POST 211/2021

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di super bonus in ambito edilizio (super eco bonus e super sisma bonus), si è ampiamente dibattuto su quale fosse la disciplina da applicare nel caso in cui gli interventi non fossero realizzati e/o conclusi alla data di cessazione della agevolazione.

La Commissione Finanze della Camera nella giornata di ieri, 17 novembre, ha nuovamente chiarito, in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, che al contribuente spetta l’agevolazione fiscale anche se gli interventi sono terminati successivamente alla data di scadenza della agevolazione, ma ha precisato che gli interventi devono comunque poi essere obbligatoriamente completati e portati a termine.

La norma prevede esclusivamente un termine entro cui sostenere le spese in via agevolata, con la specifica previsione in caso di Sal del raggiungimento di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, per l’ottenimento del beneficio fiscale del credito d’imposta, ma non prevede un termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento del diritto alla detrazione (o dello sconto in fattura/cessione del credito).

Risulta però necessario che gli interventi siano effettivamente ultimati, anche se successivamente.

La ratio di quanto sopra affermato è del resto chiara: senza il completamento degli interventi non sarebbe possibile determinare la riduzione delle due classi energetiche, così come la riduzione del rischio sismico dell’edificio, che ricordiamo, sono requisiti fondamentali per accedere al super bonus.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso