POST 141/2020        

Il “Decreto Rilancio”, con le previsioni contenute nell’articolo 154, apporta alcune modifiche ai termini contenuti nell’articolo 68 del DL cd. «Cura Italia» afferenti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.  Viene infatti previsto:

  1. che il periodo di sospensione dell’attività degli agenti della riscossione è ulteriormente prorogato fino al 31 agosto 2020 – con ciò si determina quindi lo stop ai versamenti che scadono tra l’8marzo 2020 e il 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 settembre 2020;
  2. per i piani di dilazione in essere alla data del 8 marzo 2020 e ai piani accolti entro il 31 agosto 2020 la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle ordinarie cinque), anche non consecutive;
  3. che sono prorogati al 10 dicembre 2020 tutti i versamenti scadenti nel 2020 delle rate relative alla «rottamazione TER» e del cd. «Saldo e Stralcio»;
  4. che non si applica la preclusione di cui all’articolo 3, comma 13 lett. a del Dl 119/2018 e quindi che sono ammessi alle dilazioni ordinarie anche coloro i quali sono decaduti dal beneficio della «rottamazione TER» o del «Saldo e Stralcio» per il mancato versamento delle rate che scadevano nel 2019. 

Per quanto attiene i versamenti di cui al punto c) viene precisato che per la scadenza del 10 dicembre 2020 non si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine