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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Aggiornamenti in merito alla fattura elettronica dei forfettari.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 19:29:57

POST 85/2022

Il DL 36/2022 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica anche ad altre categorie (in particolare ai forfettari).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Da predetta data sono tenuti all’emissione della fattura formato elettronico anche:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, K.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che abbiano avuto ricavi/compensi nel 2021 superiori a € 25.000 (ragguagliati all’anno). Per esempio, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

termini di emissione della fattura elettronica sono: 

  • dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate
  • quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo iva contraddistinte dal codice natura “N2.2” porta all’applicazione dell’imposta di bollo i 2 euro con spunta “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente in base alle seguenti date:

  • data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Autodichiarazione aiuti di Stato.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 10:16:39

POST 84/2022

L’articolo 1, commi 13 -17, del D.L. 41/21, convertito con Legge 69/21- e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n.1863 che ha definito il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Successivamente Con D.M. pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2022, sono state definite le modalità attuative per monitorare il rispetto delle soglie previste dalla Commissione Europea e l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento (n. 143438 del 27 aprile 2022) ha definito modalità di compilazione ed invio del modello di dichiarazione sostitutiva che i beneficiari degli aiuti di stato durante l’emergenza Covid 19, devono inviare entro il 30 giugno 2022.

L’ adempimento nasce, quindi, dalla necessità di autocertificare che l’importo complessivo dei sostegni economici erogati dall’Agenzia delle Entrate e fruiti dai beneficiari, non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framwork”:

Le misure interessate sono:

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020: contributo decreto rilancio, contributo decreto ristori, contributo decreto ristori bis- cosiddetto Decreto Natale; 

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2021: contributo decreto Sostegni, Contributo automatico decreto sostegni, contributo alternativo, contributo perequativo;

Esenzione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020;

bonus locazioni immobili uso non abitativo, bonus adeguamento ambienti di lavoro, agevolazioni IRPEF Comune di Campione d’Italia, esenzione prima rata IMU per imprese del turismo, fiere, spettacoli e discoteche;

Esenzione seconda rata IMU per attività del turismo, fiere, spettacoli per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3;

Contributo a fondo perduto, bonus locazioni ottobre novembre e dicembre 2020 ed esenzione seconda rata IMU per specifici codici Ateco, per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2020;

Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, attività di spettacolo, discoteche, fiere, esposizioni, proroga del credito d’imposta locazioni per le imprese del turismo e spettacolo valida per il primo quadrimestre 2021;

Esonero canone Rai per i bar e strutture ricettive, contributo a fondo perduto start up, definizione agevolata avvisi bonari, esonero prima rata IMU 2021 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo D.L. Sostegni;

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro, bonus locazioni turismo fino a luglio 21, bonus locazioni gennaio – maggio 21.

La dichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa nell’istanza presentata per l’accesso agli aiuti (ad esempio istanza per il contributo fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia fruito successivamente di altri contributi.

Per gli aiuti che richiedono la compilazione dei campi “settore” e “codice attività” c’è la possibilità di comunicare mediante tale autodichiarazione i dati necessari per consentirne l’iscrizione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, esonerando, così il dichiarante dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS 401 presente nel modello Unico 2022.

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

Stando alla bozza circolata, è prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Secondo la nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più fino al 31 dicembre 2022 per la registrazione nel RNA degli aiuti di Stato COVID.

Tale proroga, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, che attualmente è fissato al 30 giugno 2022.

Il nuovo termine per l’invio dell’autodichiarazione potrebbe essere fissato per il 31 ottobre 2022.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Decreto semplificazioni fiscali

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 07:49:57

POST 83/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 15 giugno 2022 un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

A seguire il comunicato stampa del Governo.

“Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.”