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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale di aiuti e contributi pubblici.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:56:08

POST 220/2021

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario), società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa quindi vanno indicati solo quelli ricevuti nell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante. E’ possibile inserire la seguente dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte. L’articolo 11 sexiesdecies del DL 52/21 convertito in L. n. 87/21, stabilisce che:

“per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Ricapitolando risulta che ad oggi la pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2020 vada effettuata entro il 01/01/2022 mentre per le sovvenzioni ricevute nel 2021 entro il 30/06/2022.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Un credito d’imposta per le Farmacie che operano nei centri più piccoli.

Uncategorised Posted on Tue, December 28, 2021 10:48:17

POST 219/2021

Salvo proroghe, le Farmacie rurali sussidiate ovvero quelle che operano in Comuni o Centri abitati con meno di 3.000 abitanti, avranno a disposizione ancora pochi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta, pari al 50% (nel limite di euro 3.000) delle spese sostenute nel corso del 2021 per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchi per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Scade infatti il 31 dicembre 2021 il termine per presentare in via telematica al Ministero della salute, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, l’apposita Istanza.

L’Istanza dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della Farmacia e del suo Titolare, l’elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all’acquisto e/o al noleggio delle apparecchiature (indicando l’identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio, i file XML delle relative fatture elettroniche acquisite o i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori qualora quest’ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica), l’ammontare del credito d’imposta spettante (pari al 50% della spesa, fino a un massimo di euro 3.000). 

Con l’Istanza si dovrà necessariamente dichiarare sia di essere una Farmacia operante in Comune o Centro abitato con meno di 3.000 abitanti sia che le spese per cui si richiede il beneficio sono relative ad apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia