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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto semplificazioni fiscali

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 07:49:57

POST 83/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 15 giugno 2022 un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

A seguire il comunicato stampa del Governo.

“Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.”



Sanatoria crediti Ricerca e Sviluppo: approvato il modello per la procedura di riversamento dei tax credit.

Uncategorised Posted on Sat, June 11, 2022 20:14:33

POST 82/2022

Come noto l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni dei “tax credit” per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 maturati dal 2015 al 2019 ed effettuate, entro il 22 ottobre 2021, in modo non conforme alla normativa di riferimento.

Detta “sanatoria” comporta i seguenti benefici:

– lo stralcio delle sanzioni amministrative (nella maggior parte dei casi pari al 100% del tax credit utilizzato in compensazione);

– lo stralcio degli interessi;

– la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti (ex articolo 10quater Dlgs 74/2000).

Con il provvedimento n. 188987 emanato lo scorso 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione.

I contribuenti che intendono aderire a tale procedura devono:

– presentare in via telematica (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato) il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 30.9.2022;

– eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022, anche in tre rate annuali di pari importo ma senza poter utilizzare la compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Con il provvedimento in commento l’Agenzia ha precisato che la sanatoria può riguardare l’indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

– sono state realmente svolte le attività, per le quali sono state sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo; 

– è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;

– sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;

– sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento”

Restano in ogni caso esclusi dalla procedura di riversamento i contribuenti che abbiano compensato crediti di imposta derivanti da:

– condotte fraudolente; 

– fattispecie simulate; 

– false rappresentazioni della realtà attraverso l’utilizzo di documenti falsi; 

– mancanza della documentazione utile ai fini della dimostrazione del sostenimento dei costi per ricerca e sviluppo.

La procedura è inoltre preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (atti non più impugnabili o oggetto di pronunce passate in giudicato).

Una volta inoltrata la domanda entro il termine del 30 settembre 2022, qualora il contribuente presenti i requisiti richiesti, la sanatoria si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute.

Dall’importo oggetto di riversamento si possono scomputare le somme già versate ad esclusione di quelle versate a titolo di sanzioni e interessi.

Qualora si acceda al pagamento rateale, massimo tre rate annuali di pari importo, anche il mancato pagamento di una singola rata fa venir meno l’agevolazione e comporta l’iscrizione a Ruolo delle somme mancanti oltre alla sanzione del 30%.

Si precisa inoltre che non possono accedere alla rateizzazione, e sono dunque obbligati ad effettuare il versamento in un’unica soluzione (entro il 16.12.2022), quei contribuenti che intendano riversare crediti:

– accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;

– constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021.

Con successiva risoluzione saranno resi noti i codici tributo per effettuare i già menzionati versamenti

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Comunicazione dati locazioni brevi entro il 30 giugno 2022 anche per chi affitta più di 4 appartamenti.

Uncategorised Posted on Wed, June 08, 2022 12:32:39

POST 81/2022

Scade il prossimo 30 giugno 2022 il termine per l’invio della comunicazione annuale dei contratti di locazione breve: ricordiamo che è diventata operativa, a partire dall’anno d’imposta 2021, la nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2021, che fa scattare la presunzione di imprenditorialità in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti.

Per contratti di locazione breve s’intendono – secondo la definizione contenuta nell’articolo 4 del Dl n. 50/2017– quelli di durata non superiore a 30 giorni, relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.
Questi soggetti, se intervengono nel pagamento o incasso dei corrispettivi, sono inoltre tenuti ad applicare  la ritenuta del 21% ed al rilascio della rispettiva Certificazione Unica. 

La comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto secondo le regole stabilite dal provvedimento n°132395 del 12 luglio 2017, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate e deve contenere il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile locato. Per i dati catastali è stata prevista una fase transitoria, l’indicazione è  obbligatoria a decorrere dai contratti stipulati nel 2023.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza; dovrebbe essere applicabile anche l’istituto del ravvedimento operoso anche se non espressamente stabilito dalla norma.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



Decreto Aiuti: Fondo di Garanzia delle PMI.

Uncategorised Posted on Fri, June 03, 2022 16:48:21

POST 80/2022

Il Decreto Aiuti (Decreto-legge 50/2022), pubblicato nella G. U. n. 114 dello scorso 17 maggio 2022 ed in corso di conversione, prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa

In particolare, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può essere concessa in misura massima del 90%.

La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

L’efficacia della norma è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Decreto Aiuti: Garanzia SACE a condizioni di mercato.

Uncategorised Posted on Fri, June 03, 2022 16:32:18

POST 79/2022

L’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” (in corso di conversione) interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione delle imprese italiane. 

Possono beneficiare della garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).

La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Decreto aiuti: contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Uncategorised Posted on Mon, May 23, 2022 19:14:41

POST 78/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 114 dello scorso 17 maggio 2022 entrano in vigore le misure a sostegno dell’economia previste dal cd. Decreto Aiuti (Decreto-legge 50/2022).

L’articolo 18 del citato decreto riconosce, per l’anno 2022, contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina mettendo a disposizione, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, risorse per un ammontare complessivo pari ad euro 130 milioni.

Destinatarie della misura di sostegno sono le piccole e medie imprese, escluse quelle agricole, che negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni e servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

– aver sostenuto, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati più elevato di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);

– aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del Decreto Aiuti un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse stanziate verranno ripartite tra le imprese aventi diritto applicando, alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, le seguenti percentuali:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  2. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
  3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Il contributo a fondo perduto non potrà comunque superare i 400.000 euro per singolo beneficiario.

Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verranno infine stabilite le modalità attuative di erogazione delle risorse nonché le modalità di verifica dei requisiti delle imprese che potranno essere richiesti anche per tramite di autodichiarazioni.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Energia: interventi a favore della Logistica e dell’autotrasporto.

Uncategorised Posted on Sun, May 22, 2022 23:59:12

POST 77/2022

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2022 la legge n. 34/2022 di conversione del Decreto Energia.

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi energetici al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci in conto terzi, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che svolgono l’attività utilizzando mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI ed Euro V a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto per l’anno 2022 un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell’IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione degli automezzi, comprovato mediante fatture di acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, saranno definite le modalità attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto PNNR 2: sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con POS.

Uncategorised Posted on Sun, May 22, 2022 23:57:12

POST 76/2022

Il Decreto PNNR2 ha previsto di anticipare al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti attività commerciali ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) ed i professionisti (geometri, ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti, ecc.) che non accettano i pagamenti con il POS.

La sanzione ammonta a 30 euro di quota fissa per ciascuna transazione, aumentata del 4% del valore complessivo del pagamento.

Viene esclusa la possibilità prevista dalla Legge 689/81 di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



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