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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2024: Dichiarazione inizio, variazione e cessazione attività.

Uncategorised Posted on Mon, January 15, 2024 20:01:15

POST 15/2024

L’art. 1 comma 99 della Legge di Bilancio 2024 ribadisce il divieto di operare la compensazione per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita Iva, estendendolo anche all’ipotesi in cui il contribuente abbia comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

La partita Iva può essere richiesta, dopo la cessazione, dal medesimo soggetto solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data di rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro, anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato nei 12 mesi precedenti la cessazione dell’attività. 

Giulia Granello e Elena Ravani

Studio Epica – Treviso



Mutui per la prima casa.

Uncategorised Posted on Fri, January 12, 2024 10:18:32

POST 14/2024

La Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023 ai commi 7-13 prevede quanto segue:

Arriva la proroga di un anno della copertura del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per alcune categorie prioritarie: giovani di età inferiore a 36 anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, famiglie numerose con almeno 3 figli di età inferiore a 21 anni;

In dettaglio:

il comma 7 proroga al 31.12.2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento per la quota capitale dei mutui destinati all’acquisto della prima casa da parte di giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Il comma 8 mette a disposizione del Fondo per il 2024 ulteriori 282 milioni di euro.

Il comma 9 introduce poi altre categorie tra quelle che hanno priorità per l’accesso alle garanzie del Fondo con riferimento al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare:

i nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

i nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un modello ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

i nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un modello ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Il comma 10 prevede che, quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto della casa è superiore all’80 per cento per questi nuclei la misura massima della garanzia concedibile è fissata:

all’80 per cento della quota capitale per le famiglie con tre figli;

all’85 per cento della quota capitale per le famiglie con quattro figli;

al 90 per cento della quota capitale per le famiglie con almeno 5 figli.

Il comma 11 prevede che per le garanzie rilasciate sia accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo compreso tra l’8,5 per cento ed il 10 per cento a seconda del valore della garanzia concessa.

Il comma 13 stabilisce per l’anno 2024 che per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, ma solo a patto che le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Attestazione della congruità delle spese Superbonus: il corretto prezziario di riferimento.

Uncategorised Posted on Thu, January 11, 2024 19:33:06

POST 13/2024

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 1/2024 dello scorso 5 gennaio 2024 ha chiarito che la verifica della congruità delle spese sostenute richiesta per gli interventi superbonus ex articolo 119 del DL 34/2020 deve essere effettuata con riferimento al momento del sostenimento delle spese stesse.

Pertanto, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei costi utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini pubblicati dalle camere di commercio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, facendo riferimento al prezzario vigente alla data in cui la spesa risulta essere stata sostenuta.

Ricordiamo che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre invece fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dall’1° aprile 2024 scatta l’obbligo di ritenute su provvigioni degli agenti di assicurazione.

Uncategorised Posted on Thu, January 11, 2024 15:52:32

POST 12/2024

La Legge di Bilancio per l’anno 2024 (L. 213 del 30/12/2023) ha esteso dall’1/4/2024 l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto anche alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione,
  • dai mediatori di assicurazione per i rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Detrazioni fiscali per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: le limitazioni introdotte dal Decreto Salva superbonus per i “nuovi interventi”.

Uncategorised Posted on Wed, January 10, 2024 16:27:30

POST 11/2024

Il Decreto Salva super bonus (DL 212/2023) ha introdotto importanti modifiche rispetto alla detrazione fiscale prevista dall’art. 119 ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricordiamo che in base alla previgente normativa, l’art. 119 ter del DL 34/2020 agevolava la realizzazione di questi importanti interventi consentendo di detrarre il 75 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti.

Il Decreto Salva super bonus è intervenuto limitando e meglio dettagliando gli interventi ammessi alla specifica detrazione fiscale.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva super bonus, a far data dal 30 dicembre 2023 è riconosciuta la possibilità di detrarre le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene inoltre espressamente abrogata la possibilità di detrarre le spese per gli interventi finalizzati alla automazione degli impianti anche se finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche.

Il Decreto prevede inoltre che il rispetto dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, debba ora essere obbligatoriamente attestato con apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Il decreto non modifica invece la misura della detrazione fiscale.

La detrazione d’imposta resta pari al 75 per cento della spesa sostenuta e deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Ricordiamo che la detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Segnaliamo anche che il Decreto prevede, sempre a far data dal 30 dicembre 2023, l’obbligatorietà di eseguire il pagamento di queste spese secondo le regole previste per le detrazioni finalizzate al recupero edilizio degli immobili, ovverosia tramite il c.d. “bonifico parlante” in cui devono essere indicati dati e numero fattura, partita iva/codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva del soggetto che ha emesso la fattura e la causale di pagamento detrazioni ex art. 16-bis del Tuir.

Si tratta di una modifica di curiosa interpretazione in quanto, trattandosi di una detrazione fiscale prevista sia per i soggetti irpef che ires, la nuova disposizione non pone alcuna novità per primi – per i quali tale modalità di pagamento era già obbligatoria -, mentre per i secondi – che imputano le spese in base al criterio di competenza e non di cassa – sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali per la corretta applicazione della disposizione.

Per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito o di accedere allo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il Decreto introduce il blocco delle opzioni anche per questa speciale detrazione in relazione alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023.

Il Decreto, come unica deroga, salva la possibilità di continuare ad optare per la cessione o per lo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute dai condomini in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché dalle persone fisiche in relazione agli interventi realizzati sulle unità abitative a condizione che le stesse siano adibite ad abitazione principale e che il contribuente abbia reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro.

