POST 215/2021

Il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto nuovi reati presupposto per la responsabilità penale delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001.

Il nuovo art. 25-octies1 del D.Lgs. 231/2001 viene dedicato ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il primo reato (art. 493-ter c.p.) punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti intendendosi per tali qualunque dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, diverso dalla moneta a corso legale che permetta al titolare o all’utente di trasmettere denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali. Per “mezzo di scambio digitale” si intende qualsiasi moneta elettronica e valuta virtuale che non possiede lo status giuridico di valuta o denaro. La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote.

L’artt. 493-quater c.p. introduce, invece, il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca apparecchiature, dispositivi o programmi progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento. La sanzione pecuniaria è sino a 500 quote.

Anche per tali illeciti si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D.lgs 231/2001

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso