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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Art. 10 del D.L. Sostegni ter – Modifiche alla disciplina del Bonus investimenti 4.0.

Uncategorised Posted on Tue, February 08, 2022 16:59:39

POST 24/2022

L’art. 10  del D.L. Sostegni ter  modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposito decreto il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sisma bonus acquisti nella misura del 110 per cento: scadenza al 30 giugno 2022.

Uncategorised Posted on Fri, February 04, 2022 18:18:07

POST 23/2022

La Legge di Bilancio 2022 non precisa in modo chiaro la scadenza della detrazione fiscale nella misura maggiorata del 110 per cento per il caso del sisma bonus acquisti. 

La norma, a seguito delle modifiche entrate in vigore al 1 gennaio 2022, era stata quindi finora interpretata dai commentatori considerando la scadenza della agevolazione nella misura maggiorata del 110 per cento al 30 giugno 2022. 

Arriva ora una ulteriore conferma a tale interpretazione anche dal Consiglio nazionale del Notariato, secondo il quale “l’atto di compravendita, in caso di acquisto da parte di persona fisica, deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022”. 

Decorsa tale data, e fino al 31 dicembre 2024, dovrà essere applicato il sisma bonus acquisti nella misura “ordinaria”.

Ricordiamo che possono beneficiare della detrazione “sisma bonus acquisti” i soggetti che acquistano una unità immobiliare da un’impresa che esegue un intervento di demolizione e ricostruzione con conseguenze sul miglioramento sismico dell’edificio, a condizione che l’atto di acquisto dell’unità avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. 

La detrazione spetta in via ordinaria nella misura del 75 per cento del prezzo di vendita, calcolato su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro, se l’intervento di recupero ha comportato la riduzione di una classe di rischio e nella misura dell’85 per cento nel caso in cui vi sia la riduzione di due classi di rischio. 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni “super bonus”, al rispetto degli specifici requisiti contenuti nella norma in merito a soggetti beneficiari e agli immobili oggetto di intervento, le percentuali di detrazione sono state elevate al 110 per cento, indipendentemente dalla riduzione della classe di rischio ottenuta. 

L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. 

Conseguentemente, in assenza di una chiara proroga normativa della specifica detrazione, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni fiscali del settore edilizia: proroga delle scadenze.

Uncategorised Posted on Fri, February 04, 2022 18:14:54

POST 22/2022

L’Agenzia delle Entrate rende noto che, considerati i ritardi nell’adeguamento della piattaforma per la comunicazione telematica delle cessioni dei crediti, il termine entro il quale i contribuenti devono inviare la comunicazione relativa alla cessione di crediti o sconto in fattura per le spese sostenute nell’anno 2021, viene prorogato al 7 aprile 2022 (anziché 16 marzo).  

Stessa scadenza viene prevista per la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue delle spese sostenute nell’anno 2020. 

Ferma restando la limitazione nella cessione dei crediti prevista dal Decreto Sostegni Ter, che ha eliminato la possibilità di effettuare cessioni di credito successive alla prima (si veda al proposito il nostro precedente post 20/2022), l’Agenzia delle Entrate comunica inoltre che a breve verrà emanato un apposito Provvedimento finalizzato a prorogare il periodo transitorio entro il quale i crediti ceduti potranno essere oggetto di una successiva cessione (e a stabilire, di conseguenza, la nuova data oltre il quale i crediti ceduti non potranno più essere oggetto di ulteriori cessioni). 

Secondo quanto anticipato, il termine dovrebbe slittare al 17 febbraio 2022. Pertanto, i crediti ceduti per i quali la comunicazione risulterà validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate prima del prossimo 16 febbraio potranno essere oggetto di una ulteriore cessione. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione dei crediti settore edilizia: pronta la piattaforma per l’invio delle cessioni senza visto di conformità.

Uncategorised Posted on Thu, February 03, 2022 16:35:19

POST 21/2022

L’Agenzia delle Entrate informa che a partire da domani, 4 febbraio, verrà completato l’aggiornamento della piattaforma telematica per la cessione dei crediti e potranno essere inviate le comunicazioni di cessione credito o sconto in fattura relative agli “interventi minori” secondo la procedura semplificata prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Ricordiamo a tal proposito che la Legge di Bilancio ha introdotto una semplificazione degli adempimenti richiesti per procedere alla cessione dei crediti per gli interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici, prevedendo che tali cessioni non necessitano della asseverazione della congruità dei costi e dell’apposizione del visto di conformità (ad esclusione delle spese rientranti nel c.d. bonus facciate).

La disposizione si applica, come espressamente chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, alle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura inviate a far data dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dal momento di sostenimento della spesa o dalla data di emissione della fattura.   

L’aggiornamento tecnico del sistema operativo dell’Agenzia delle Entrate permetterà quindi di rendere nel concreto operativa la norma di semplificazione e di cedere, finalmente, i crediti relativi agli interventi minori senza la necessità del visto di conformità.  

