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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dl Rilancio: ulteriore proroga per il versamento delle cartelle e delle rottamazioni.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:18:23

POST 141/2020        

Il “Decreto Rilancio”, con le previsioni contenute nell’articolo 154, apporta alcune modifiche ai termini contenuti nell’articolo 68 del DL cd. «Cura Italia» afferenti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.  Viene infatti previsto:

  1. che il periodo di sospensione dell’attività degli agenti della riscossione è ulteriormente prorogato fino al 31 agosto 2020 – con ciò si determina quindi lo stop ai versamenti che scadono tra l’8marzo 2020 e il 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 settembre 2020;
  2. per i piani di dilazione in essere alla data del 8 marzo 2020 e ai piani accolti entro il 31 agosto 2020 la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle ordinarie cinque), anche non consecutive;
  3. che sono prorogati al 10 dicembre 2020 tutti i versamenti scadenti nel 2020 delle rate relative alla «rottamazione TER» e del cd. «Saldo e Stralcio»;
  4. che non si applica la preclusione di cui all’articolo 3, comma 13 lett. a del Dl 119/2018 e quindi che sono ammessi alle dilazioni ordinarie anche coloro i quali sono decaduti dal beneficio della «rottamazione TER» o del «Saldo e Stralcio» per il mancato versamento delle rate che scadevano nel 2019. 

Per quanto attiene i versamenti di cui al punto c) viene precisato che per la scadenza del 10 dicembre 2020 non si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Rilancio: sospeso il pagamento degli avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:16:28

POST 140/2020                     

L’articolo 144 del DL 34/2020, noto anche come “Decreto Rilancio”, prevede la facoltà per i contribuenti di sospendere il versamento dei pagamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 relativi ai cd. “avvisi bonari” di cui all’articolo 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, all’articolo 54-bis del DPR 633/1972 in materia di IVA nonché relativi alle comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. 

Il versamento delle somme non pagate dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 settembre 2020 in unica soluzione senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in quattro rate mensili di pari importi di cui la prima andrà versata entro il 16 settembre 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Rilancio: sospese le rate dei piani conciliativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 17:14:21

POST 139/2020

Il “Dl Rilancio” al suo articolo 149 prevede che per i piani di rateazione in essere relativi a:

–           accertamento con adesione;

–           acquiescenza;

–           mediazione;

–           conciliazione giudiziale

siano rinviate al 16 settembre 2020 le rate scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Per tutti i pagamenti oggetto di sospensione si prevede quindi che questi possano essere effettuati in unica soluzione entro e non oltre il 16 settembre 2020, senza che siano dovute sanzioni o interessi, ovvero in quattro rate mensili di pari importi di cui la prima andrà versata entro il 16 settembre 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Coronavirus e obbligo di pagamento dei canoni di locazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:35:56

POST 138/2020

Il Tribunale di Venezia con un provvedimento emesso, inaudita altera parte, a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso a seguito della richiesta del concedente di escussione della fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento dei canoni di affitto ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi ai mesi di lockdown (febbraio, marzo e aprile 2020) riconoscendo che il blocco dell’attività è stato imposto da una causa di forza maggiore e non derivante da responsabilità del conduttore.

Con un ulteriore provvedimento sempre emesso inaudita altera parte a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha ordinato alla banca, fideiussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile (ex art. 1256 c.c.) nonchè la sussistenza di una causa di forza maggiore e la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione per effetto del verificarsi di avvenimenti qualificati come straordinari e  imprevedibili (ex art. 1467 c.c.).

Preme evidenziare che trattasi in entrambi i casi di decisioni che hanno valenza meramente interlocutoria in quanto assunte prima della costituzione del contraddittorio e sulla base della prospettazione di una sola delle parti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Infortunio sul lavoro per Covid-19. Quale responsabilità per il datore di lavoro?

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:30:26

POST 137/2020

Con la circolare n. 22 del 20 maggio l’INAIL è tornata a fornire alcuni chiarimenti in materia di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19.

In primo luogo l’INAIL ribadisce che il contagio da COVID-19 deve essere considerato un infortunio sul lavoro atteso che, per consolidata giurisprudenza, deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. In merito a tale rapporto l’Istituto (i) considera giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa, (ii) ricorda che si tratta di una presunzione semplice per cui è possibile che l’Istituto fornisca la prova contraria.

In secondo luogo l’INAIL precisa che ammettere un caso all’indennizzo non significa imputare alcun comportamento omissivo in capo al datore di lavoro in quanto tale responsabilità non ha nulla a che vedere con il riconoscimento del caso.

Sul punto l’Istituto afferma altresì che, poichè la responsabilità aziendale non è mai oggettiva ma occorre almeno la colpa, essa è ipotizzabile “solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”.

Da ultimo viene precisato che l’Istituto attiverà l’azione di regresso solo quando vi sia stata una comprovata violazione da parte del datore di lavoro rinvenibile, dunque, in una sentenza penale di condanna o da indagini da cui risulti senza dubbio che il datore di lavoro non ha attuato le misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli.

Si segnala infine che nell’iter di conversione del DL 23/2020 le Commissioni della Camera hanno approvato un emendamento con il quale si vorrebbe introdurre il c.d. “scudo” a protezione dei datori di lavoro contro l’attribuzione da responsabilità da contagio da COVID-19.

In caso di approvazione di tale norma sarebbe lo stesso legislatore a ritenere che il rispetto dei protocolli anticontagio esaurisca l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



DL liquidità e Fallimento in proprio. Prime pronunce sulla procedibilità.

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 06:24:47

POST 136/2020

L’art. 10 del D.L. 8/04/2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) rubricato “Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza“, prevede l’improcedibilità tout court di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento) e 195 (Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), depositati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Tale previsione ha sin da subito destato non poche perplessità con riferimento alla facoltà dell’imprenditore di chiedere il proprio fallimento, negata da una lettura estensiva del citato art. 10, ammessa da una interpretazione letterale. 

Infatti, se condivisibile è l’esigenza di snellire l’attività dei Tribunali per effetto delle misure di contenimento da COVID-19 che hanno comportato organico ridotto e operatività “di emergenza”, se condivisibile è l’intento di disincentivare i debitori dal ricorrere alla richiesta del proprio fallimento per impulsività e sfiducia in una concreta ripresa data dal grave contesto economico in cui ci si trova per non arrecare un danno ancor più grave a creditori e stakeholders, non altrettanto condivisibile può essere il negare all’imprenditore che già versava in stato di insolvenza la possibilità di chiedere il proprio fallimento essendo l’unica (o l’ultima) opzione percorribile.

Invero, se con stato di insolvenza è inteso “lo stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa” (Cass. n. 7252/2014), caratterizzato da un’incapacità ad adempiere oggettiva, generalizzata e non transitoria, provata da inadempimenti e altri fatti indicativi, non pare esservi ragione per cui un soggetto che già versa in tale stato, magari da tempo, e si sta preparando a chiedere il proprio fallimento, debba attendere ulteriori (quasi) quattro mesi per poter intraprendere tale iniziativa che ha il solo scopo di garantire ai creditori la massima soddisfazione possibile mediante la pronta liquidazione degli assets e la ripartizione dell’attivo nel rispetto della par condicio creditorum.

Peraltro, tali iniziative sono generalmente il risultato di un accurato studio preliminare della situazione con i propri consulenti (tantopiù in questa fase dell’anno con la predisposizione e chiusura dei bilanci) che difficilmente sconta l’impulsività.

Da qui la querelle dottrinale e giurisprudenziale che vede emergere i primi orientamenti, primo fra tutti, il recente intervento del Tribunale di Piacenza dell’8 maggio scorso che ha dichiarato il fallimento della società “in proprio” ex art. 14 L.F. depositato durante il periodo di improcedibilità.

In sintesi, la voluntas legis deve rilevare in senso oggettivo e deve desumersi, in primo luogo, dal tenore letterale della norma, restando irrilevante, invece, l’intento “soggettivo” dei rappresentanti del potere legislativo.

Decisione che farà discutere.

È chiamato DL Liquidità, richiamando un qualcosa di palpabile seppur a volte sfuggente, volatile. Pare però che molte cose sfuggano e poche siano palpabili, certe.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre