POST 85/2022

Il DL 36/2022 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica anche ad altre categorie (in particolare ai forfettari).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Da predetta data sono tenuti all’emissione della fattura formato elettronico anche:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, K.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che abbiano avuto ricavi/compensi nel 2021 superiori a € 25.000 (ragguagliati all’anno). Per esempio, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

termini di emissione della fattura elettronica sono: 

  • dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate
  • quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo iva contraddistinte dal codice natura “N2.2” porta all’applicazione dell’imposta di bollo i 2 euro con spunta “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente in base alle seguenti date:

  • data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Mirca Segato e Valentina Sette

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