POST 87/2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022 ha nuovamente confermato il principio secondo il quale in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ente, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi anche se – in fatto – non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Resta ovviamente salva la previsione dell’art. 2392, comma 3 c.c. per cui la responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In presenza di deleghe attribuite in specifiche materie ad uno o più amministratori la responsabilità resta ad esclusivo carico dei consiglieri delegati salva la responsabilità dei consiglieri non delegati che, in presenza di segnali di allarme, non si siano attivati per assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e fatto quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso