POST 81/2022

Scade il prossimo 30 giugno 2022 il termine per l’invio della comunicazione annuale dei contratti di locazione breve: ricordiamo che è diventata operativa, a partire dall’anno d’imposta 2021, la nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2021, che fa scattare la presunzione di imprenditorialità in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti.

Per contratti di locazione breve s’intendono – secondo la definizione contenuta nell’articolo 4 del Dl n. 50/2017– quelli di durata non superiore a 30 giorni, relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.
Questi soggetti, se intervengono nel pagamento o incasso dei corrispettivi, sono inoltre tenuti ad applicare  la ritenuta del 21% ed al rilascio della rispettiva Certificazione Unica. 

La comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto secondo le regole stabilite dal provvedimento n°132395 del 12 luglio 2017, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate e deve contenere il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile locato. Per i dati catastali è stata prevista una fase transitoria, l’indicazione è  obbligatoria a decorrere dai contratti stipulati nel 2023.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza; dovrebbe essere applicabile anche l’istituto del ravvedimento operoso anche se non espressamente stabilito dalla norma.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso