POST 5/2022

Come anticipato nel precedente post sul tema (post 130/2021),

l’art. 18 Decreto-Legge n. 73 del 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito in L. n. 106 del 23.07.2021 ha modificato sostanzialmente la disciplina delle variazioni in diminuzione dell’imponibile Iva o dell’imposta dovuta di cui all’art. 26 DPR n. 633/1792.

Invero, nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo sia connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse, con evidente impatto sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente a dette variazioni.

A tal proposito, si ricorda che interessati dalla modifica sono cessionari o committenti, soggetti a:

  • Concordato preventivo;
  • Fallimento;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis Legge fallimentare;
  • Piani attestati ai sensi dell’art. 67 Legge fallimentare;
  • Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

con la precisazione che non è necessaria la partecipazione del creditore al passivo.

Recentemente, con la Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Agenza delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti.

In particolare, recependo gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che in caso di fatture emesse nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali, le note di variazione possono essere emesse dalla data di apertura della procedura (e non più alla conclusione) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la procedura ha avuto avvio.

Scaduto questo termine non è ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza all’Agenzia per recuperare l’imposta.

Indi, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione, va individuato nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

Infine, si rammenta che tali modifiche trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia