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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Commissione europea autorizza il credito d’imposta IMU per il comparto turistico.

Uncategorised Posted on Wed, June 29, 2022 18:55:16

POST 91/2022

L’articolo 22 del D.L. 21/2022 (c.d. decreto Energia) aveva introdotto un credito d’imposta pari al  50% della seconda rata IMU del 2021,per le imprese del comparto turismo, in relazione agli  immobili della categoria catastale D/2 presso i quali viene gestita l’attività ricettiva da parte della stessa impresa che deve anche risultare proprietaria dell’immobile.

L’efficacia della disposizione era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che, con decisione n. C(2022) 4363 final  del 21 giugno 2022 ha concesso l’autorizzazione per  poter usufruire del credito d’imposta.

Ora quindi il contributo di cui all’art. 22 del D.L. 21/2022 è efficace e lo potranno richiedere le imprese che fanno parte del settore turistico-ricettivo come:

  • Imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L.96/2006 e relative norme regionali;
  • Imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • Imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • Complessi termali e parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Altro requisito da rispettare è la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del  secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Per poter usufruire del credito d’imposta gli operatori economici dovranno presentare un’autocertificazione all’Agenzia Entrate con la quale verranno attestati il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 senza che trovino applicazione i limiti di cui all’art.34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L.244/2007. Inoltre il credito non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. 

Si attende ora che  l’Agenzia Entrate emani il provvedimento che stabilisce modalità e termini per la presentazione del modello. 

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: sanzioni dal 01/7/2022.

Uncategorised Posted on Tue, June 28, 2022 13:33:24

POST 90/2022

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La decorrenza delle sanzioni è stata più volte prorogata, il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) prevede che:

– le sanzioni vengano applicate dal 01 luglio 2022 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2020; 

– le sanzioni vengano applicate dal 01 gennaio 2023 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2021.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021: https://www.epicanews.it/2021/12/28/obbligo-di-pubblicazione-sul-sito-internet-aziendale-di-aiuti-e-contributi-pubblici/

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:28:37

POST 89/2022

Con un emendamento al Ddl si conversione del DL 36/2022è stata anticipata al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione prevista dall’art. 15, comma 4 bis del D.L. 179/2022 per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato (tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, credito o prepagata.

La sanzione prevista è pari ad Euro 30 aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia tramite procedimento monitorio.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:23:20

POST 88/2022

Il Tribunale di Roma con una recente pronuncia assunta in merito ad una richiesta di restituzione dell’addizionale provinciale alla accise sull’energia elettrica, giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione a fine 2019, ha sancito che l’utente finale non solo ha il diritto di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell’indebito ma può farlo anche utilizzando la procedura sommaria del ricorso per ingiunzione, in tal modo riuscendo ad ottenere in tempi più rapidi un tiolo esecutivo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Membri del consiglio di amministrazione e responsabilità solidale.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:19:48

POST 87/2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022 ha nuovamente confermato il principio secondo il quale in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ente, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi anche se – in fatto – non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Resta ovviamente salva la previsione dell’art. 2392, comma 3 c.c. per cui la responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In presenza di deleghe attribuite in specifiche materie ad uno o più amministratori la responsabilità resta ad esclusivo carico dei consiglieri delegati salva la responsabilità dei consiglieri non delegati che, in presenza di segnali di allarme, non si siano attivati per assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e fatto quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Sanatoria Credito Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti per incentivare la compliance.

Uncategorised Posted on Mon, June 20, 2022 15:32:35

POST 86/2022

Numerose sono le segnalazioni circa l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di lettere ai contribuenti con le quali gli Uffici dell’amministrazione finanziaria invitano, sulla base di alcuni indicatori di “rischio”, a prendere in considerazione la cd. sanatoria per i crediti ricerca e sviluppo (si veda precedente post nr. 82/2022 sul tema).

Alcuni contribuenti che hanno usufruito del credito ricerca e sviluppo sino al 22 ottobre 2021, maturato nel periodo 2015-2019, si sono dunque visti recapitare una comunicazione nella quale vengono evidenziati gli importi utilizzati e dove si informa che «dai controlli sino ad oggi effettuati in relazione al suddetto credito di imposta è emerso che, in molti casi, i contribuenti hanno considerato agevolabili investimenti non qualificabili, in base ai requisiti richiesti dal “manuale di Frascati” dell’Ocse (novità; creatività; trasferibilità/riproducibilità; sistematicità; incertezza tecnico-scientifica e finanziaria), come attività di ricerca e sviluppo».

