POST 142/2020

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 –Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19- rappresenta la terza Manovra messa in campo dal Governo in questi ultimi due mesi per fronteggiare la gravissima crisi sanitaria ed economica che ha investito il nostro Paese. 

Battezzato dal Presidente Conte “Decreto Rilancio”, prevede interventi per 55 miliardi, 266 articoli, suddivisi in 8 Titoli (I° “Salute e sicurezza”, II° “Sostegno alle imprese e all’economia”, III° “Misure in favore dei lavoratori”, IV° “Misure per la disabilità e la famiglia”, V° “Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali”, VI° “Misure fiscali”, VII° “Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, VIII° “Misure di settore”). 

Si tratta di una Manovra ad ampio raggio, finalizzata a far ripartire l’Italia, dopo il lock-down e la serrata generale di negozi e attività produttive. Una Manovra quindi che per diversi aspetti impatta anche sulle Farmacie.

Il Titolo I° (“Salute e sicurezza”), stanzia circa 3,250 miliardi di spesa per il potenziamento e il riordino del Sistema sanitario nazionale con riguardo sia alle Strutture ospedaliere, che in questi mesi hanno evidenziato più di qualche problema, sia soprattutto alla rete assistenziale territoriale. 

Purtroppo, anche in questa occasione, come già avvenuto con il Decreto Cura Italia, riscontriamo che il legislatore nel ridisegnare l’architettura del nuovo Sistema sanitario, in senso più territoriale, che ospedalecentrico, si sia dimenticato delle Farmacie, mentre ha prestato attenzione ai “medici di medicina territoriale”, agli “infermieri di famiglia o di comunità” ai “Dipartimenti di prevenzione”, alle “Unità assistenziali speciali di continuità”. 

Riteniamo invece che le Farmacie, quali «Farmacie di servizi», possano (o meglio: debbano!) svolgere un ruolo fondamentale all’interno della sanità territoriale. Si pensi per esempio alla vigilanza rispetto a eventuali alterazioni nella salute pubblica, attraverso campagne di screening diffuso della popolazione, oppure rispetto a politiche di deospedalizzazione, tramite la necessaria assistenza professionale, organizzativa, di servizi e prodotti.

Al di là delle considerazioni carattere generale, di Sistema, il Titolo I° contiene anche alcune disposizioni che impattano immediatamente nell’operatività quotidiana delle Farmacie. In tal senso l’art. 8 prevede limitatamente al periodo emergenziale, che il periodo di validità delle prescrizioni mediche di medicinali di Fascia A, sia prolungato per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Inoltre, per i pazienti in trattamento con medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità sia prorogata di ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza. Mentre per le nuove prescrizioni, la validità della ricetta sia estesa a 60 giorni, per un numero massimo di 6 pezzi, fatte salve comunque le disposizioni più favorevoli già previste per determinate patologie croniche o rare. 

Nella stessa direzione, il successivo art. 9 stabilisce che, durante il periodo emergenziale, i Piani terapeutici, che includono la fornitura di ausili, dispositivi protesici e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, siano prorogati di ulteriori 90 giorni.

Passando al Titolo II° (“Sostegno alle imprese e all’economia”), tra le norme d’interesse per le Farmacie, vi è l’art. 24, che prevede uno sconto nei versamenti irap di prossima scadenza. La norma stabilisce che non è dovuto per quest’anno il saldo relativo al 2019 e il primo acconto (pari al 40%) dell’imposta relativa al 2020. Acconto che sarà anche escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo l’anno successivo.

In più, le Farmacie che nel mese di aprile hanno subito una riduzione di fatturato superiore ad 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019, oppure che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (si pensi ad esempio alle Farmacie vinte in base al concorso straordinario indetto ai sensi della Legge n.27/2012), potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per le Farmacie con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019;

b) 15% per le Farmacie con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel 2019;

c) 10% per le Farmacie con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro 2019.

L’ammontare del contributo eventualmente spettante alle Farmacie non potrà essere inferiore a 2 mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile irpef e irap.

Le Farmacie che abbiano subito una riduzione dei ricavi durante la Fase 1, nei mesi di marzo, aprile e maggio, superiore al 50% rispetto all’anno precedente potranno beneficiare di un credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione pagati con riferimento a ciascuno dei tre mesi. Anche in questo caso il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile irpef e irap.

Sempre all’interno del Titolo II° un’ultima disposizione interessante per le Farmacie, in particolare per quelle che hanno fatto investimenti agevolati con il cd “superammortamento”, è quella contenuta all’art. 50, che prevede che il termine di consegna del bene sia prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020.

Anche dalla lettura del Titolo III°, contenente “Misure in favore dei lavoratori”, si evincono diverse disposizioni che nel bene o nel male possono riguardare le Farmacie, in quanto “datrici di lavoro”.

Così, per effetto delle nuove disposizioni (art. 80), risulta ancora preclusa e lo sarà per 5 mesi, la possibilità delle Farmacie di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Viene quindi prorogato il termine di 60 giorni inizialmente previsto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia. Si tratta di una disposizione troppo sbilanciata a favore del lavoratore, che lo tutela anche nel caso di “evidente infedeltà”.

Gli artt. 72 e 73 prorogano i termini concessi dal Decreto Cura Italia per congedi o permessi da parte di quei dipendenti con figli minori di 12 anni (o in via innovativa, a determinate condizioni, con figli minori di 16 anni) o infine che già usufruiscono della Legge 104/1992. Tali disposizioni se, da un lato, vanno incontro alle comprensibili necessità di lavoratori e famiglie, dall’altro, potrebbero comportare una restrizione dell’organico operativo delle Farmacie, soprattutto in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, con potenziali ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività o comunque con il rischio di maggiori costi per straordinari.

Nell’art. 88 è previsto il nuovo obbligo per le aziende di garantire la “sorveglianza sanitaria eccezionale” a quei dipendenti che per età o patologie, risultino maggiormente esposti al rischio di contagio da covid-19.

Ancora in materia di lavoro, va segnalato che il Decreto Rilancio, prorogando le disposizioni del “Cura Italia”, conferma la possibilità di accedere alla Cassa integrazione e pertanto anche quelle Farmacie (non molte!) che a causa del virus hanno subito una significativa contrazione di attività potranno usufruirne ancora. 

Passando al Titolo VI° “Misure fiscali”, evidenziamo diverse misure che incidono sulle Farmacie. Tra queste dobbiamo però precisare che, al momento, non rientra il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento dei locali in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus. L’art. 120 del Titolo VI° stabilisce infatti che tale agevolazione spetti solo ai soggetti indicati nell’allegato 1 e tra questi non vi sono le Farmacie. In sostanza il legislatore ha fornito un’importante agevolazione a quelle aziende che durante la Fase 1 hanno dovuto chiudere, ma non ha considerato le Farmacie che invece durante il picco epidemiologico hanno dovuto nell’emergenza attrezzarsi per rimanere aperte. L’auspicio è che si accorga della grave, ingiusta, svista e possa presto includerle.

Di sicuro interesse per le Farmacie è invece l’art. 124, che stabilisce l’esenzione iva, con diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti. per le cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dei seguenti beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni di tali beni sconteranno invece l’aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021. Come abbiamo già espresso (post 134, 23 maggio 2020) la disposizione risulta contraddittoria e di difficile applicazione. È quindi auspicabile intervenga quanto prima un chiarimento da parte del legislatore o dell’Agenzia delle entrate in merito sia alla confusione tra esenzione iva e iva a zero, sia sui beni realmente interessati, come sollecitato anche dalla Fofi.

L’art. 125 sostituisce di fatto l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità, alzando il credito d’imposta al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e non concorre alla formazione del reddito ai fini irpef e irap. In particolare la Norma stabilisce che sono ammissibili le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In ogni caso le modalità e i criteri di utilizzo del credito saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

È interessante inoltre la possibilità concessa dall’art.122 di cedere questo credito d’imposta ad altri soggetti, tra cui gli Istituti di credito, che potranno scontarlo secondo modalità che saranno definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 140 estende a tutto il 2020 la moratoria sulle sanzioni prevista in precedenza fino al 1° luglio per tutti i commercianti al minuto e quindi anche le Farmacie con un volume d’affari nel 2018 non superiore a 400 mila euro che dal 1° gennaio 2020 sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Con tale proroga è quindi possibile, per questi soggetti, dotarsi di un registratore telematico anche dopo il 1° luglio 2020, ma comunque entro il 31 dicembre 2020, continuando ad utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi e trasmettere poi all’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) i dati dei corrispettivi giornalieri. Viene inoltre previsto lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al sistema TS (Tessera Sanitaria).

L’art. 186 riconosce per l’anno 2020 a favore delle imprese e quindi anche delle Farmacie un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali. Per il solo anno 2020 la percentuale del credito viene calcolata sull’intero ammontare dell’investimento effettuato (anziché sull’importo incrementale rispetto all’investimento pubblicitario dell’anno precedente come previsto dalle disposizioni ordinarie). La comunicazione telematica dell’ammontare degli investimenti sostenuti/programmati per l’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020. Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;

– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

In conclusione si tratta di una Manovra molto importante, che dovrà essere completata e (speriamo!) migliorata, oltre che dall’iter parlamentare per la necessaria conversione in Legge, anche da un centinaio di Provvedimenti attuativi che spiegheranno operativamente le modalità applicative.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso