POST 144/2020

A partire dal primo gennaio 2020, secondo quanto previsto dai commi 710 e 711 dell’articolo 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), l’IVAFE (imposta sui valori finanziari all’estero) su conti correnti e i prodotti finanziari detenuti all’estero sarà dovuta oltreché dalle persone fisiche anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Dovranno versare quindi l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero anche:

  • gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • le società semplici e gli enti equiparati.

Dal 2020 l’imposta sarà dovuta in sintesi da tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale ex art. 4 Dl 167/1990.

Con il “Decreto Rilancio” infine viene stabilito che, uniformando la disciplina IVAFE a quella dell’imposta di bollo sulle attività “italiane”, l’imposta sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti diversi dalle persone fisiche sarà pari a 100 euro.

Per tali soggetti inoltre, sempre a partire dal 2020, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto il versamento dell’IVAFE anche sul possesso di prodotti finanziari detenuti all’estero. Per i prodotti finanziari l’imposta non è fissa bensì proporzionale con aliquota pari al 0,2%.

Il Dl Rilancio ha poi fissato il limite massimo dell’IVAFE dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche a 14 mila euro.

Per quanto attiene i prodotti finanziari si ricorda che questi si riferiscono all’insieme di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine, derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziarie e non finanziaria ecc.. 

Non costituiscono invece prodotti finanziari, e quindi non scontano l’IVAFE, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, i finanziamenti soci, le banconote o le monete “estere” ed i metalli preziosi. Attività, queste ultime, comunque sempre soggette alla disciplina sul monitoraggio fiscale ex art. 4 DL 167/1990.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine