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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative.

Uncategorised Posted on Wed, January 12, 2022 11:57:16

POST 8/2021

Come noto, la Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Più precisamente, l’articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l’articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ha previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Con la Nota prot. n. 29 di ieri, 11 gennaio, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

Giova innanzitutto sottolineare che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, lacomunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022 (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.         

Concentrando invece l’attenzione sulle modalità di comunicazione, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco è richiamato in fondo alla presente). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  •     data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificate prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l),Tuir.

Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 9-bis D.L. 510/1996;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d.“prestazioni occasionali”), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Segue elenco indirizzi posta elettronica:

Monica Rubini

Consulente del Lavoro



DL FISCO LAVORO: nuovi limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Uncategorised Posted on Tue, January 11, 2022 19:03:51

POST 7/2022

Il decreto fisco lavoro, DL n. 146/2021, è intervenuto modificando l’articolo 1 del DPR 695/1996 che disciplina la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

In sostanza con la modifica introdotta vengono aggiornati i limiti di importo, oggi convertiti in euro, al cui superamento si determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Ora, dunque tale obbligo decorre dal secondo periodo successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, vengono superati il limite di:

5,164 milioni di euro di ricavi (in luogo delle precedenti 10 miliardi di lire pari ad euro 5.164.569);

1,1 milioni di euro di rimanenze (in luogo delle precedenti 2 miliardi di lire pari ad euro 1.032.913,80).

In sostanza con le modifiche in questione viene diminuito il limite dei ricavi, seppur nell’ordine di poche centinaia di euro, ed aumentato il limite delle rimanenze.

Questo aggiornamento è entrato in vigore lo scorso 21 dicembre 2021.

Stando dunque anche alle informazioni contenute nella circolare esplicativa n.45 del 1997 per verificare se nel periodo di imposta in corso al 21 dicembre 2021 sussistono i requisiti per l’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino dovrà farsi riferimento, con ogni probabilità, ai periodi 2018 e 2019, per i soggetti solari, al fine di verificare se siano stati superati i nuovi limiti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Nullità parziale delle fideiussioni bancarie.

Uncategorised Posted on Mon, January 10, 2022 18:28:48

POST 6/2022

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994 si sono pronunciate sulla controversa questione della validità dei contratti di fideiussione omnibus redatte su schema ABI 2003 (l’Associazione Bancaria Italiana), riproduttive di clausole frutto di intesa anticoncorrenziale a monte, sanzionata dalla Banca d’Italia.

Ci si riferisce in particolare alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003 e dunque alla:

– “clausola di riviviscenza”, (art. 2) che dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;

– “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” (art. 6) che, disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;

– “clausola di sopravvivenza” (art. 8) che sanciva l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

La Suprema Corte, dopo avere escluso l’ipotesi di nullità totale della fideiussione, ha stabilito il seguente principio di diritto: “ i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “.

La Corte ha altresì statuito che:

a) il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 con il quale è stata dichiarata l’anticoncorrenzialità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI costituisce prova privilegiata ai fini della dimostrazione della condotta anticoncorrenzale tra le Banche;

b) le fideiussioni, per cui è causa, restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 cod. civ.;

c) tale nullità è rilevabile d’ufficio da parte del giudice;

d) l’azione di nullità è imprescrittibile e che ad essa consegue la proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., ricorrendone i relativi presupposti nonché dell’azione di risarcimento dei danni.

In conseguenza di tale pronuncia le fideiussioni bancarie che contengano tali articoli 2, 6 e 8 (praticamente il 99% di tutte le fideiussioni italiane) sono parzialmente nulle dato che la loro applicazione uniforme da parte delle banche ha l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Ne deriva che i fideiussori chiamati in giudizio dalle banche che abbiano invocato la suddetta nullità, potranno opporsi alle ingiunzioni di pagamento eccependo la nullità anche in corso di causa al fine di far sospendere l’eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltrechè opporsi ad esecuzioni immobiliari oltre ad esperire autonome azioni di accertamento di detta nullità per ottenere la repressione delle condotte antitrust o richiedere il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Note di variazione Iva e procedure concorsuali – Nuova disciplina e termine per l’emissione.

Uncategorised Posted on Mon, January 10, 2022 14:42:01

POST 5/2022

Come anticipato nel precedente post sul tema (post 130/2021),

l’art. 18 Decreto-Legge n. 73 del 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito in L. n. 106 del 23.07.2021 ha modificato sostanzialmente la disciplina delle variazioni in diminuzione dell’imponibile Iva o dell’imposta dovuta di cui all’art. 26 DPR n. 633/1792.

Invero, nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo sia connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse, con evidente impatto sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente a dette variazioni.

A tal proposito, si ricorda che interessati dalla modifica sono cessionari o committenti, soggetti a:

  • Concordato preventivo;
  • Fallimento;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis Legge fallimentare;
  • Piani attestati ai sensi dell’art. 67 Legge fallimentare;
  • Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

con la precisazione che non è necessaria la partecipazione del creditore al passivo.

Recentemente, con la Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Agenza delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti.

In particolare, recependo gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che in caso di fatture emesse nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali, le note di variazione possono essere emesse dalla data di apertura della procedura (e non più alla conclusione) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la procedura ha avuto avvio.

Scaduto questo termine non è ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza all’Agenzia per recuperare l’imposta.

Indi, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione, va individuato nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

Infine, si rammenta che tali modifiche trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Decreto Covid: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uncategorised Posted on Sat, January 08, 2022 17:39:10

POST 4/2022

Il Governo lo scorso 5 gennaio 2022 ha approvato il decreto legge 1/2022 che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Vedi:

A seguire il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Precedentemente, il Governo aveva approvato il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021  con misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Si veda:

A seguire il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:



Farmacie: emissione dello scontrino a credito ASL.

Uncategorised Posted on Thu, January 06, 2022 08:57:08

POST 3/2022

Con il provvedimento n. 228725 del 7 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, aveva ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici al 1° gennaio 2022.

Pertanto, da quest’anno è obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato versione n. 7.0 che permetterà agli operatori di gestire meglio determinate tipologie di operazioni, es. quelle con corrispettivo non riscosso.

Si ricorda che per le Farmacie è stato introdotto un nuovo campo con “tag” <NonRiscossoDCRaSSN>, identificando così i corrispettivi non riscossi contenuti nella distinta contabile riepilogativa da trasmettere al Ssn.

Pertanto, la Farmacia con il proprio RT e l’adozione del nuovo tracciato dovrà emettere contestualmenteall’invio della DCR uno specifico documento commerciale denominato “corrispettivo non riscosso ASL”.

Si ricorda che in tale campo dovrà essere riportato l’importo dello scontrino emesso a credito:

  • al lordo dell’IVA nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo della ventilazione;
  • al netto dell’IVA del 10% nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo dell’IVA puntuale. In tal caso il registratore telematico dovrebbe procedere in automatico allo scorporo dell’IVA sull’importo lordo battuto, ma si invitano i clienti a verificare la corretta procedura con il tecnico del registratore o la correttezza del dato trasmesso con queste prime emissioni.  

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Wed, January 05, 2022 23:07:16

POST 2/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi 5 gennaio 2022 un ulteriore decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

Obbligo vaccinale

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.



Obbligo di utilizzo e prezzo calmierato per le mascherine FFP2.

Uncategorised Posted on Wed, January 05, 2022 09:17:15

POST 1/2022

Mentre il nostro Paese, sotto la pressione della “variante omicron”, è investito da una nuova escalation dei contagi, il Governo con il DL n. 221 del 24 dicembre 2021, oltre a prorogare al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, ha introdotto una serie di misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Tra queste -come noto- vi è l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine FFP2 in occasione di spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali assimilati e per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto, nonché su tutti i mezzi di trasporto.

Di conseguenza, la Struttura del Commissario per l’emergenza Covid-19 gen. Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine FFP2 presso tutte le Farmacie aderenti al prezzo calmierato di € 0,75 l’una

L’Accordo dovrà essere siglato nei prossimi giorni e le Farmacie potranno aderirvi su base volontaria, attraverso il sistema tessera sanitaria.

Onde evitare i sacrifici patiti in occasione del precedente Accordo promosso dall’allora Commissario Arcuri per la vendita delle mascherine chirurgiche a € 0,50, si auspica che la nuova intesa stabilisca anche chiari e semplici meccanismi di ristoro per le molte Farmacie, che si trovano oggi con i magazzini carichi di FFP2 acquistate a prezzi non più equi.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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