POST 221/2021

Con la sentenza in commento, la Corte Suprema di Cassazione ha giudicato infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di riscuotere nei confronti del socio le sanzioni irrogate ad una società cooperativa cancellata dal registro delle imprese. La cartella di pagamento impugnata è stata quindi annullata, ritenendosi la società (autrice delle violazioni tributarie) unico soggetto obbligato al pagamento in via principale. Ciò è stato stabilito in applicazione del principio generale per cui le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi, ai sensi dell’art. 8, D.L.vo 31/12/1997, n. 472, “in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato da tale decreto, art. 2 comma 2, comma 2, nonché, in materia societaria, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, conv., con modif., in L. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Agli eredi della persona fisica pertanto vanno assimilati i soci successori della società estinta, i quali (entro certi limiti) possono essere richiesti del pagamento delle imposte ma non delle sanzioni accertate a carico della persona giuridica.

Avv. Claudio Tiberti