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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Thu, December 30, 2021 12:56:49

POST 223/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.




In un Bando le prime risorse del Recovery plan per la Farmacia rurale sussidiata.

Uncategorised Posted on Thu, December 30, 2021 10:24:20

POST 222/21

In adempimento di quanto previsto dal Recovery plan, è stato pubblicato il 28 dicembre 2021 sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale (www.agenziacoesione.gov.it) il primo Bando a favore delle Farmacie rurali sussidiate (ovvero delle Farmacie dei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti). 

Il Bando prevede l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche che sappiano incentivare i privati, secondo il meccanismo del co-investimento privato (pari a circa il 50% dell’intervento pubblico stanziato) a investire nell’adeguamento delle Farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico- terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico. 

La dotazione pubblica stanziata ammonta complessivamente a cento milioni di euro, da dividersi equamente tra le Regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e quelle del centro-nord (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria; Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

A ciascuna Farmacia aggiudicataria verrà riconosciuto un contributo pubblico pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale dell’investimento, nel limite massimo di euro 44.260.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire da oggi e fino al 30 giugno 2022, tramite la piattaforma www.farmacierurali.agenziacoesione.gov.it//

Le domande saranno quindi istruite secondo ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Intrasmissibilità al socio delle sanzioni tributarie dovute dalla società di capitali cessata (Cass. Civ., 20/10/2021, ordinanza n. 29112).

Uncategorised Posted on Wed, December 29, 2021 12:53:35

POST 221/2021

Con la sentenza in commento, la Corte Suprema di Cassazione ha giudicato infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di riscuotere nei confronti del socio le sanzioni irrogate ad una società cooperativa cancellata dal registro delle imprese. La cartella di pagamento impugnata è stata quindi annullata, ritenendosi la società (autrice delle violazioni tributarie) unico soggetto obbligato al pagamento in via principale. Ciò è stato stabilito in applicazione del principio generale per cui le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi, ai sensi dell’art. 8, D.L.vo 31/12/1997, n. 472, “in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2 comma 2, comma 2, nonché, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Agli eredi della persona fisica pertanto vanno assimilati i soci successori della società estinta, i quali (entro certi limiti) possono essere richiesti del pagamento delle imposte ma non delle sanzioni accertate a carico della persona giuridica.

Avv. Claudio Tiberti



Obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale di aiuti e contributi pubblici.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:56:08

POST 220/2021

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. E’ possibile inserire la seguente dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte. L’articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che:

“per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Ricapitolando risulta che ad oggi la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 vada effettuata entro il 01/01/2022 mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 entro il 30/06/2022.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Un credito d’imposta per le Farmacie che operano nei centri più piccoli.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:48:17

POST 219/2021

Salvo proroghe, le Farmacie rurali sussidiate ovvero quelle che operano in Comuni o Centri abitati con meno di 3.000 abitanti, avranno a disposizione ancora pochi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta, pari al 50% (nel limite di euro 3.000) delle spese sostenute nel corso del 2021 per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchi per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Scade infatti il 31 dicembre 2021 il termine per presentare in via telematica al Ministero della salute, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, l’apposita Istanza.

L’Istanza dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della Farmacia e del suo Titolare, l’elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all’acquisto e/o al noleggio delle apparecchiature (indicando l’identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio, i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite o i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori qualora quest’ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica), l’ammontare del credito d’imposta spettante (pari al 50% della spesa, fino a un massimo di euro 3.000). 

Con l’Istanza si dovrà necessariamente dichiarare sia di essere una Farmacia operante in Comune o Centro abitato con meno di 3.000 abitanti sia che le spese per cui si richiede il beneficio sono relative ad apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Novità in tema di lavoro autonomo occasionale.

Uncategorised Posted on Mon, December 27, 2021 11:22:08

POST 218/2021

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è approdato al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con modificazioni.

Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda il lavoro autonomo occasionale: dal 21.12.2021 è previsto che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

Quindi, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione (C.F. del soggetto coinvolto, la giornata o il ciclo di giornate della prestazione).

Si rimane in attesa di apposite indicazioni concernenti gli indirizzi email ed il numero telefonico a cui inoltrare la comunicazione.

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Monica Rubini

Consulente del Lavoro



Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Fri, December 24, 2021 16:36:56

POST 217/2021

Il Consiglio dei ministri ieri, 23 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.


Limite per l’utilizzo del contante ad Euro 1.000 e aumento del tasso d’interesse legale allo 1,25%.

Uncategorised Posted on Wed, December 22, 2021 17:56:56

POST 216/2021

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1 gennaio 2022 è fissato nella misura di Euro 1.000 per singola transazione.
Sono, dunque, considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti misti quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, la retribuzione dei collaboratori domestici ed i pagamenti in favore della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne invece i pagamenti effettuati da cittadini stranieri resta fermo il limite di Euro 10.000,00.
Le sanzioni ai partecipanti all’operazione di pagamento illecita sono fissate dal 1 gennaio 2022 in un range che va da un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 50.000 e sono graduate anche in funzione dell’importo della transazione effettuata.
Quanto ai soggetti obbligati a vigilare in caso di omessa segnalazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 15.000.

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2021 è stato fissato il saggio d’interesse legale per l’anno 2022 nella misura del 1,25% con un notevole incremento rispetto all’attuale misura dello 0,01%.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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