Inoltre, con l’aggiornamento della piattaforma, si potranno cedere anche i crediti relativi alle spese sostenute nell’anno 2022. 

Non sarà invece ancora possibile cedere i crediti derivanti dalla nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione pari al 75 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022). 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessioni dei crediti per detrazioni fiscali settore edilizia: nuove limitazioni.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:27:21

POST 20/2022

Con il nuovo Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, pubblicato in gazzetta ufficiale giovedì scorso ed entrato immediatamente in vigore, il Governo ha deciso di porre nuove pesanti limitazioni alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali del settore edilizia.

Il decreto in oggetto, denominato “Sostegni ter”, anche se di sostegno ha ben poco a vedere, limita la cessione dei crediti ad una sola cessione. 

In sostanza, mentre in precedenza il soggetto che acquistava il credito (banca, posta, altri intermediari finanziari, altri soggetti) poteva a sua volta cedere il credito a terzi, ora la successiva cessione non è più possibile. 

La norma precisa che nel caso di sconto in fattura, il fornitore che acquista il credito può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi non hanno la facoltà di procedere ad ulteriore cessione. 

Il credito acquistato non è quindi più cedibile. 

Unica deroga riguarda i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di una precedente cessione (per cessione diretta o per cessione tramite sconto in fattura): viene espressamente previsto che questi crediti possono essere oggetto di una ulteriore cessione, ma esclusivamente limitatamente ad una ulteriore cessione. 

Il decreto stabilisce che ogni cessione effettuata in violazione delle nuove norme deve essere considerata nulla. 

Chiaramente questa nuova disposizione normativa rallenterà nuovamente la liquidazione dei crediti fiscali. 

Dopo l’uscita del Decreto Antifrodi – che aveva regolamentato le cessioni dei crediti prevedendo l’obbligo dell’asseverazione della congruità dei costi da parte di un tecnico abilitato e del visto di conformità da parte dei commercialisti -, e la proroga delle detrazioni fiscali al 2024/2025 contenuta nella Legge di Bilancio, ci si attendeva un periodo di tranquillità in cui poter programmare con serenità gli interventi. 

L’emanazione di questo nuovo decreto entra invece in modo perentorio nella disciplina delle detrazioni limitando drasticamente uno degli elementi caratterizzanti e attrattivi delle detrazioni fiscali, ed in particolare del super bonus.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Misure di sostegno per le attività chiuse.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:18:52

POST 19/2022

Viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti senza applicazione di interessi e sanzioni:

· ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

· Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



Decreto Sostegni Ter: Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:16:23

POST 18/2022

E’ stato previsto anche per l’anno 2022 il contributo a fondo perduto per le attività dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA con lo stanziamento di  40 milioni di euro. Tale contributo è destinato alle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

– organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05);

– ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10); 

– fornitura di pasti preparati – catering per eventi (56.21);

– bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30); 

– gestione di impianti sportivi (93.11.2); 

che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, il luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza da presentare in modalità telematica.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



Decreto Sostegni Tre: Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

Uncategorised Posted on Wed, February 02, 2022 10:13:12

POST 17/2022

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco di seguito elencati:

– commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati (47.19);

– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30);

– commercio al dettaglio di apparecchi audio e video (47.43);

– commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati (47.5);

– commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (47.6);

– commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (47.71);

– commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (47.72);

– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale (47.75);

– commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e prodotti per animali domestici in esercizi specializzati (47.76);

– commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (47.77);

– commercio al dettaglio di altri prodotti, come mobili per l’ufficio, articoli funerari, materiale per ottica e fotografia, oggetti di artigianato, arredi sacri, bomboniere, bigiotteria, saponi, numismatica (47.78);

– commercio al dettaglio di articoli di seconda mano (47.79);

– commercio al dettaglio ambulante, di prodotti tessili e abbigliamento, articoli per la casa, calzature e pelletterie (47.82);

– commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti, come fiori e piante, macchine e attrezzature, profumi e cosmetici, bigiotteria, arredamenti, articoli casalinghi (47.89);

– altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati, tramite incaricato alla vendita e porta a porta, distributori automatici (47.99).

Requisiti per l’accesso al fondo perduto

Per poter accedere ai nuovi contributi a fondo perduto, i soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

– svolgere un’attività rientrante nei codici Ateco specificatamente indicati;

– aver presentato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;

– aver subito una riduzione del fatturato almeno del 30% confrontando il 2021 con il 2019;

– avere sede legale in Italia ed essere registrati presso il registro delle imprese;

– non essere attività destinatarie di sanzioni interdittive;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in una situazione di difficoltà economica nel 2019.

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza da presentare in modalità telematica.

Andrea Salmistraro e Laura Barbieri

Studio EPICA – Treviso – Vicenza



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