico hanno dovuto nell’emergenza attrezzarsi per rimanere aperte. L’auspicio è che si accorga della grave, ingiusta, svista e possa presto includerle.

Di sicuro interesse per le Farmacie è invece l’art. 124, che stabilisce l’esenzione iva, con diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti. per le cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dei seguenti beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni di tali beni sconteranno invece l’aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021. Come abbiamo già espresso (post 134, 23 maggio 2020) la disposizione risulta contraddittoria e di difficile applicazione. È quindi auspicabile intervenga quanto prima un chiarimento da parte del legislatore o dell’Agenzia delle entrate in merito sia alla confusione tra esenzione iva e iva a zero, sia sui beni realmente interessati, come sollecitato anche dalla Fofi.

L’art. 125 sostituisce di fatto l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità, alzando il credito d’imposta al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e non concorre alla formazione del reddito ai fini irpef e irap. In particolare la Norma stabilisce che sono ammissibili le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In ogni caso le modalità e i criteri di utilizzo del credito saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

È interessante inoltre la possibilità concessa dall’art.122 di cedere questo credito d’imposta ad altri soggetti, tra cui gli Istituti di credito, che potranno scontarlo secondo modalità che saranno definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 140 estende a tutto il 2020 la moratoria sulle sanzioni prevista in precedenza fino al 1° luglio per tutti i commercianti al minuto e quindi anche le Farmacie con un volume d’affari nel 2018 non superiore a 400 mila euro che dal 1° gennaio 2020 sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Con tale proroga è quindi possibile, per questi soggetti, dotarsi di un registratore telematico anche dopo il 1° luglio 2020, ma comunque entro il 31 dicembre 2020, continuando ad utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi e trasmettere poi all’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) i dati dei corrispettivi giornalieri. Viene inoltre previsto lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al sistema TS (Tessera Sanitaria).

L’art. 186 riconosce per l’anno 2020 a favore delle imprese e quindi anche delle Farmacie un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali. Per il solo anno 2020 la percentuale del credito viene calcolata sull’intero ammontare dell’investimento effettuato (anziché sull’importo incrementale rispetto all’investimento pubblicitario dell’anno precedente come previsto dalle disposizioni ordinarie). La comunicazione telematica dell’ammontare degli investimenti sostenuti/programmati per l’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020. Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;

– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

In conclusione si tratta di una Manovra molto importante, che dovrà essere completata e (speriamo!) migliorata, oltre che dall’iter parlamentare per la necessaria conversione in Legge, anche da un centinaio di Provvedimenti attuativi che spiegheranno operativamente le modalità applicative.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dl Rilancio: ulteriore proroga per il versamento delle cartelle e delle rottamazioni.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:18:23

POST 141/2020        

Il “Decreto Rilancio”, con le previsioni contenute nell’articolo 154, apporta alcune modifiche ai termini contenuti nell’articolo 68 del DL cd. «Cura Italia» afferenti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.  Viene infatti previsto:

  1. che il periodo di sospensione dell’attività degli agenti della riscossione è ulteriormente prorogato fino al 31 agosto 2020 – con ciò si determina quindi lo stop ai versamenti che scadono tra l’8marzo 2020 e il 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 settembre 2020;
  2. per i piani di dilazione in essere alla data del 8 marzo 2020 e ai piani accolti entro il 31 agosto 2020 la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle ordinarie cinque), anche non consecutive;
  3. che sono prorogati al 10 dicembre 2020 tutti i versamenti scadenti nel 2020 delle rate relative alla «rottamazione TER» e del cd. «Saldo e Stralcio»;
  4. che non si applica la preclusione di cui all’articolo 3, comma 13 lett. a del Dl 119/2018 e quindi che sono ammessi alle dilazioni ordinarie anche coloro i quali sono decaduti dal beneficio della «rottamazione TER» o del «Saldo e Stralcio» per il mancato versamento delle rate che scadevano nel 2019. 