Nota importante: il Decreto, in chiusura, prevede una clausola di salvaguardia e stabilisce espressamente che le nuove disposizioni non si applicano in relazione agli interventi per i quali antecedentemente alla data del 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del Decreto:

a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove obbligatorio);

b) per gli interventi per i quali non è obbligatoria la presentazione del titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, se non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Salva superbonus: cessione del credito e sconto in fattura gli immobili rientranti nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana.

Uncategorised Posted on Wed, January 10, 2024 16:21:07

POST 10/2024

Il Decreto Salva super bonus (Decreto Legge n. 212 del 29.12.2023) introduce una modifica alla deroga posta dal Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 in merito alla possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o  di riqualificazione urbana che alla data del 17 febbraio 2023 risultavano approvati dalle amministrazioni comunali (si veda per la precisa individuazione quanto indicato nell’art. 2 comma 2 lettera c) secondo periodo del DL n. 11/2023).

Il Decreto salva superbonus prevede che per tali immobili le disposizioni di deroga si applichino esclusivamente in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto “Salva super bonus”: salva le detrazioni superbonus anche se i lavori non vengono finiti, ma nessuna proroga.

Uncategorised Posted on Wed, January 10, 2024 16:18:54

POST 9/2024

Lo scorso 29 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legge 212/2023 definito “Decreto salva Superbonus”.

L’articolo 1 del decreto prevede che le detrazioni spettanti a seguito di interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 per le quali sono state esercitate le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ex art. 121 dello stesso DL 34/2020 sulla base di stati di avanzamento lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche se tale circostanza comporta il mancato soddisfacimento nel caso di super-ecobonus del miglioramento delle due classi energetiche, requisito previsto invece inizialmente come essenziale per l’ottenimento del beneficio fiscale. 

Resta ferma la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 e di provvedere al recupero della somma corrispondente alla detrazione non spettante qualora venisse accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il Decreto Salva super bonus non prevede invece alcuna proroga della detrazione nella misura del 110 per cento. Pertanto, tutte le spese “superbonus” sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 saranno agevolate nella minor misura del 70 per cento.

Viene inoltre previsto un contributo a sostegno dei soggetti a basso reddito (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi realizzati ex art. 8 bis del DL 34/2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60 per cento. Le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo verranno determinati con apposito decreto del Ministero dell’economia e finanze.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Interventi superbonus 110 per cento: la legge di bilancio 2024 conferma la tassazione della “nuova” plusvalenza della cessione dell’immobile.

Uncategorised Posted on Tue, January 09, 2024 18:28:46

POST 8/2024

La Legge di Bilancio 2024, approvata in via definitiva lo scorso 29 dicembre, conferma quanto avevamo anticipato nelle scorse settimane con un nostro precedente post.

Per gli atti di cessione stipulati a partire dal 1° gennaio 2024 viene quindi confermata la nuova modalità di determinazione della plusvalenza generata dalla vendita di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il c.d. super bonus e per i quali il venditore (o altro avente diritto) si è avvalso della cessione del credito o di sconto in fattura del credito maturato.

La norma riguarda le operazioni di cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il soggetto cedente (o altri aventi diritto) abbia eseguito interventi agevolati con il c.d. super bonus ex art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni alla data di cessione del bene.

Rimarranno escluse le cessioni degli immobili che sono stati ricevuti per successione e degli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la data di cessione sia decorso un periodo inferiore ai dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. 

Ricordiamo che ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, la normativa prevede – come regola generale – che la plusvalenza relativa alle cessioni di beni immobili è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni costo inerente al bene medesimo (art. 68 comma 1 TUIR).

Tra i costi inerenti rientrano tutte le spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione dei beni immobili.

La nuova norma prevede che ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui:

a) gli interventi siano stati agevolati con le detrazioni c.d. superbonus ex art. 119 DL 34/2020 nella misura del 110 per cento e

b) siano state utilizzate le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito,

non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se gli stessi si sono conclusi da non più di cinque anni dalla data dell’atto di cessione.

Nel caso in cui tali interventi si siano conclusi da più di cinque anni alla data dell’atto di cessione, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento delle spese sostenute per tali interventi.

La nuova norma inoltre prevede che per tali immobili, se acquisiti o costruiti da oltre cinque anni alla data di cessione, il prezzo di acquisto, o il costo di costruzione, così come sopra determinato, deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat).

Per la tassazione della plusvalenza determinata secondo quanto sopra riportato, in sede di stipula dell’atto di cessione la parte venditrice può chiedere l’assoggettamento della plusvalenza all’imposta sostitutiva sul reddito prevista dall’art. 1 comma 496 L. 266/2005.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è oggi pari al 26 per cento. Per le modalità operative, si veda quanto specificamente previsto nel suddetto art. 1 comma 496 della Legge.

Viene confermato che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle cessioni di immobili poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come già precedentemente evidenziato, segnaliamo quindi che la “penalizzazione” per il calcolo della plusvalenza tassabile non si applica in via generalizzata a tutti gli interventi per i quali è stato utilizzato il super bonus, ma, stante il testo della norma, solo per gli interventi per i quali si è beneficiato del credito nella misura del 110 per cento e per le situazioni in cui il soggetto che cede il bene ha beneficiato delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito.

Restano pertanto escluse le situazioni in cui il soggetto ha beneficiato della detrazione d‘imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

Il testo definitivo della norma non ha chiarito i punti su cui avevamo posto l’attenzione nel precedente post.

Ci auguriamo che vengano pertanto forniti ufficiali chiarimenti per la modalità di determinazione della plusvalenza nel caso di accesso a sconto in fattura o cessione del credito limitata solo ad alcune spese, nonché, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 che non saranno più agevolate nella misura del 110 per cento, ma nella misura ridotta al 70 per cento.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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