L’art 15 del Decreto Legge n.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) introduce un nuovo credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M.21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti di utilizzo, non concorre alla base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR) ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.
Si attendono ora chiarimenti in merito alle modalità operative di determinazione e fruizione del credito d’imposta.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna
Solo per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, l’art 3 co. 3 del Decreto Legge n.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha esteso il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria e più nello specifico che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco:
47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”
47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”
47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”
Restano invariati invece i codici attività beneficiari dell’incentivo per l’esercizio 2020.
Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% (e nei limiti di compartecipazione al plafond disponibile per la misura in oggetto) del valore delle rimanenze di magazzino di cui all’art. 92 co.1 del TUIR, eccedente la media del valore delle stesse dei tre periodi d’imposta precedenti. Le rimanenze devono essere valutate con metodi e criteri omogenei e le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una relazione di un revisore legale o di una società di revisione.
I contribuenti che nel corso del 2021 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110 per cento (ex art. 119 del D.L. 34/2020) o delle detrazioni “ordinarie” (interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del D.L. 34/2020) e che – in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi – intendono optare per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito”, devono presentare apposita comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo 2022.
La comunicazione deve essere inviata in via telematica dal soggetto che appone il visto di conformità.
Il mancato invio della comunicazione entro la scadenza prevista comporta la decadenza dalla possibilità di accedere allo sconto in fattura/cessione del credito almeno per la prima rata annuale di detrazione.
Chi che non ottempera alla scadenza entro il prossimo 16 marzo, dovrà quindi inserire il credito nella propria dichiarazione dei redditi, potendo così comunque accedere alla detrazione d’imposta per la prima annualità. Nel 2023, stante l’attuale normativa, sarà possibile cedere il credito d’imposta relativo alle rate residue presentando apposita comunicazione all’agenzia delle entrate entro il mese di marzo del prossimo anno.
Ricordiamo che, a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 157 del 11 novembre 2021 – c.d. “Decreto Antifrode” -, è stato introdotto l’obbligo di ottenere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico qualificato e l’apposizione del visto di conformità da parte del commercialista o caf per tutte le detrazioni oggetto di cessione del credito/sconto in fattura, sia ordinarie che super bonus 110 per cento.
Uniche deroghe riguardano gli interventi di “edilizia libera”, gli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 ed il caso di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente o tramite sostituto d’imposta. La norma precisa che la cessione del c.d. bonus facciate è comunque esclusa da ogni deroga.
Sulla concreta applicazione di queste deroghe si attendono però precisi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Segnaliamo inoltre che anche i contribuenti che nell’anno 2020 hanno sostenuto spese per interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e hanno detratto in dichiarazione dei redditi la prima annualità, possono ora cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta relativo alle annualità residue.
Anche in questo caso, la comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate esclusivamente in via telematica ed entro il termine del 16 marzo 2022dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Segnaliamo che il Decreto Antifrode ha reso obbligatoria l’asseverazione della congruità dei costi e l’apposizione del visto di conformità anche per la cessione delle rate residue.
Ricordiamo infine brevemente le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e/o cessione del credito:
– interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
– interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
– interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
– interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
– installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.
Non sono invece ammessi la cessione del credito e lo sconto in fattura per i c.d. bonus mobili e bonus verde.
Con la decisione D155.027 GA l’autorità austriaca per la protezione dei dati ha dichiarato che Google Analytics non rispetta le regole europee sul trasferimento dei dati.
Tale decisione scaturisce dalla sentenza Schrems II dell’alta corte europea a mente della quale è stato stabilito che il Privacy Shield, cioè la normativa che fino a quel momento era stata punto di riferimento per regolare il trasferimento dei dati tra UE e USA, non era allineato al GDPR. Questo, in particolare, perché la legge statunitense consente che le Big Tech possano fornire alle autorità i dati personali degli utenti per motivi di sorveglianza e sicurezza.
Il garante austriaco ha, dunque, riscontrato che tutti i siti che utilizzano Google Analytics di fatto esportano negli Stati Uniti dati personali dei visitatori come i loro indirizzi IP e i loro identificatori univoci che vengono memorizzati nei cookie, informazioni che in certi casi, secondo le leggi americane, possono essere poi fornite anche alle autorità ed ha ritenuto insufficienti le misure tecniche, organizzative e contrattuali adottate da Google per garantire il rispetto delle regole europee sul trasferimento dei dati.
Decisioni simili sono attese in altri stati membri dell’UE, poiché i regolatori hanno cooperato su questi casi in una task force dell’European Data Protection Board.
Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri un Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Sulla base del Comunicato Stampa del Governo il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.
Tra essi i seguenti settori:
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
spettacolo, cinema e audiovisivo
sport
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento.
Il
Ministero del Turismo ha emesso l’Avviso pubblico (“Avviso”) contente le prime modalità
applicative per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti
d’imposta a favore delle imprese turistiche. Si attendono nei prossimi giorni
ulteriori disposizioni e istruzioni operative.
Per ogni dettaglio relativo alle spese agevolabili, soggetti ammissibili, misura e caratteristiche del fondo perduto e del credito d’imposta, si rinvia al nostro precedente post:
Riportiamo in allegato l’Avviso per tutti i dettagli e di seguito le principali indicazioni operative previste dell’Avviso:
1. Soggetti
beneficiari (art. 2 e 7):
Possono
accedere agli incentivi le imprese operanti nel settore turistico:
– regolarmente
iscritte al registro imprese alla data di presentazione della domanda;
– proprietarie
degli immobili oggetto dell’intervento presso cui è esercitata l’attività turistica
o il servizio ricettivo, oppure che gestiscono l’attività ricettiva o il
servizio turistico in virtù di un contratto regolarmente registrato in immobili
o aree di proprietà di terzi.
Ciascuna
impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola
struttura d’impresa oggetto di intervento.
L’impresa
deve inoltre essere in regola rispetto alla verifica della regolarità
contributiva (DURC), con la normativa antimafia e in situazione di regolarità
fiscale.
Sono
escluse le imprese in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.
2.
Misura delle agevolazioni (art. 3):
Ferme
restando le misure delle agevolazioni previste dal Decreto Legge 152/2021,
l’Avviso prevede che gli incentivi verranno attribuiti secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro
500milioni, e verrà ripartito su un numero minimo di 3.500 imprese.
Gli
incentivi vengono concessi in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti per gli aiuti de minimis.
3. Interventi
ammissibili (art. 4):
L’Avviso conferma la tipologia degli interventi agevolabili ed inserisce la possibilità di agevolare anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che la spesa sia funzionale ad almeno una dei restanti interventi agevolabili (esclusa la digitalizzazione) e che il beneficiario non ceda a terzi, ne’ destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.
L’Avviso
prevede inoltre che gli interventi devono riguardare fabbricati e terreni con
destinazione urbanistica compatibile con l’attività turistica o ricettiva e
relativi a sedi operative in Italia della società, attive alla data di
presentazione della domanda.
Gli
interventi devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari
ammessi agli incentivi, con possibile proroga di massimo sei mesi, e comunque
devono essere conclusi entro la data del 31 dicembre 2024.
4.
Spese ammissibili (art. 5)
L’elenco
delle spese ammissibili verrà pubblicato con apposito documento che dovrà
essere pubblicato sul sito del Ministero del Turismo entro la fine del mese di
gennaio 2022.
Le
spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art.
109 TUIR, ovverosia secondo il “principio di competenza”.
5.
Procedura telematica per il riconoscimento del contributo (art. 6)
La
domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite
apposita piattaforma on line. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno
definite con apposita comunicazione del Ministero del Turismo che dovrà essere
pubblicata entro la fine del mese di febbraio 2022.
Le
imprese potranno presentare l’istanza entro i trenta giorni successivi
all’apertura della piattaforma on line.
Nella
piattaforma le imprese dovranno caricare i dati relativi agli interventi
previsti, importi e l’importo dei benefici richiesti, nonché allegare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica dettagliatamente elencata nell’Allegato
1 dell’Avviso.
Il
Ministero comunicherà l’elenco dei beneficiari entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande.
6.
Credito imposta (art. 9)
Il
credito d’imposta può essere utilizzato a partire dall’anno successivo a quello
in cui gli interventi sono stati realizzati e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2025.
Il
credito è cedibile e può essere oggetto di successiva cessione ad altri
soggetti, comprese le banche.
7.
Contributo a fondo perduto (art. 10)
Il
contributo verrà erogato dal Ministero del Turismo entro novanta giorni
dall’acquisizione della completa documentazione giustificativa richiesta dalla
norma.
Attenzione: tutti i requisiti indicati nell’Avviso e richiesti per ottenere le agevolazioni oggetto del Decreto devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena decadenza del beneficio.