Per quanto attiene i versamenti di cui al punto c) viene precisato che per la scadenza del 10 dicembre 2020 non si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Rilancio: sospeso il pagamento degli avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:16:28

POST 140/2020                     

L’articolo 144 del DL 34/2020, noto anche come “Decreto Rilancio”, prevede la facoltà per i contribuenti di sospendere il versamento dei pagamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 relativi ai cd. “avvisi bonari” di cui all’articolo 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, all’articolo 54-bis del DPR 633/1972 in materia di IVA nonché relativi alle comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. 

Il versamento delle somme non pagate dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 settembre 2020 in unica soluzione senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in quattro rate mensili di pari importi di cui la prima andrà versata entro il 16 settembre 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Rilancio: sospese le rate dei piani conciliativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:14:21

POST 139/2020

Il “Dl Rilancio” al suo articolo 149 prevede che per i piani di rateazione in essere relativi a:

–           accertamento con adesione;

–           acquiescenza;

–           mediazione;

–           conciliazione giudiziale

siano rinviate al 16 settembre 2020 le rate scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Per tutti i pagamenti oggetto di sospensione si prevede quindi che questi possano essere effettuati in unica soluzione entro e non oltre il 16 settembre 2020, senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in quattro rate mensili di pari importi di cui la prima andrà versata entro il 16 settembre 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Coronavirus e obbligo di pagamento dei canoni di locazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:35:56

POST 138/2020

Il Tribunale di Venezia con un provvedimento emesso, inaudita altera parte, a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso a seguito della richiesta del concedente di escussione della fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento dei canoni di affitto ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi ai mesi di lockdown (febbraio, marzo e aprile 2020) riconoscendo che il blocco dell’attività è stato imposto da una causa di forza maggiore e non derivante da responsabilità del conduttore.

Con un ulteriore provvedimento sempre emesso inaudita altera parte a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha ordinato alla banca, fideiussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile (ex art. 1256 c.c.) nonchè la sussistenza di una causa di forza maggiore e la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione per effetto del verificarsi di avvenimenti qualificati come straordinari e  imprevedibili (ex art. 1467 c.c.).

Preme evidenziare che trattasi in entrambi i casi di decisioni che hanno valenza meramente interlocutoria in quanto assunte prima della costituzione del contraddittorio e sulla base della prospettazione di una sola delle parti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Infortunio sul lavoro per Covid-19. Quale responsabilità per il datore di lavoro?

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:30:26

POST 137/2020

Con la circolare n. 22 del 20 maggio l’INAIL è tornata a fornire alcuni chiarimenti in materia di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19.

In primo luogo l’INAIL ribadisce che il contagio da COVID-19 deve essere considerato un infortunio sul lavoro atteso che, per consolidata giurisprudenza, deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. In merito a tale rapporto l’Istituto (i) considera giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa, (ii) ricorda che si tratta di una presunzione semplice per cui è possibile che l’Istituto fornisca la prova contraria.

In secondo luogo l’INAIL precisa che ammettere un caso all’indennizzo non significa imputare alcun comportamento omissivo in capo al datore di lavoro in quanto tale responsabilità non ha nulla a che vedere con il riconoscimento del caso.

Sul punto l’Istituto afferma altresì che, poichè la responsabilità aziendale non è mai oggettiva ma occorre almeno la colpa, essa è ipotizzabile “solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”.

Da ultimo viene precisato che l’Istituto attiverà l’azione di regresso solo quando vi sia stata una comprovata violazione da parte del datore di lavoro rinvenibile, dunque, in una sentenza penale di condanna o da indagini da cui risulti senza dubbio che il datore di lavoro non ha attuato le misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli.

Si segnala infine che nell’iter di conversione del DL 23/2020 le Commissioni della Camera hanno approvato un emendamento con il quale si vorrebbe introdurre il c.d. “scudo” a protezione dei datori di lavoro contro l’attribuzione da responsabilità da contagio da COVID-19.

In caso di approvazione di tale norma sarebbe lo stesso legislatore a ritenere che il rispetto dei protocolli anticontagio esaurisca l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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