La comunicazione prosegue invitando il contribuente a prendere in considerazione la sanatoria dei Tax Credit per R&S inviando l’apposito modello entro il prossimo 30 settembre 2022 qualora abbia erroneamente usufruito degli stessi.

La comunicazione procede infine informando che, a seguito di un esame preliminare della posizione fiscale, sono state riscontrate possibili anomalie. Il riscontro è stato effettuato tramite analisi basate sull’utilizzo dei dati nella disponibilità dell’agenzia delle Entrate, che hanno permesso di individuare indicatori di rischio del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta.

Al fine di consentire all’impresa di valutare l’opportunità di aderire alla procedura di riversamento, l’agenzia delle Entrate dichiara di inviare la comunicazione per informare sul periodo e sulle anomalie che sono state riscontrate rispetto a nove indicatori presi in considerazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Aggiornamenti in merito alla fattura elettronica dei forfettari.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 19:29:57

POST 85/2022

Il DL 36/2022 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica anche ad altre categorie (in particolare ai forfettari).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Da predetta data sono tenuti all’emissione della fattura formato elettronico anche:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, K.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che abbiano avuto ricavi/compensi nel 2021 superiori a € 25.000 (ragguagliati all’anno). Per esempio, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

termini di emissione della fattura elettronica sono: 

  • dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate
  • quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo iva contraddistinte dal codice natura “N2.2” porta all’applicazione dell’imposta di bollo i 2 euro con spunta “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente in base alle seguenti date:

  • data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Autodichiarazione aiuti di Stato.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 10:16:39

POST 84/2022

L’articolo 1, commi 13 -17, del D.L. 41/21, convertito con Legge 69/21- e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n.1863 che ha definito il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Successivamente Con D.M. pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2022, sono state definite le modalità attuative per monitorare il rispetto delle soglie previste dalla Commissione Europea e l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento (n. 143438 del 27 aprile 2022) ha definito modalità di compilazione ed invio del modello di dichiarazione sostitutiva che i beneficiari degli aiuti di stato durante l’emergenza Covid 19, devono inviare entro il 30 giugno 2022.

L’ adempimento nasce, quindi, dalla necessità di autocertificare che l’importo complessivo dei sostegni economici erogati dall’Agenzia delle Entrate e fruiti dai beneficiari, non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framwork”:

Le misure interessate sono:

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020: contributo decreto rilancio, contributo decreto ristori, contributo decreto ristori bis- cosiddetto Decreto Natale; 

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2021: contributo decreto Sostegni, Contributo automatico decreto sostegni, contributo alternativo, contributo perequativo;

Esenzione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020;

bonus locazioni immobili uso non abitativo, bonus adeguamento ambienti di lavoro, agevolazioni IRPEF Comune di Campione d’Italia, esenzione prima rata IMU per imprese del turismo, fiere, spettacoli e discoteche;

Esenzione seconda rata IMU per attività del turismo, fiere, spettacoli per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3;

Contributo a fondo perduto, bonus locazioni ottobre novembre e dicembre 2020 ed esenzione seconda rata IMU per specifici codici Ateco, per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2020;

Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, attività di spettacolo, discoteche, fiere, esposizioni, proroga del credito d’imposta locazioni per le imprese del turismo e spettacolo valida per il primo quadrimestre 2021;

Esonero canone Rai per i bar e strutture ricettive, contributo a fondo perduto start up, definizione agevolata avvisi bonari, esonero prima rata IMU 2021 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo D.L. Sostegni;

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro, bonus locazioni turismo fino a luglio 21, bonus locazioni gennaio – maggio 21.

La dichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa nell’istanza presentata per l’accesso agli aiuti (ad esempio istanza per il contributo fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia fruito successivamente di altri contributi.

Per gli aiuti che richiedono la compilazione dei campi “settore” e “codice attività” c’è la possibilità di comunicare mediante tale autodichiarazione i dati necessari per consentirne l’iscrizione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, esonerando, così il dichiarante dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS 401 presente nel modello Unico 2022.

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

Stando alla bozza circolata, è prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Secondo la nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più fino al 31 dicembre 2022 per la registrazione nel RNA degli aiuti di Stato COVID.

Tale proroga, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, che attualmente è fissato al 30 giugno 2022.

Il nuovo termine per l’invio dell’autodichiarazione potrebbe essere fissato per il 31 ottobre 2022.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



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